IL GOVERNATORE
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento
della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai  servizi  di
investimento  nel  settore  dei  valori  mobiliari  e della direttiva
93/6/CEE del 15  marzo  1993  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale
delle  imprese  di  investimento  e  degli enti creditizi (di seguito
"decreto");
  Visto l'art. 13, comma 2, del decreto,  il  quale  prevede  che  la
Banca  d'Italia  definisca  le  condizioni  e le procedure che devono
essere rispettate perche' le societa'  di  intermediazione  mobiliare
possano  prestare  negli  altri Stati comunitari i servizi ammessi al
mutuo riconoscimento mediante lo  stabilimento  di  succursali  o  la
libera prestazione di servizi;
  Visto  l'art.  13,  comma  3,  del decreto, il quale prevede che la
Banca d'Italia  stabilisca  le  condizioni  e  le  procedure  per  il
rilascio     alle     societa'     di    intermediazione    mobiliare
dell'autorizzazione a esercitare le attivita' non  ammesse  al  mutuo
riconoscimento  negli  altri  Stati  comunitari e a prestare i propri
servizi negli Stati extracomunitari;
  Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'articolo 13,  comma
2, del decreto;
                                Emana
l'unito  regolamento  per l'attuazione di quanto disposto dal decreto
in materia  di  apertura  di  succursali  e  prestazione  di  servizi
all'estero da parte di societa' di intermediazione mobiliare.
   Roma, 29 novembre 1996
                                                Il Governatore: FAZIO