IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il primo comma dell'art. 3 del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67, recante disposizioni in materia di "Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi", il quale stabilisce che i pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996, commisurata al volume di fatturato annuale; Visto il comma 4 dello stesso art. 3 del decreto sopra menzionato che stabilisce che i minori introiti derivanti dalla riduzione sono rimborsati alle societa' concessionarie nei limiti di lire 55 miliardi, per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici; Visto l'art. 5 dello stesso decreto che individua la copertura finanziaria mediante utilizzo di parte delle disponibilita' per l'anno 1996 sul capitolo 7294 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione; Considerato che a norma del gia' citato art. 3, devono essere fissati i criteri e le modalita' di rimborso di detti minori introiti; che devono essere contenuti nei predetti limiti di lire 55 miliardi di stanziamento; Decreta: Art. 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' di rimborso da parte del Ministero dei lavori pubblici, e per esso dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, alle societa' concessionarie delle autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali alle imprese di autotrasporto di cui al successivo art. 2, o a loro cooperative e consorzi, applicata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67.