L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 123 in base al quale i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico delle imprese ed enti soggetti alle disposizioni del medesimo testo unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota per gli oneri di gestione determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha trasferito all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) tutte le attivita' di controllo e vigilanza non espressamente riservate al predetto Ministero e che, pertanto, la determinazione della suddetta aliquota per gli oneri di gestione e' ora di competenza dell'ISVAP; Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995 con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati, escluse le tasse e le imposte, nell'esercizio 1996 ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi; Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci dell'esercizio 1995 delle imprese di assicurazione si evidenzia che per i rami danni l'incidenza degli oneri di gestione sui premi diretti e' stata pari all'8,7%; Ritenuta l'opportunita' di determinare la medesima aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi da tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione; Ritenuta l'opportunita' di confermare per l'anno 1997 la stessa aliquota dell'anno precedente, pari al 9%; Dispone: Art. 1. I contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le imposte, debbono essere applicati, per l'esercizio 1997, su tutti i premi incassati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al nove per cento dei predetti premi. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 dicembre 1996 Il presidente: MANGHETTI