IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  proprio  decreto in data 3 maggio 1996, con il quale, ai
sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8  giugno
1990, n. 142, il consiglio comunale di Ardea (Roma) e' stato sciolto;
  Visto  che,  su  ricorso  proposto  per  l'annullamento  del citato
decreto,  il  Consiglio  di  Stato,  IV  sezione,  con  ordinanza  n.
1310/1996  dell'8  ottobre  1996,  ha  accolto l'istanza cautelare di
sospensione e che, per l'effetto, quel consiglio  comunale  e'  stato
reintegrato nelle proprie funzioni;
  Considerato  che,  a  causa  delle dimissioni, efficaci ai sensi di
legge, di dodici consiglieri su  venti  assegnati,  non  puo'  essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
  Ritenuto,  pertanto,  che  ricorrano gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge  8  giugno
1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 550;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  la  cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il proprio decreto adottato in data 3 maggio 1996 e' annullato.