IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, supplemento ordinario n. 88, il decreto ministeriale 14 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1996, n. 84, il decreto ministeriale 31 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, relativi alla tabella XLV/2; Visto che lo statuto dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, supplemento ordinario, e successive modificazioni, non contiene gli ordinamenti didattici, che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo e che detto regolamento e' in fase di approvazione; Considerato che nelle more della emanazione del sopra citato regolamento le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Universita' degli studi di Sassari; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1996; Vista la scheda delle strutture rilasciata dalla azienda unita' sanitaria locale n. 1 di Sassari; Verificato che l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia e' conforme alla tabella nazionale; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'universita' degli studi di Sassari; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli relativi all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia e' soppresso e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: scuola di specializzazione in microbiologia e virologia. Art. 1. E' istituita la specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Universita' degli studi di Sassari. La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e si articola negli indirizzi: a) medico; b) tecnico.