IL DIRETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.
290 del 15 marzo 1995, e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  72
del 27 marzo 1995;
  Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita', emanato con decreto direttoriale n. 862 del 14  ottobre
1996  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 253 del 28 ottobre
1996, ed in particolare l'art. 65;
  Vista la deliberazione del consiglio direttivo in data  8  novembre
1996,  con  cui  e'  stato  approvato  il  regolamento delle spese da
effettuarsi in economia da parte della Scuola;
  Visti in particolare gli articoli 6, 9, 48, 59 e 60 dello statuto;
                              Decreta:
  E' emanato il seguente regolamento  denominato  "Regolamento  delle
spese da effettuarsi in economia della Scuola".
  E' disposta l'affissione all'albo ufficiale della Scuola.
  E'  disposto  altresi' l'invio del regolamento per la pubblicazione
al Ministero di grazia e giustizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica   e   al   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  per  la  pubblicazione  nel   Bollettino
ufficiale.
                       REGOLAMENTO DELLE SPESE
                     DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  Il  presente  regolamento,  emanato  in attuazione dell'art. 65 del
regolamento per l'amministrazione, la finanza  e  la  e  contabilita'
generale  della  Scuola, disciplina casi e modalita' di effettuazione
delle spese in economia  da  parte  dell'amministrazione  centrale  e
delle strutture con autonomia di gestione di cui agli articoli 20, 21
e 22 dello statuto.
                              Titolo I
                  LAVORI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA
               DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
                               Art. 2.
             Tipologie di lavori eseguibili in economia
  Possono essere effettuati in economia i seguenti lavori:
    a) lavori per riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di
eventi  naturali o straordinari, nei limiti di quanto e' strettamente
necessario a ripristinare la situazione preesistente e  ad  eliminare
le situazioni di pericolo;
    b)  manutenzione  di  opere,  quando l'esigenza sia rapportata ad
eventi imprevedibili e non sia stato  possibile  realizzarle  con  le
forme  e  le  procedure  previste  all'art.  54  del  regolamento per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'  generale  della
Scuola;
    c)  manutenzioni  e riparazione di locali, aree esterne, impianti
tecnologici per opere di importo non superiore a trenta milioni;
    d) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
    e) lavori che non possono essere differiti dopo che  siano  state
adottate infruttuosamente le procedure di gara;
    f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
    g)  lavori  necessari  per  il  completamento  di  opere eseguite
parzialmente da un appaltatore inadempiente, per le  quali  si  rende
necessario  procedere  in danno dello stesso appaltatore a seguito di
rescissione o esecuzione d'ufficio, quando si intenda  accelerare  il
completamento dei lavori stessi.
  Il  programma  annuale  dei  lavori,  previsto  dalla  legislazione
vigente, e' corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in  economia
per i quali e' possibile formulare una previsione ancorche' sommaria.
  Contestualmente  all'approvazione  del  bilancio preventivo vengono
distintamente individuati gli  stanziamenti  per  gli  interventi  da
eseguire  in  economia,  per  ciascuna categoria di lavori come sopra
individuata, da imputarsi sui diversi capitoli di bilancio.
  L'importo complessivo dei lavori da eseguirsi in economia non  puo'
superare nell'anno finanziario i 200.000 ECU.
                               Art. 3.
                             Competenze
  L'esecuzione  dei lavori da effettuarsi in economia e' disposta dal
responsabile del servizio tecnico che assume  anche  la  funzione  di
responsabile del procedimento.
  Lo  stesso  autorizza  ed  ordina  i  lavori sotto la sua personale
responsabilita', anche in  ordine  alla  disponibilita'  finanziaria,
mediante  buoni  o lettere di ordinazione, secondo le disposizioni di
cui ai successivi articoli.
  Le procedure amministrative e l'effettuazione  dei  lavori  di  cui
all'art. 2 sono curate dal servizio tecnico.
                               Art. 4.
          Modalita' di effettuazione dei lavori in economia
  I lavori in economia possono essere eseguiti:
   in amministrazione diretta;
   a cottimo fiduciario;
   con  sistema  misto, e cioe' in parte in amministrazione diretta e
in parte a cottimo fiduciario.
                               Art. 5.
