IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista la legge  8  novembre  1991,  n.  360,  recante:  "Interventi
urgenti per Venezia e Chioggia";
  Visto  l'art.  3  della suddetta legge n. 360/1991, come modificato
dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  31  maggio  1995, n. 206, che al comma 1
dispone: " .. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e  degrado,  su
richiesta  motivata  del  sindaco del comune interessato, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente
fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza";
  Vista la motivata richiesta di proroga formulata  dal  sindaco  del
comune  di Chioggia con nota prot. n. 37733 del 5 settembre 1996 e la
relazione tecnica aggiuntiva del 12 novembre 1996;
  Considerato che sussistono le condizioni per prorogare  il  termine
di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, gia'
prorogato  al  31  dicembre  1996  con  decreto  ministeriale  del 29
dicembre 1995, per un periodo di ulteriori dodici mesi;
                              Decreta:
  Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1,  della
legge  8  novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29
marzo 1995, n. 96,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  31
maggio  1995,  n. 206, gia' prorogato con decreto ministeriale del 29
dicembre 1995, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, per le
aree comprese nel comune di Chioggia.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 9 dicembre 1996
                                                   Il Ministro: COSTA
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1996
Registro n. 2 Lavori pubblici, figlio n. 372