IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare  il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1
del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si  e'  stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei titoli pubblici per l'anno in
corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  6
dicembre  1996  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  110.704
miliardi;
  Visti i propri decreti in data 12 e 25 novembre 1996, con  i  quali
e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  quattro  tranches dei
certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette
anni, con godimento 1 novembre 1996;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con
godimento  1  novembre  1996,  della  durata  di  sette  anni,   fino
all'importo  massimo  di  nominali  lire  1.500  miliardi,  di cui al
decreto ministeriale del 12 novembre  1996,  citato  nelle  premesse,
recante  l'emissione  della  prima  e seconda tranche dei certificati
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12
novembre 1996.