                       Amministrazione diretta
  I  lavori  in   amministrazione   diretta   sono   eseguiti   senza
l'intervento di alcun imprenditore; in tali casi l'amministrazione si
avvale di personale, materiale, utensili e mezzi propri; puo' inoltre
acquistare  o  noleggiare  direttamente, previa acquisizione di uno o
piu'  preventivi,  materiali,  mezzi,   utensili   e   quanto   altro
occorrente, fissando il corrispettivo per l'acquisto ed il noleggio.
  I  lavori  in  amministrazione  diretta  non possono comportare una
spesa complessiva, nell'anno finanziario, superiore a 50.000 ECU.
                               Art. 6.
                           Registro lavori
  Il responsabile dei lavori deve tenere apposito registro  ove  sono
indicati  la  tipologia  e  la  data del lavoro richiesto, la data di
effettuazione del lavoro stesso ed il materiale utilizzato.
  Il registro, numerato in ogni pagina e  vidimato  dal  responsabile
del   servizio   tecnico,   deve   essere   tenuto   a   disposizione
dell'amministrazione.
                               Art. 7.
                         Cottimo fiduciario
  Sono eseguui a cottimo fiduciario i lavori per i quali sia ritenuto
necessario  ovvero  opportuno  l'affidamento  a persone od imprese di
nota capacita' ed idoneita'.
  Il responsabile allo scopo richiede,  salve  le  eccezioni  di  cui
all'art.  8,  quarto  comma,  almeno  tre  preventivi  e/o progetti a
persone o imprese ritenute idonee.
                               Art. 8.
                 Procedure per il cottimo fiduciario
  Il responsabile invita, con lettera ovvero mediante fax, le persone
o imprese ritenute idonee a presentare per iscritto, entro un termine
predeterminato, le loro offerte, da redigersi secondo le modalita' di
cui al successivo comma.
  L'offerta della persona o impresa concorrente deve prevedere:
    a) condidioni  di  esecuzione  ed  altre  indicazioni  necessarie
relative al lavoro;
    b) elenco dei prezzi unitari e/o prezzo complessivo offerto;
    c) modalita' di pagamento;
    d) termine ultimo per l'esecuzione del lavoro;
    e) accettazione delle penalita' e delle altre condizioni previste
dalla  lettera  di  invito  in caso di mancata o ritardata esecuzione
delle prestazioni richieste;
    f) termine di validita' dell'offerta;
    g) l'obbligo di prestare cauzione per lavori di importo superiore
a venti milioni.
  L'offerta deve essere  datata  e  sottoscritta  dal  concorrente  e
inoltrata alla Scuola anche via fax.
  Si puo' prescindere dalle formalita' di cui ai commi precedenti:
    a) per i lavori di cui all'art. 2 lettere a), e) e g);
    b) qualora sia necessario o indispensabile ricorrere ad imprese o
persone specializzate;
    c) qualora l'impresa abbia la privativa del lavoro;
    d)  qualora l'importo della spesa non ecceda la somma di lire due
milioni, I.V.A. esclusa.
  L'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente e'  affidata  in
forma  diretta  ad  una  impresa  individuata, sotto la sua personale
responsabilita',dal responsabile del servizio tecnico.
                               Art. 9.
                      Aggiudicazione dei lavori
  Valutate le offerte, il responsabile del servizio tecnico  provvede
all'aggiudicazione  utilizzando uno dei criteri previsti dall'art. 58
del regolamento per l'amministrazione, la finanza e  la  contabilita'
generale;  il  predetto provvede altresi' alla ordinazione del lavoro
secondo le modalita' di cui all'articolo successivo.
                              Art. 10.
                 Ordinazione dei lavori in economia
  L'ordinazione dei lavori si effettua mediante buoni o lettere.
  I buoni di ordinazione consistono in due  originali  e  due  copie;
sono  raggruppati  in appositi bollettari tenuti dal responsabile del
servizio tecnico.
  Per ogni singola ordinazione i buoni sono cosi' utilizzati:
   gli originali  del  buono  vanno  consegnati  all'impresa  o  alla
persona  destinataria dell'ordinazione che ne restituisce uno firmato
per accettazione;
   una copia rimane agli atti dell'ufficio che cura la spesa;
   una  copia firmata per accettazione e' inviata alla ragioneria per
l'assunzione dell'impegno di spesa.
  La  lettera  di  ordinazione  sottoscritta  dal  responsabile   del
servizio  tecnico  deve essere inviata in duplice copia all'impresa o
alla ditta che ne trattiene una  copia,  mentre  restituisce  l'altra
all'amministrazione datata e debitamente firmata per accettazione.
