IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato
con   regio   decreto   20   aprile   1939,  n.  1084,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni  relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in  particolare  il  primo
comma dell'art. 16;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  maggio  1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995,  supplemento  ordinario
n.  88,  il  decreto  ministeriale  14 febbraio 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1996, n. 84, il decreto ministeriale
31 luglio 1996 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  209  del  6
settembre 1996, relativi alla tabella XLV/2;
  Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di
Sassari,  emanato  con  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,
supplemento  ordinario,  e successive modificazioni, non contiene gli
ordinamenti didattici,  che  il  loro  inserimento  e'  previsto  nel
regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento e' in fase di
approvazione;
  Considerato  che  nelle  more  della  emanazione  del  sopra citato
regolamento le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli  ordinamenti
didattici vengono operate sul vecchio statuto;
  Viste  le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi
accademici dell'Universita' degli studi di Sassari;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996;
  Vista  la  scheda  delle  strutture rilasciata dalla azienda unita'
sanitaria locale n. 1 di Sassari;
  Verificato   che   l'ordinamento   didattico   della   scuola    di
specializzazione  in  microbiologia  e  virologia  e'  conforme  alla
tabella nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'universita' degli studi di Sassari;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente  modificato
come appresso:
   gli  articoli relativi all'ordinamento degli studi della scuola di
specializzazione  in  microbiologia  e  virologia  e'   soppresso   e
sostituiti dai seguenti nuovi articoli:
   scuola di specializzazione in microbiologia e virologia.
                               Art. 1.
  E'  istituita  la  specializzazione  in  microbiologia  e virologia
presso l'Universita' degli studi di Sassari.
  La  scuola  risponde  alle   norme   generali   delle   scuole   di
specializzazione dell'area medica e si articola negli indirizzi:
    a) medico;
    b) tecnico.