IL RETTORE
    - Veduto il Testo Unico  delle  Leggi  sull'Istruzione  Superiore
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
    -  Veduto  il  Regio  Decreto  Legge  20  giugno  1935  n.  1071,
convertito nella Legge 2 gennaio 1936, n. 73;
    - Veduto il regio decreto 30 Settembre 1938 n.  1652 e successive
modificazioni;
    - Veduta la Legge 22 maggio 1978 n. 217;
    - Veduta la Legge 21 febbraio 1980 n. 28;
    - Veduto il D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162;
    - Veduta la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
    - Veduta la Legge 19 novembre 1990 n. 341;
    - Veduto il decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257;
    - Veduto il D.M. 11 maggio1995;
    - Veduto il D.P.R. 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del
piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-96;
    - Veduto il D.M. 3 luglio 1996;
    - Vedute le proposte di modifica dello  Statuto  formulate  dalle
Autorita' Accademiche dell'Universita' degli Studi di Pavia;
    -  Riconosciuta  la  particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592;
    - Veduto il parere favorevole del CUN in data 10 ottobre 1996;
    - Veduto che lo Statuto di autonomia dell'Universita' degli Studi
di  Pavia,  emanato  con  decreto  rettorale  del  12 settembre 1996,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della gazzetta  Ufficiale
n.  224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che il loro inserimento e' previsto nel  regolamento  didattico  di
Ateneo;
    -  Considerato  che  nelle more dell'approvazione e di emanazione
del  regolamento  didattico   di   Ateneo   le   modifiche   relative
all'ordinamento  degli  studi dei corsi di laurea, di diploma e delle
scuole di  specializzazione  vengono  operate  sul  vecchio  statuto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  17 del Testo Unico piu' sopra citato e
approvato con Regio Decreto 14.10.1926 n. 2130 e modificato con  R.D.
13.10.1927 n. 2229 e successive modificazioni;
    -  Considerata  la necessita' di procedere ad una riarticolazione
dello Statuto contenente  gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di
laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione
                               DECRETA
    Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di Pavia approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           ARTICOLO UNICO
    Dopo  l'art. 848 del vigente testo dello Statuto, al titolo XVIII
e  con  scorrimento  automatico  degli  articoli  successivi,   viene
inserita  la  Scuola  di  Specializzazione  in  UROLOGIA  secondo  il
seguente articolato:
    Art. 1. E' costituita la Scuola di Specializzazione  in  Urologia
presso l'Universita' degli Studi di Pavia (sede di Varese). La Scuola
di  Specializzazione  in  Urologia risponde alle norme generali delle
Scuole di Specializzazione dell'area medica.
    Art.  2.  La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel
settore professionale della prevenzione, della  diagnostica  e  della
terapia  delle  malattie  dell'apparato urinario, genitale maschile e
del surrene.
    Art. 3. La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Urologia.
    Art. 4. il Corso ha la durata di 5 anni.
    Art. 5. Concorrono al funzionamento  della  Scuola  le  strutture
della  II  Facolta'  di Medicina e Chirurgia ( dell'Universita' degli
studi di Pavia sede di  Varese)  e  quelle  dell'Azienda  Ospedaliera
"Ospedale  di  Circolo  e  Fondazione  E.  e  S.  Macchi"  di  Varese
rispondente a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del D.
L/vo 257/1991 (protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma  2,  del
D.   L./vo   502/1992)   ed   il   relativo  personale  universitario
appartenente  agli  specifici  settori  scientifico-disciplinari    e
quello  dirigente  del S.S.N.  delle corrispondenti Aree funzionali e
discipline.
    Art. 6. In base alle strutture ed  attrezzature  disponibili,  la
Scuola  e'  in  grado  di  accettare  il  numero  massimo di iscritti
determinato in 4 per ciascun anno di  corso,  per  un  totale  di  20
specializzandi.
    Art.  7.  Sono  ammessi  alle  prove  per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e Chirurgia. Per  l'iscrizione  alla  Scuola  e'
richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione.
    Art.   8.   Gli   insegnamenti   relativi   a  ciascuna  area  di
addestramento     professionalizzante     e     relativi      settori
scientifico-disciplinari sono i seguenti:
    A. Area propedeutica di morfologia e fisiologia:
    Obiettivo:   lo  specializzando  deve  conoscere  l'embriogenesi,
l'istologia e  l'anatomia  sistematica  e  topografica  dell'apparato
uro-genitale  maschile  e femminile e la fisiologia anche in rapporto
alle relative connessioni  con  quelle  di  altri  apparati  (sistema
nervoso,  sistema  endocrino);  i fondamenti dell'anatomia chirurgica
dell'apparato urinario e genitale maschile e femminile.