  Il  servizio  tecnico  provvede ad inviare copia della lettera gia'
firmata   per   accettazione   alla   ragioneria   per   l'assunzione
dell'impegno di spesa.
  Nei  buoni  e nelle lettere di ordinazione si deve fare riferimento
alle specifiche previste nella lettera di invito e nell'offerta della
ditta.
  La copia del buono o della lettera di ordinazione da  inviare  alla
ragioneria  deve  contenere  l'individuazione  della voce di bilancio
relativa.
  Qualora i lavori ordinati non  trovino  parzialmente  o  totalmente
copertura  finanziaria,  ovvero vi sia dissenso in ordine alla esatta
individuazione  del  capitolo  di  spesa,   il   responsabile   della
ragioneria   e'   tenuto   a   trasmettere   gli  atti  al  direttore
amministrativo per i conseguenti provvedimenti dandone  comunicazione
al responsabile del servizio tecnico.
                              Art. 11.
                   Direzione, controllo e collaudo
  Tutti i lavori sono diretti dal responsabile del servizio tecnico o
da  persona  delegata  e, prima che se ne disponga il pagamento, sono
soggetti a collaudo da parte dello stesso secondo le procedure di cui
all'art. 61 del regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e  la
contabilita' generale della Scuola.
                              Art. 12.
                              Pagamento
  Il   pagamento   dei  lavori  in  economia  e'  effettuato,  previa
presentazione della relativa fattura, con le modalita' e nei  termini
stabiliti dalla lettera di ordinazione.
  Non  puo'  disporsi  il pagamento delle fatture senza l'apposizione
del visto di liquidazione da  parte  del  responsabile  del  servizio
tecnico e della documentazione di cui all'art. 23 del regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale.
  Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede
con  mandati  diretti  sull'istituto di credito cassiere della Scuola
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.
  Il responsabile del servizio tecnico e' personalmente  responsabile
della  completezza della documentazione da inviare alla ragioneria al
fine del rispetto dei termini di cui sopra.
                              Art. 13.
            Scelta ditte lavori di manutenzione ordinaria
  Annualmente il competente ufficio dell'amministrazione centrale, su
proposta  del  responsabile  del  servizio  tecnico,  mediante   gara
informale  individua  una  o  piu'  ditte  per lavori di manutenzione
ordinaria.
  L'individuazione, per tipologie di lavoro e forniture, e'  disposta
con  riferimento  ai  prezziari definiti dal provveditorato regionale
delle   opere   pubbliche    al    netto    del    ribasso    offerto
dall'aggiudicataria   nonche'   ai   tempi  di  intervento  garantiti
nell'offerta.
  Il  responsabile  del  servizio tecnico in deroga a quanto previsto
agli articoli 5 e 7 per i lavori di cui all'art. 2, lettere a), b)  e
c),  e'  tenuto  ad  avvalersi delle imprese individuate ai sensi del
precedente comma, utilizzando per la stima dei lavori  il  prezziario
di cui al comma precedente.
                              Titolo II
              ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
               DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
                              Art. 14.
