L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2; Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1994 di autorizzazione alla Winterthur assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami assistenza, tutela giudiziaria ed in tutti i rischi rientranti nei rami credito e cauzioni; Visto il provvedimento ISVAP in data 18 novembre 1996 con il quale la Winterthur assicurazioni S.p.a. e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e/o riassicurativa a tutti i rischi e rami non ancora autorizzati; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla SAPA - Security and Property Assurance S.p.a. (di seguito denominata SAPA S.p.a.) con sede in Milano, via Riva Villasanta n. 3; Visti i decreti ministeriali in data 28 gennaio e 5 settembre 1994 di autorizzazione alla SAPA S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rispettivamente nei rami assistenza e altri danni ai beni, limitatamente ai rischi elettronica, car, guasti macchine e rischi di montaggio; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, ora Schweiz assicurazione S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni (successivamente denominata Schweiz assicurazione S.p.a.) con sede in Milano, via S. Vigilio n. 1; Visto il decreto ministeriale in data 3 febbraio 1994 di autorizzazione alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, ora Schweiz Assicurazione S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Veneta assicurazioni S.p.a., con sede in Padova, via Enrico degli Scrovegni; Visti i decreti ministeriali in data 23 aprile e 15 luglio 1988 di autorizzazione alla Veneta assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rispettivamente nei rami malattia; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. auto, limitatamente alla responsabilita' civile del vettore; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, limitatamente alla responsabilita' civile del vettore e nei rami corpi di veicoli aerei e merci trasportate; Visto il decreto ministeriale in data 28 gennaio 1994 di autorizzazione alla Veneta assicurazioni S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza; Viste le istanze presentate dalla societa' Winterthur assicurazioni S.p.a. in data 9 e 30 luglio 1996, con le quali e' stata chiesta l'approvazione delle fusioni per incorporazione nella Winterthur assicurazioni S.p.a. della SAPA S.p.a., della Schweiz assicurazione S.p.a. e della Veneta assicurazioni S.p.a., nonche' l'approvazione delle modalita' delle fusioni stesse e delle nuove norme statutarie della societa' incorporante; Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci della societa' incorporante Winterthur assicurazioni S.p.a., tenutesi in data 25 giugno e 22 luglio 1996 relativi alle deliberazioni delle fusioni per incorporazione rispettivamente della SAPA S.p.a. e Schweiz assicurazione S.p.a. e della Veneta assicurazioni S.p.a.; Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci delle societa' incorporande SAPA S.p.a., Schweiz assicurazione S.p.a. e Veneta assicurazioni S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 24 e 25 giugno e 17 luglio 1996, relativi alle deliberazioni delle fusioni per incorporazione delle societa' stesse nella Winterthur assicurazioni S.p.a.; Considerato che i competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno ordinato, con i decreti in data 19 luglio, 31 luglio e 16 settembre 1996, l'iscrizione nel registro delle imprese delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti le fusioni per incorporazione nella Winterthur assicurazioni S.p.a. della SAPA S.p.a., della Schweiz assicurazione S.p.a. e della Veneta assicurazioni S.p.a.; Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto delle fusioni, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti la misura dovuta; Rilevato che le operazioni di fusione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa' incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo; Dispone: Art. 1. Sono approvate le fusioni e le relative modalita' per le incorporazioni in Winterthur assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, delle societa' SAPA - Security and Property Assurance S.p.a. e Schweiz assicurazione S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano e Veneta assicurazioni S.p.a., con sede in Padova.