L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre
1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
24  novembre  1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n. 393, recante norme  in  materia  di  assicurazioni  di  assistenza
turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  di  attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita ed  in  particolare  l'art.  76
relativo alla fusione e scissione di imprese;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione  delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa  gia'  rilasciate  alla  Winterthur
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza Missori n. 2;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  8  febbraio   1994   di
autorizzazione  alla  Winterthur  assicurazioni  S.p.a.  ad estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami  assistenza,  tutela
giudiziaria  ed  in  tutti  i  rischi  rientranti  nei rami credito e
cauzioni;
  Visto il provvedimento ISVAP in data 18 novembre 1996 con il  quale
la Winterthur assicurazioni S.p.a. e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e/o  riassicurativa  a tutti i rischi e
rami non ancora autorizzati;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione  delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia' rilasciate alla SAPA - Security
and Property Assurance S.p.a. (di seguito denominata SAPA S.p.a.) con
sede in Milano, via Riva Villasanta n. 3;
  Visti i decreti ministeriali in data 28 gennaio e 5 settembre  1994
di   autorizzazione   alla   SAPA  S.p.a.  ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rispettivamente nei rami
assistenza  e  altri  danni  ai   beni,   limitatamente   ai   rischi
elettronica, car, guasti macchine e rischi di montaggio;
  Visto   il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984  di
ricognizione  delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa gia' rilasciate alla Savoia S.p.a. di
assicurazioni e riassicurazioni, ora Schweiz assicurazione S.p.a.  di
assicurazioni  e  riassicurazioni (successivamente denominata Schweiz
assicurazione S.p.a.) con sede in Milano, via S. Vigilio n. 1;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  3  febbraio   1994   di
autorizzazione alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni,
ora   Schweiz   Assicurazione   S.p.a.   ad   estendere   l'esercizio
dell'attivita' assicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa   e   riassicurativa   gia'   rilasciate   alla   Veneta
assicurazioni S.p.a., con sede in Padova, via Enrico degli Scrovegni;
  Visti  i decreti ministeriali in data 23 aprile e 15 luglio 1988 di
autorizzazione  alla  Veneta  assicurazioni   S.p.a.   ad   estendere
l'esercizio     dell'attivita'    assicurativa    e    riassicurativa
rispettivamente nei rami malattia; corpi di veicoli ferroviari; corpi
di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c.  auto,  limitatamente
alla  responsabilita'  civile  del  vettore;  r.c.  aeromobili;  r.c.
veicoli  marittimi,   lacustri   e   fluviali,   limitatamente   alla
responsabilita'  civile del vettore e nei rami corpi di veicoli aerei
e merci trasportate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  28  gennaio   1994   di
autorizzazione   alla   Veneta   assicurazioni  S.p.a.  ad  estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza;
  Viste le istanze presentate dalla societa' Winterthur assicurazioni
S.p.a. in data 9 e 30 luglio 1996, con  le  quali  e'  stata  chiesta
l'approvazione  delle  fusioni  per  incorporazione  nella Winterthur
assicurazioni S.p.a. della SAPA S.p.a., della  Schweiz  assicurazione
S.p.a.  e  della  Veneta assicurazioni S.p.a., nonche' l'approvazione
delle modalita' delle fusioni stesse e delle nuove  norme  statutarie
della societa' incorporante;
  Visti  i  verbali  delle  assemblee  straordinarie  dei  soci della
societa' incorporante Winterthur assicurazioni  S.p.a.,  tenutesi  in
data  25  giugno  e  22 luglio 1996 relativi alle deliberazioni delle
fusioni  per  incorporazione  rispettivamente  della  SAPA  S.p.a.  e
Schweiz assicurazione S.p.a. e della Veneta assicurazioni S.p.a.;
  Visti  i  verbali  delle  assemblee  straordinarie  dei  soci delle
societa' incorporande SAPA S.p.a.,  Schweiz  assicurazione  S.p.a.  e
Veneta assicurazioni S.p.a., tenutesi rispettivamente in data 24 e 25
giugno  e  17  luglio 1996, relativi alle deliberazioni delle fusioni
per   incorporazione   delle   societa'   stesse   nella   Winterthur
assicurazioni S.p.a.;
  Considerato  che i competenti tribunali, ritenuta la sussistenza di
tutti i presupposti di legge, hanno ordinato, con i decreti  in  data
19  luglio,  31 luglio e 16 settembre 1996, l'iscrizione nel registro
delle   imprese   delle   sopraindicate   deliberazioni   assembleari
concernenti   le   fusioni   per   incorporazione   nella  Winterthur
assicurazioni S.p.a. della SAPA S.p.a., della  Schweiz  assicurazione
S.p.a. e della Veneta assicurazioni S.p.a.;
  Accertato che la societa' incorporante, tenuto conto delle fusioni,
dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilita' eccedenti
la misura dovuta;
  Rilevato  che  le  operazioni  di  fusione  in  esame e le relative
modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa  di  settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa'
incorporante alla vigente disciplina del settore assicurativo;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Sono   approvate   le  fusioni  e  le  relative  modalita'  per  le
incorporazioni  in  Winterthur  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in
Milano,  delle societa' SAPA - Security and Property Assurance S.p.a.
e Schweiz assicurazione S.p.a. di  assicurazioni  e  riassicurazioni,
con sede in Milano e Veneta assicurazioni S.p.a., con sede in Padova.