IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, il consiglio comunale di Ardea (Roma) e' stato sciolto; Visto che, su ricorso proposto per l'annullamento del citato decreto, il Consiglio di Stato, IV sezione, con ordinanza n. 1310/1996 dell'8 ottobre 1996, ha accolto l'istanza cautelare di sospensione e che, per l'effetto, quel consiglio comunale e' stato reintegrato nelle proprie funzioni; Considerato che, a causa delle dimissioni, efficaci ai sensi di legge, di dodici consiglieri su venti assegnati, non puo' essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi; Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza; Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550; Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Decreta: Art. 1. Il proprio decreto adottato in data 3 maggio 1996 e' annullato.