Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento della Valle d'Aosta
                                  Al  Comando  generale dell'Arma dei
                                  carabinieri
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
  Come    e'   noto   questo   Ministero,   con   la   circolare   n.
559/C.21581.10089.D(1) dell'11  luglio  1988,  recante  direttive  di
ordine  generale  in  materia  di  vigilanza privata, ha provveduto a
fornire chiarimenti in merito al  regime  giuridico  dei  servizi  di
varia  natura, comunemente designati con il termine "antitaccheggio",
volti a salvaguardare i beni esposti alla pubblica  fede  all'interno
di esercizi commerciali.
  In  particolare  in  quella  occasione  si  e'  affermato  che tali
attivita',   sostanziandosi   in   una    forma    di    sorveglianza
sull'integrita'  dei beni, costituiscono una particolare modalita' di
espletamento della vigilanza  privata  e,  pertanto,  possono  essere
svolte  soltanto  da  soggetti a cio' abilitati a mente dell'art. 134
del testo unico sulle leggi della pubblica sicurezza.
  Successivamente alla diramazione di tale circolare che ha  innovato
precedenti   indirizzi   formulati   da  questa  amministrazione,  la
qualificazione   giuridica   del   cosiddetto    antitaccheggio    e,
conseguentemente,  il  cennato  orientamento  ministeriale  e'  stato
oggetto  di  numerose   pronunce   da   parte   delle   giurisdizioni
amministrative  (di cio' si e' data ampia notizia con le circolari n.
559/C.21218.10089.D.A.49(37)   del   22   novembre    1994    e    n.
559/C.6094.10089.D.A.49(37) del 26 aprile 1995) e penali, le quali si
sono   orientate,   prevalentemente,   in  senso  diverso  da  quello
sopradescritto.
  Questa circostanza, unitamente all'ordinanza numero 2003/96  datata
24  luglio  1996,  con  cui  il  TAR Lombardia, in sede cautelare, ha
sospeso  l'efficacia  della  circolare   n.   559/C.21581.10089.D(1)1
dell'11  luglio  1988,  induce  questo  Ministero  a  riesaminare  la
questione al  fine  di  stabilire,  anche  alla  luce  dei  risultati
ermeneutici  raggiunti  dalla  giurisprudenza,  quale  sia  il regime
giuridico al quale vanno assoggettati i servizi in parola.
  A  tal  fine  giova  preliminarmente  osservare che i furti di beni
esposti  alla  pubblica  fede  negli  esercizi  commerciali   ed   in
particolare  in  quelli  della grande distribuzione, rappresentano un
aspetto di un fenomeno piu' ampio che nel  linguaggio  tecnico  viene
sovente definito con l'espressione "differenze inventariali".
  Dalle  notizie  acquisite attraverso i rapporti fatti qui pervenire
dalle SS.LL., dalle missive qui indirizzate, nel tempo, da  operatori
del  settore  e  da  studi  comparsi sulla stampa quotidiana, si puo'
evincere che le "differenze inventariali" dei prodotti  sono  dovute,
in misura diversa, sia a comportamenti dolosi (e' appunto il caso dei
furti)  sia  a  fatti meramente accidentali (e' il caso della rottura
delle confezioni con fuoriuscita delle merci in esse contenute).
  L'attivita' mirante a  ridurre  questi  fenomeni  consiste  in  tre
differenti categorie di servizi e cioe':
    a)  opera  di  consulenza mirante ad ottimizzare l'organizzazione
del lavoro all'interno dell'esercizio commerciale ed  ad  individuare
le necessarie procedure di controllo;
    b) opera di vigilanza sui beni;
    c)  raccolta  di  informazioni intorno alle cause di varia natura
che determinano gli ammanchi di merci.
  Orbene,  non  sembra  dubbio  che  i  servizi  sub  a),   attinendo
esclusivamente  alla ricerca del migliore assetto aziendale, non sono
riconducibili a nessuna delle fattispecie autorizzatorie  contemplate
dalla  vigente  legislazione  di  pubblica  sicurezza;  a ben diverse
considerazioni si deve, invece,  giungere  relativamente  alle  altre
tipologie di servizi sopra indicati.
