IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, recante "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle societa' di cui lo Stato e' azionista unico". Visto, in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto-legge suddetto, secondo cui il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro e' determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la societa' cedente e che, in via provvisoria, il valore minimo di trasferimento delle partecipazioni e' individuato con i decreti del Ministro del tesoro previsti dal comma 1 dello stesso art. 1 e secondo i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di mercato; Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, contenente norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni; Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e successive modificazioni; Vista la direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 1996, con la quale si stabilisce che e' obiettivo primario del Governo il trasferimento al Tesoro delle azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella Stet S.p.a. - Societa' finanziaria telefonica, allo scopo di provvedere alla successiva dismissione delle stesse; Considerato che il valore della partecipazione trasferita dovra' essere determinato da due consulenti, scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con l'IRI e che, in attesa dell'autonoma valutazione rimessa ai consulenti, occorre individuare, in via provvisoria, il valore minimo garantito del trasferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, sulla base dei valori di mercato; Ritenuto che il valore minimo garantito della partecipazione trasferita possa essere congruamente determinato in misura pari alla media delle quotazioni ufficiali delle azioni ordinarie e di risparmio Stet nei trenta giorni antecedenti la data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. 1. Il Ministero del tesoro acquisisce, entro il 31 dicembre 1996, la partecipazione azionaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. (di seguito indicata come IRI) nella Stet S.p.a. - Societa' finanziaria telefonica (di seguito indicata come Stet), pari a n. 2.349.420.791 azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 cadauna e n. 13.477.353 azioni di risparmio del valore nominale di L. 1.000 cadauna.