                        Tipologie di acquisti
             forniture e servizi eseguibili in economia
  Possono essere effettuate in economia le seguenti tipologie:
    a) manutenzione, riparazione e noleggio di autoveicoli e relativo
acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
    b)  acquisto,  manutenzione  e riparazione di mobili, macchine da
ufficio, attrezzi ed utensili;
    c)  acquisto,  manutenzione  e  riparazione   di   strumenti   ed
attrezzature scientifiche, didattiche e di sperimentazione;
    d)  spese  di  illuminazione, gas, riscaldamento, forza motrice e
acqua aventi natura occasionale;
    e)  acquisto  di  generi  di  cancelleria,   stampati,   modelli,
materiale  per disegno, stampa e fotografia non presenti nelle scorte
di magazzino;
    f) spese per la pubblicita' e per affissioni;
    g) rilegatura di libri, registri, stampati e simili;
    h) acquisto di pubblicazioni, riviste  e  periodici  o  eventuali
abbonamenti;
    i)  locazione  di immobili a breve termine e noleggio di mobili e
strumenti in occasione di espletamento di concorsi,  esami  ed  altre
iniziative connesse alle attivita' istituzionali della Scuola, quando
non  sia  possibile  utilizzare  o  non  siano sufficienti le normali
attrezzature;
    j) spese relative  a  convegni,  seminari,  corsi,  nazionali  ed
internazionali, organizzati dalla Scuola;
    k) trasporti, spedizioni, spese doganali e facchinaggi;
    l)  pulizia,  disinfestazione  straordinaria  dei locali e lavori
straordinari di giardinaggio;
    m)  provviste  urgenti  di  effetti  di  corredo   al   personale
dipendente;
    n) spese urgenti per la gestione dei collegi;
    o) spese urgenti per la gestione del servizio di ristorazione;
    p) spese di rappresentanza;
    q) spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex aventi natura
occasionale;
    r) spese di vigilanza;
    s)  spese  per  assicurazioni  di  natura  occasionale e di breve
durata;
    t) spese condominiali;
    u) acquisto di coppe, medaglie,  diplomi  ed  altri  oggetti  per
premi e riconoscimenti;
    v)  spese  di  partecipazione  del  personale  a corsi, convegni,
seminari, ecc.;
    z) spese per gite e per altre attivita' culturali,  ricreative  e
sportive per gli allievi della Scuola;
    aa)  manutenzione  e riparazione di attrezzature per i servizi di
ristorazione, lavanderia, stireria, fotografico e centro stampa.
  Contestualmente all'approvazione del  bilancio  preventivo  vengono
distintamente  individuati  gli  stanziamenti  per  le  tipologie  da
eseguire in economia, di cui al precedente comma,  da  imputarsi  sui
diversi  capitoli  del  bilancio  generale della Scuola, salvo quanto
previsto al successivo comma.
  Relativamente alle manutenzioni e riparazioni di  "mobili"  di  cui
alla lettera b) e alle manutenzioni e riparazioni di cui alla lettera
aa), il responsabile e' tenuto ad acquisire preventivamente il parere
del  responsabile  del  servizio  tecnico  sulla possibilita' di fare
eseguire le manutenzioni e riparazioni suddette  in  "amministrazione
diretta" da parte del servizio tecnico stesso.
  Relativamente alle spese proposte dai titolari di fondi finalizzati
il  capitolo competente e' individuato all'atto della proposta stessa
previo riscontro della  disponibilita'  finanziaria  da  parte  della
ragioneria in deroga a quanto previsto all'art. 19.
  L'importo  complessivo  di  ciascuna tipologia di spesa, come sopra
individuato, da eseguirsi in economia  non  puo'  superare  nell'anno
finanziario L. 30.000.000.
                              Art. 15.
                             Competenze
  L'esecuzione  delle  spese  da  effettuarsi  in  economia,  di  cui
all'articolo precedente, e' disposta dai responsabili delle strutture
amministrative,  da  individuarsi  con  provvedimento  del  direttore
amministrativo,  tenuto  conto  dell'organizzazione  della  Scuola. I
responsabili assumono la funzione di responsabile del procedimento.
  Gli stessi autorizzano ed ordinano le spese sotto la loro personale
responsabilita', anche in  ordine  alla  disponibilita'  finanziaria,
mediante  buoni  o lettere di ordinazione, secondo le disposizioni di
cui ai successivi articoli.
  Le procedure amministrative attinenti dette spese sono curate dalle
strutture amministrative cui sono preposti i responsabili.
                              Art. 16.
               Modalita' di effettuazione delle spese
  Gli acquisti, le forniture ed i servizi devono  essere  affidati  a
persone  od  imprese  di nota capacita' ed idoneita'. Il responsabile
allo scopo richiede, salve le eccezioni di cui  all'art.  17,  quarto
comma,  almeno  tre preventivi anche reiterati od offerte a persone o
imprese ritenute idonee.
                              Art. 17.
                              Procedure
  Il responsabile invita, con lettera ovvero mediante fax, le persone
o imprese ritenute idonee a presentare per iscritto, entro un termine
predeterminato, le loro offerte, da redigersi secondo le modalita' di
cui al successivo comma.
