IL GOVERNATORE Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (di seguito "decreto"); Visto l'art. 13, comma 2, del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia definisca le condizioni e le procedure che devono essere rispettate perche' le societa' di intermediazione mobiliare possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi; Visto l'art. 13, comma 3, del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia stabilisca le condizioni e le procedure per il rilascio alle societa' di intermediazione mobiliare dell'autorizzazione a esercitare le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento negli altri Stati comunitari e a prestare i propri servizi negli Stati extracomunitari; Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto; Emana l'unito regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal decreto in materia di apertura di succursali e prestazione di servizi all'estero da parte di societa' di intermediazione mobiliare. Roma, 29 novembre 1996 Il Governatore: FAZIO