IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  primo  comma  dell'art.  3 del decreto-legge 20 febbraio
1996, n. 67, recante disposizioni in materia di  "Interventi  urgenti
per  il  settore  dell'autotrasporto  di cose per conto di terzi", il
quale  stabilisce  che  i  pedaggi   autostradali   per   i   veicoli
appartenenti  alle  classi  B,  3,  4  e  5,  che svolgono servizi di
autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti ad una  riduzione
compensata,  a  partire dal 1 febbraio 1996 fino al 31 dicembre 1996,
commisurata al volume di fatturato annuale;
  Visto il comma 4 dello stesso art. 3 del decreto  sopra  menzionato
che  stabilisce  che i minori introiti derivanti dalla riduzione sono
rimborsati  alle  societa'  concessionarie  nei  limiti  di  lire  55
miliardi, per l'anno 1996, dal Ministero dei lavori pubblici;
  Visto  l'art.  5  dello  stesso  decreto che individua la copertura
finanziaria mediante  utilizzo  di  parte  delle  disponibilita'  per
l'anno  1996  sul capitolo 7294 dello stato di previsione della spesa
del Ministero dei trasporti e della navigazione;
  Considerato che a norma del  gia'  citato  art.  3,  devono  essere
fissati  i  criteri  e  le  modalita'  di  rimborso  di  detti minori
introiti; che devono essere contenuti nei predetti limiti di lire  55
miliardi di stanziamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni  del  presente decreto disciplinano i criteri e le
modalita' di rimborso da parte del Ministero dei lavori  pubblici,  e
per esso dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale,  alle  societa'  concessionarie delle autostrade dei minori
introiti   derivanti   dalla   riduzione   compensata   dei   pedaggi
autostradali  alle imprese di autotrasporto di cui al successivo art.
2, o a loro cooperative e consorzi, applicata ai  sensi  dell'art.  3
del decreto-legge 20 febbraio 1996, n. 67.