  L'offerta della persona o impresa concorrente deve prevedere:
    a) condizioni di esecuzione ed altre indicazioni necessarie;
    b) elenco dei prezzi unitari e/o prezzo complessivo offerto;
    c) modalita' di pagamento;
    d)  termine  ultimo  per  la  consegna  o  l'effettuazione  della
fornitura o servizio;
    e) accettazione delle penalita' e delle altre condizioni previste
dalla  lettera  di  invito  in  caso di mancata oritardata esecuzione
delle prestazioni richieste;
    f) termine di validita' dell'offerta;
    g)  l'obbligo di prestare cauzione per spese di importo superiore
a venti milioni.
   L'offerta deve essere datata  e  sottoscritta  dal  concorrente  e
inoltrata alla Scuola anche via fax.
  Si puo' prescindere dalle formalita' di cui ai commi precedenti:
    a) qualora sia necessario o indispensabile ricorrere ad imprese o
persone specializzate;
    b) qualora l'impresa abbia la privativa;
    c) qualora si tratti dell'acquisizione di servizi di manutenzione
da parte della stessa ditta fornitrice del bene;
    d)  qualora l'importo della spesa non ecceda la somma di lire due
milioni, I.V.A. esclusa.
  L'esecuzione delle spese di cui al comma precedente e' affidata  in
forma  diretta  ad  una  impresa  individuata, sotto la sua personale
responsabilita',dal responsabile stesso.
                              Art. 18.
                           Aggiudicazione
  Valutate le offerte, il  responsabile  provvede  all'aggiudicazione
utilizzando uno dei criteri previsti dall'art. 58 del regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale; il predetto
provvede  altresi'  alla ordinazione della spesa secondo le modalita'
di cui all'articolo successivo.
                              Art. 19.
                 Ordinazione delle spese in economia
  L'ordinazione delle spese si effettua mediante buoni o lettere.
  I buoni di ordinazione consistono in due  originali  e  due  copie;
sono raggruppati in appositi bollettari tenuti dal responsabile.
  Per ogni singola ordinazione i buoni sono cosi' utilizzati:
   gli  originali  del  buono  vanno  consegnati  all'impresa  o alla
persona destinataria dell'ordinazione che ne restituisce uno  firmato
per accettazione;
   una copia rimane agli atti della struttura amministrativa che cura
la spesa;
   una  copia firmata per accettazione e' inviata alla ragioneria per
l'assunzione dell'impegno di spesa.
  La lettera di ordinazione sottoscritta dal responsabile deve  esser
inviata  in  duplice  copia all'impresa o alla ditta che ne trattiene
una copia, mentre restituisce l'altra  all'amministrazione  datata  e
debitamente firmata per accettazione.
  La  struttura  amministrativa  competente provvede ad inviare copia
della lettera gia'  firmata  per  accettazione  alla  ragioneria  per
l'assunzione dell'impegno di spesa.
  La  copia  del buono o della lettera di ordinazione da inviare alla
ragioneria deve contenere l'individuazione  della  voce  di  bilancio
relativa.
  Qualora  le  spese  ordinate  non trovino parzialmente o totalmente
copertura finanziaria, ovvero vi sia dissenso in ordine  alla  esatta
individuazione   del   capitolo   di  spesa,  il  responsabile  della
ragioneria  e'  tenuto  a   trasmettere   gli   atti   al   direttore
amministrativo  per i conseguenti provvedimenti dandone comunicazione
al responsabile della struttura.
  Nei  buoni  e nelle lettere di ordinazione si deve fare riferimento
alle specifiche previste nella lettera di invito e nell'offerta della
ditta.
                              Art. 20.
                        Vigilanza e verifica
  Tutti gli acquisti, le forniture ed i servizi sono  eseguiti  sotto
la  vigilanza  del responsabile o persona delegata e, prima che se ne
disponga il pagamento, sono soggetti a verifica da parte dello stesso
secondo  le  procedure  di  cui  all'art.  61  del  regolamento   per
l'amministrazione,  la  finanza  e  la  contabilita'  generale  della
Scuola.
                              Art. 21.
                              Pagamento
  Il  pagamento  delle  spese  in  economia  e'  effettuato,   previa
presentazione  della relativa fattura, con le modalita' e nei termini
stabiliti dalla lettera di ordinazione.
  Non puo' disporsi il pagamento delle  fatture  senza  l'apposizione
del   visto  di  liquidazione  da  parte  del  responsabile  e  della
documentazione   di   cui   all'art.   23   del    regolamento    per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale.
  Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede
con  mandati  diretti  sull'istituto di credito cassiere della Scuola
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.