  Tali  attivita'  rientrano, infatti, chiaramente nelle figure della
vigilanza  e  dell'investigazione  privata  e,  quindi,  nel   regime
giuridico  ex  art.  134  del  testo unico delle leggi sulla pubblica
sicurezza.
  Pertanto, a parziale modifica di quanto affermato sul  punto  nella
circolare  n.  559/C.21581.10089.D(1) dell'11 luglio 1988, si ritiene
che l'antitaccheggio, a seconda  delle  concrete  modalita'  con  cui
viene  disimpegnato,  possa  essere  espletato  sia  da  istituti  di
investigazione sia da istituti di vigilanza privata.
  In tal senso e', peraltro,  possibile  rinvenire  diverse  pronunce
giurisprudenziali  (si  vedano  in  particolare  le  sentenze preture
Milano 28 ottobre 1994 n. 6528 e TAR Puglia  (Lecce),  sezione  I,  1
aprile 1995, n. 206).
  Cio'  posto,  occorre  a  questo punto chiarire quali operazioni di
antitaccheggio possano  essere  disimpegnate  dall'una  o  dall'altra
categoria  di  soggetti  abilitati  ai  sensi dell'art. 134 del testo
unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.
  A tal proposito, si rappresenta che l'investigazione e la vigilanza
hanno una propria distinta oggettivita': la prima, infatti,  consiste
nella  raccolta di elementi informativi intorno a fatti o circostanze
verificatisi che rivestono interesse per il soggetto committente;  la
seconda,  invece,  consiste  in  una  sorveglianza su uno o piu' beni
volta a  prevenire  o  a  respingere,  in  situazioni  di  flagranza,
eventuali aggressioni ed offese.
  Tenendo  presente  questa  distinzione,  e'  possibile  definire il
rispettivo ambito di azione degli istituti  di  investigazione  e  di
vigilanza.
  Infatti gli istituti di investigazione potranno compiere servizi di
antitaccheggio  che  consistano  nella  raccolta di informazioni e di
indizi utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce  che  il
titolare  dell'esercizio  commerciale abbia riscontrato o sospetti si
siano verificati, a segnalare i reparti  dell'esercizio  maggiormente
soggetti  a  tali  fenomeni,  nonche'  gli  eventuali  rimedi.  Nello
svolgimento  di  tali  operazioni  gli  istituti  di   investigazione
potranno  utilizzare  all'interno  della struttura commerciale propri
dipendenti anche  privi  di  divisa  i  cui  nominativi  siano  stati
comunicati  preventivamente  al  prefetto  ai sensi dell'art. 259 del
regio decreto n. 635/1940.
  Diversamente gli istituti di vigilanza potranno compiere tutti  gli
atti  che  si  risolvono in una sorveglianza sulle merci esposte alla
pubblica fede volta a prevenire e scoraggiare possibili furti o  atti
di  danneggiamento.  Tale  attivita'  potra'  essere  disimpegnata da
guardie giurate dipendenti dall'istituto di vigilanza  che  indossino
la  divisa  regolarmente  approvata  ai  sensi del combinato disposto
degli articoli 230 e 254 del regio decreto n. 635/1940.
  I signori prefetti vorranno, pertanto  esaminare  le  istanze  loro
rivolte,  tendenti ad ottenere l'autorizzazione ex art. 134 del testo
unico delle leggi sulla pubblica sicurezza a svolgere  i  servizi  di
antitaccheggio    alla    luce   delle   indicazioni   sopradescritte
specificando, nella licenza, a seconda  dei  casi,  quali  operazioni
possano essere svolte.
  I  signori  questori  vorranno,  per  parte loro, disporre accurati
controlli affinche' gli istituti di vigilanza e di investigazione non
mettano in essere  atti  che  travalichino  i  rispettivi  limiti  di
azione, adottando eventualmente tutti i necessari provvedimenti.
  Poiche'  l'utenza  dei  servizi di antitaccheggio e' costituita, in
via principale, da esercizi commerciali si pregano i signori prefetti
di voler dare comunicazione  della  presente  circolare  alle  locali
camere   di  commercio,  industria  ed  artigianato  ed  agricoltura,
affinche' ne rendano edotte le categorie interessate.
  Si  resta  in  attesa  di  un  cortese   cenno   di   ricevuta   ed
assicurazione.
                                               p. Il Ministro: MASONE