    Settori: E09A Anatomia Umana
    E09B Istologia
    E06A Fisiologia Umana
    F10X Urologia
    B. Area di Fisiopatologia e Farmacoterapia Urologica:
    Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate  conoscenze
nell'ambito dei meccanismi, fisiopatologici ed etiopatogenetici delle
malattie  dell'apparato  urinario e genitale maschile; deve possedere
inoltre  una  approfondita  conoscenza  della  farmacoterapia   delle
affezioni  urologiche  ed i fondamenti della Anestesiologia applicata
alla chirurgia dell'apparato urogenitale.
    Settori: F10X Urologia
    F21X Anestesiologia
    F07F Nefrologia
    F17X Malattie Cutanee e Veneree
    E07X Farmacologia
    C. Area di Laboratorio e di diagnostica Urologica:
    Obiettivo:  lo  specializzando   deve   conseguire   le   nozioni
fondamentali   della   diagnostica   di  laboratorio  applicata  alla
patologia urologica, anche nell'ambito della  microbiologia  clinica,
ed  una completa conoscenza della semeiotica funzionale e strumentale
dell'apparato  urinario  e  genitale maschile; deve inoltre acquisire
una specifica ed avanzata conoscenza della anatomia  e  citoistologia
patologica   e  diagnostica  per  immagini  relative  alla  patologia
dell'apparato urogenitale.
    Settori: 004B Patologia Clinica
    F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica
    F10X Urologia
    F06A Anatomia Patologica
    F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia
    D. Area di Urologia Clinica:
    Obbiettivo: Lo Specializzando deve acquisire avanzate  conoscenze
teoriche  e  tecnico-pratiche  per la prevenzione, diagnosi e terapia
delle malattie dell'apparato  urinario  e  genitale  maschile  e  del
surrene, comprese quelle dell'eta' pediatrica.
    Settori: F10X Urologia
    F04C Oncologia Medica
    F08A Chirurgia Generale
    F08E Chirurgia Vascolare
    Art.  9.  L'attivita'  didattica  comprende  ogni anno 200 ore di
didattica  formale  e  seminariale  nonche'  attivita'  di  tirocinio
guidate  sino a raggiungere l'orario annuo complessivo  previsto  per
il personale medico a tempo pieno  operante  nel  Servizio  Sanitario
Nazionale.
    La  frequenza della didattica formale, seminariale e di tirocinio
guidato avviene nelle diverse aree come segue:
                               I Anno
    Area propedeutica di morfologia e fisiologia (ore 100)
    E09A Anatomia Umana                                        ore 25
    E09B Istologia                                             ore 25
    E06A Fisiologia Umana                                      ore 25
    F10X Urologia                                              ore 25
                               II Anno
    Area di Fisiopatologia e Farmacoterapia Urologica (ore 200):
    F10X Urologia                                              ore 60
    F21X Anestesiologia                                        ore 20
    F07F Nefrologia                                            ore 60
    F17X Malattie Cutanee e Veneree                            ore 20
    E07X Farmacologia                                          ore 40
                              III Anno
    Area di laboratorio e di diagnostica urologica (ore 350):
    F04B Patologia Clinica                                     ore 50
    F05X Microbiologia e Microbiologia Clinica                 ore 50
    F16X Urologia                                              ore 50
    F06A Anatomia Patologica                                  ore 100
    F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia              ore 100
                               IV Anno
    Area di Urologia Clinica (ore 350)
    F10X Urologia                                             ore 170
    F04C Oncologia Medica                                      ore 50
    F08A Chirurgia Generale                                   ore 100
    F08E Chirurgia Vascolare                                   ore 30
                               V Anno
    Area di Urologia Clinica (ore 350):
    F10X Urologia                                             ore 200
    F04C Oncologia Medica                                      ore 50
    F08C Chirurgia Generale                                   ore 100
    Art.  10. Durante i 5 anni di corso e' richiesta la frequenza nei
seguenti  reparti  ,   divisioni   ,   ambulatori,   laboratori   che
garantiscono,  oltre  ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo
addestramento  professionale  pratico  compreso  il  tirocinio  nella
misura  stabilita  dalle  normative comunitarie (L. 428/1990 e D.L/vo
257/1991):
    - Cattedra di Chirurgia Generale del Dipartimento di Chirurgia di
Varese
    - Cattedra di Anatomia Patologica  del  Dipartimento  di  Scienze
Mediche e Biologiche di Varese
    -    Cattedra  di  Ginecologia  e Ostetricia della II Facolta' di
Medicina della Universita' di Pavia
    - Divisione di Urologia  dell'Azienda  Ospedaliera  "Ospedale  di
Circolo e  Fondazione E. e S. Macchi" di Varese.