  Compete al responsabile curare la completezza della  documentazione
da  inviare  alla  ragioneria al fine del rispetto dei termini di cui
sopra.
                             Titolo III
ACQUISTI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DA  PARTE  DELLE  STRUTTURE
   CON AUTONOMIA DI GESTIONE.
                               Capo I
                 BIBLIOTECA E CENTRO DI ELABORAZIONE
                   DELL'INFORMAZIONE E DEL CALCOLO
                              Art. 22.
             Tipologie di acquisti, forniture e servizi
                       eseguibili in economia
  Possono essere effettuate in economia le seguenti tipologie:
    a)  acquisto,  manutenzione  e riparazione di mobili, macchine da
ufficio, attrezzi ed utensili;
    b)  acquisto,  manutenzione  e  riparazione   di   strumenti   ed
attrezzature scientifiche, didattiche e di sperimentazione;
    c)  acquisto  di  generi  di  cancelleria,  stampati,  modelli  e
materiale per disegno;
    d) spese per la pubblicita' e per affissioni;
    e) rilegatura di libri, registri, stampati e simili;
    f) acquisto di pubblicazioni, riviste  e  periodici  o  eventuali
abbonamenti;
    g) noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di
iniziative  connesse  alle  attivita  istituzionali  della struttura,
quando non sia  possibile  utilizzare  o  non  siano  sufficienti  le
normali attrezzature;
    h)  spese  relative  a  convegni,  seminari,  corsi, nazionali ed
internazionali, organizzati dalla struttura;
    i) trasporti, spedizioni, spese doganali e facchinaggi;
    j) pulizia e disinfestazione straordinaria dei locali;
    k) spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex aventi natura
occasionale;
    l) spese di vigilanza;
    m)  spese  di  partecipazione  del  personale  della  struttura a
convegni, seminari, ecc.
  Contestualmente  all'approvazione  del  bilancio  preventivo  della
struttura  vengono  distintamente individuati gli stanziamenti per le
tipologie di spesa da eseguire in  economia,  di  cui  al  precedente
comma,  da imputarsi sui diversi capitoli di bilancio della struttura
stessa.
  L'importo complessivo di ciascuna tipologia di spesa  da  eseguirsi
in economia non puo' superare nell'anno finanziario L. 20.000.000.
                              Art. 23.
                             Competenze
  L'esecuzione  delle  spese  da  effettuarsi  in  economia,  di  cui
all'articolo   precedente,   e'    disposta    rispettivamente    dal
bibliotecario  direttore  e  dal direttore del centro di elaborazione
dell'informazione e del calcolo.
  Gli stessi autorizzano ed ordinano le spese sotto la loro personale
responsabilita', anche in  ordine  alla  disponibilita'  finanziaria,
mediante  buoni  o lettere di ordinazione, secondo le disposizioni di
cui ai successivi articoli.
  Il  bibliotecario  direttore  e  il   direttore   del   centro   di
elaborazione dell'informazione e del calcolo possono, per particolari
tipologie   di  spesa,  delegare  il  funzionario  di  cui  al  comma
successivo ad autorizzare ed ordinare le spese stesse.
  La funzione di  responsabile  del  procedimento  e'  attribuita  al
funzionario amministrativo addetto alle strutture.
                              Art. 24.
     Modalita' di effettuazione delle spese e relative procedure
  L'effettuazione   delle   spese   in   economia   e'  disposta  dal
bibliotecario direttore e dal direttore del  centro  di  elaborazione
dell'informazione  e  del  calcolo  conformemente  alle  disposizioni
contenute negli articoli da 16 a 21 del presente regolamento.
  Il riferimento degli articoli 19  e  21  "alla  ragioneria"  e'  da
considerarsi come non indicato.
                               Capo II
                   CENTRI DI RICERCA E LABORATORI
                              Art. 25.
