IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  21  novembre  1996,   n.   598,   recante
"Provvedimenti   urgenti   per  l'accelerazione  delle  procedure  di
dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo  Stato
e  per la sistemazione della situazione finanziaria delle societa' di
cui lo Stato e' azionista unico".
  Visto,  in  particolare  l'art.  1,  comma  2,  del   decreto-legge
suddetto,  secondo  cui  il valore delle partecipazioni trasferite al
Tesoro e' determinato da consulenti scelti dal  Ministro  del  tesoro
d'intesa con la societa' cedente e che, in via provvisoria, il valore
minimo  di  trasferimento  delle  partecipazioni e' individuato con i
decreti del Ministro del tesoro previsti dal  comma  1  dello  stesso
art.  1  e  secondo  i criteri ivi indicati, sulla base dei valori di
mercato;
  Visto il decreto-legge 31 maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 30 luglio 1994, n. 474, contenente norme
per l'accelerazione delle procedure di dismissione di  partecipazioni
dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni;
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e successive modificazioni;
  Vista la direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri in data 6 dicembre 1996, con la quale si stabilisce che
e' obiettivo primario del Governo il trasferimento  al  Tesoro  delle
azioni possedute dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI
S.p.a.  nella  Stet  S.p.a.  -  Societa' finanziaria telefonica, allo
scopo di provvedere alla successiva dismissione delle stesse;
  Considerato che il valore della  partecipazione  trasferita  dovra'
essere  determinato da due consulenti, scelti dal Ministro del tesoro
d'intesa con l'IRI e che, in attesa dell'autonoma valutazione rimessa
ai consulenti, occorre individuare, in  via  provvisoria,  il  valore
minimo  garantito  del  trasferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, sulla base dei valori  di
mercato;
  Ritenuto  che  il  valore  minimo  garantito  della  partecipazione
trasferita possa essere congruamente determinato in misura pari  alla
media   delle  quotazioni  ufficiali  delle  azioni  ordinarie  e  di
risparmio Stet nei trenta giorni antecedenti la data del decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero del tesoro acquisisce, entro il 31 dicembre 1996,
la  partecipazione  azionaria  dell'Istituto  per  la   ricostruzione
industriale  -  IRI  S.p.a. (di seguito indicata come IRI) nella Stet
S.p.a. - Societa' finanziaria telefonica (di  seguito  indicata  come
Stet),  pari  a n. 2.349.420.791 azioni ordinarie del valore nominale
di L. 1.000 cadauna e n.  13.477.353 azioni di risparmio  del  valore
nominale di L. 1.000 cadauna.