L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative, ed  in  particolare  l'art.  123  in  base  al  quale  i
contributi  e  gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle
imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo  unico,
che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono
essere  applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli
oneri   di   gestione   determinata   con   decreto   del    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante la semplificazione dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato,  che  ha  trasferito  all'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo  (ISVAP)  tutte
le  attivita' di controllo e vigilanza non espressamente riservate al
predetto Ministero e che, pertanto, la determinazione della  suddetta
aliquota per gli oneri di gestione e' ora di competenza dell'ISVAP;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  28  dicembre  1995  con  il  quale  e'   stata
determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi
incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 1996 ai fini
della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio  1995  delle imprese di assicurazione si evidenzia che
per i rami danni  l'incidenza  degli  oneri  di  gestione  sui  premi
diretti e' stata pari all'8,7%;
  Ritenuta  l'opportunita' di determinare la medesima aliquota per il
calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati
dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
  Ritenuta l'opportunita' di confermare per  l'anno  1997  la  stessa
aliquota dell'anno precedente, pari al 9%;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  I  contributi  e  gli  oneri  di qualsiasi natura e specie, posti a
carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle
leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni  private,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che
sono  commisurati  ai  premi,  escluse le tasse e le imposte, debbono
essere applicati, per l'esercizio 1997, su tutti  i  premi  incassati
dalle   imprese   di   assicurazione   e   riassicurazione   depurati
dell'aliquota  per  gli oneri di gestione, pari al nove per cento dei
predetti premi.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 dicembre 1996
                                             Il presidente: MANGHETTI