             Tipologie di acquisti, forniture e servizi
                       eseguibili in economia
  Possono essere effettuate in economia le seguenti tipologie:
    a)  acquisto,  manutenzione  e riparazione di mobili, macchine da
ufficio, attrezzi ed utensili;
    b)  acquisto,  manutenzione  e  riparazione   di   strumenti   ed
attrezzature scientifiche, didattiche e di sperimentazione;
    c)   acquisto   di  generi  di  cancelleria,  stampati,  modelli,
materiale per disegno, stampa e fotografia non presenti nelle  scorte
di magazzino;
    d)  acquisto  di  pubblicazioni,  riviste e periodici o eventuali
abbonamenti;
    e) spese relative  a  convegni,  seminari,  corsi,  nazionali  ed
internazionali, organizzati dalla struttura;
    f) trasporti, spedizioni, spese doganali e facchinaggi;
    g) pulizia e disinfestazione straordinaria dei locali;
    h) spese postali, telegrafiche, telefoniche e telex aventi natura
occasionale;
    i) spese di vigilanza;
    j)  spese  per  assicurazioni  di  natura  occasionale e di breve
durata;
    k) spese per acquisto di combustibili e  lubrificanti  necessarie
al funzionamento delle attrezzature in dotazione alla struttura;
    l)  spese  di  partecipazione  del  personale  della  struttura a
convegni, seminari, ecc.
  L'importo complessivo di ciascuna tipologia di spesa  da  eseguirsi
in economia non puo' superare nell'anno finanziario L. 10.000.000.
  Le  spese  di  cui  ai  commi  precedenti possono essere effettuate
sempre che il consiglio direttivo o il direttore abbiano  autorizzato
le  anticipazioni  dei fondi previste ai sensi degli articoli 26 e 89
del regolamento per l'amministrazione, la finanza e  la  contabilita'
generale.
                              Art. 26.
                             Competenze
  L'esecuzione  delle  spese  da  effettuarsi  in  economia,  di  cui
all'articolo precedente, e'  disposta  dal  direttore  del  centro  o
laboratorio.
  Lo  stesso  autorizza  ed  ordina  le  spese sotto la sua personale
responsabilita', anche in  ordine  alla  disponibilita'  finanziaria,
mediante  buoni  o lettere di ordinazione, secondo le disposizioni di
cui ai successivi articoli.
  Egli assume la funzione di responsabile del procedimento.
                              Art. 27.
     Modalita' di effettuazione delle spese e relative procedure
  L'effettuazione delle spese in economia e' disposta  dal  direttore
del  centro  o laboratorio, conformemente alle disposizioni contenute
negli articoli da 16 a 20 del presente regolamento.
  Il riferimento dell'art. 19 "alla ragioneria"  e'  da  considerarsi
come non indicato.
                              Art. 28.
                              Pagamento
  Il   pagamento  delle  spese  in  economia  e'  effettuato,  previa
presentazione della relativa fattura, con le modalita' e nei  termini
stabiliti dalla lettera di ordinazione.
  Non  puo'  disporsi  il pagamento delle fatture senza l'apposizione
del  visto  di  liquidazione  da  parte  del  responsabile  e   della
documentazione    di    cui   all'art.   23   del   regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale.
  Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede
con apposito ordine sul conto  del  centro  o  laboratorio  ai  sensi
dell'art.  90  del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' generale.
                              Titolo IV
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 29.
                      Disposizioni transitorie
  Le procedure contrattuali in corso di  svolgimento  al  momento  di
entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  continuano ad essere
regolate dalle disposizioni vigenti all'atto di avvio delle procedure
medesime.
  Le  procedure  amministrativo-contabili  relative  alla gestione in
corso e a quelle degli esercizi precedenti non concluse al momento di
entrata in vigore del presente regolamento sono portate a  compimento
dagli uffici dell'amministrazione centrale.
                              Art. 30.
                         Disposizioni varie
  Il  direttore,  relativamente  alle strutture di cui al titolo III,
capo II, o il direttore amministrativo, relativamente alle  strutture
di  cui  ai  titoli  I  e  II,  possono  effettuare  verifiche  sulla
regolarita'  dell'attivita'  amministrativo  contabile  di   cui   al
presente regolamento.
  Eventuali  accertate irregolarita' saranno sottoposte all'esame del
consiglio direttivo per le decisioni conseguenti.
                              Art. 31.
              Entrata in vigore e abrogazione di norme
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  all'albo  ufficiale  della
Scuola stessa.
  Esso  entra  in  vigore  il 1 gennaio dell'anno successivo alla sua
pubblicazione.
  Con l'entrata in vigore del presente  regolamento  cessa  di  avere
vigore  il regolamento reso esecutivo con decreto direttoriale n. 121
del  29  novembre  1985  e  tutte   le   disposizioni   regolamentari
incompatibili.
   Pisa, 28 novembre 1996
                                                         Il direttore