    -    Sezione  di  Urologia Pediatrica della Divisione di Urologia
della Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione E.  e  S.
Macchi"  di Varese.   La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue
complessive di  didattica  formale  e  seminariale  piu'  le  ore  di
tirocinio  guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie
della Scuola , sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto
per il personale medico a tempo pieno operante nel servizio Sanitario
Nazionale, avverra' secondo delibera del consiglio della Scuola , nel
rispetto degli obiettivi generali e di quelli  da  raggiungere  nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico-disciplinari riportati all'art. 8.
    Art. 11. Il Consiglio  della  Scuola,  al  fine  di  ottenere  la
formazione  di  medici  specialisti in Urologia secondo gli obiettivi
generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori
scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonche' gli  standards
complessivi  di  addestramento professionale, determina, nel rispetto
dei diritti dei malati:
    a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche ivi comprese
le   attivita'   pratiche   di    laboratorio    e    di    tirocinio
clinico-chirurgico specialistico;
    b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
Il  piano  dettagliato  delle  attivita'  formative e' deliberato dal
Consiglio della Scuola e reso pubblico nel  Manifesto  annuale  degli
Studi.
    Art. 12. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono
guidati  nel  loro percorso formativo da tutori designati annualmente
dal  Consiglio  della  Scuola.  Lo  svolgimento   dell'attivita'   di
tirocinio  e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia stata affidata la responsabilita' didattica, in servizio
nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
    Art. 13. Il Consiglio della Scuola puo' autorizzare la  frequenza
all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie  coerenti
con  le  finalita'  della  Scuola  per  periodi  complessivamente non
superiori  ad  un  anno.  A  conclusione  del  periodo  di  frequenza
all'estero,   il   Consiglio  della  Scuola  puo'  riconoscere  utile
l'attivita' svolta nelle suddette strutture,  sulla  base  di  idonea
documentazione.
    Art.  14.  Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale
di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente  al  monte
ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver
condotto  in  prima persona, con progressiva assunzione di autonomia,
atti medici specialistici  certificati  in  numero  non  inferiore  a
quanto di seguito indicato:
    Aver   frequentato  per  almeno  una  annualita'  complessiva  la
chirurgia specialistica
    Aver  eseguito  personalmente  almeno  100  cistoscopie  ed  aver
partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti
    Aver  eseguito personalmente almeno 100 esami urodinamici ed aver
partecipato alla fase diagnostica dei casi suddetti
    Aver eseguito personalmente almeno 100 agobiopsie prostatiche  ed
aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti
    Aver  eseguito  personalmente almeno 20 biopsie vescicali ed aver
partecipato alla fase di definizione diagnostica dei casi suddetti
    Aver eseguito personalmente almeno 30  strumentazioni  retrograde
dell'uretere  (diagnostiche  o terapeutiche) ed aver partecipato alla
fase diagnostica nei casi suddetti
    Aver  partecipato  ad  almeno  50   trattamenti   di   litotrisia
extracorporea  ed  aver  contribuito  alla  fase diagnostica nei casi
suddetti
    Aver eseguito personalmente almeno 20 interventi  endoscopici  di
disostruzione   cervicouretrale   ed   aver   partecipato  alla  fase
diagnostica dei casi suddetti
    Aver eseguito  almeno  20  resezioni  endoscopiche  di  neoplasie
vescicali ed aver partecipato alla fase diagnostica nei casi suddetti
    Aver  seguito  personalmente  almeno  100  casi  urologici di cui
almeno 50 oncologici, partecipando alla programmazione, esecuzione  e
controllo di protocolli diagnostici e terapeutici
    Aver eseguito:
    a)  almeno  50  interventi di alta chirurgia urologica, dei quali
almeno il 10% come primo operatore
    b) almeno 120 interventi di media chirurgia  urologica,  compresi
interventi  di  chirurgia  generale, dei quali almeno il 20% condotti
come primo operatore
    c)  almeno  250  interventi  di   piccola   chirurgia,   compresi
interventi di chirurgia generale e vascolare, dei quali almeno il 30%
condotti come primo operatore
    Infine  lo  Specializzando deve aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  della  buona  pratica  clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
    Nel  Regolamento  d'Ateneo  verranno eventualmente specificate le
tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
    Art. 15. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle norme generali delle Scuole di Specializzazione.
    Pavia, 31 ottobre 1996
                                            p. Il rettore: VITA FINZI