IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 8 novembre 1991, n. 360, recante: "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia"; Visto l'art. 3 della suddetta legge n. 360/1991, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, che al comma 1 dispone: " .. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine e' prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza"; Vista la motivata richiesta di proroga formulata dal sindaco del comune di Chioggia con nota prot. n. 37733 del 5 settembre 1996 e la relazione tecnica aggiuntiva del 12 novembre 1996; Considerato che sussistono le condizioni per prorogare il termine di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, gia' prorogato al 31 dicembre 1996 con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, per un periodo di ulteriori dodici mesi; Decreta: Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, come modificato dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, gia' prorogato con decreto ministeriale del 29 dicembre 1995, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, per le aree comprese nel comune di Chioggia. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 1996 Il Ministro: COSTA Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1996 Registro n. 2 Lavori pubblici, figlio n. 372