Con decreto ministeriale n. 21739 del 28 novembre 1996, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. P.R.A.E. - Promozione attivita' editoriale, con sede in Trieste e unita' di Trieste. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.R.A.E. - Promozione attivita' editoriale, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 18 dicembre 1995 al 17 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18 giugno 1996 al 17 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21740 del 28 novembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta: S.p.a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unita' di Albinea (Reggio Emilia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Imear, con sede in Albinea (Reggio Emilia) e unita' di Albinea (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 14 luglio 1996. Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21741 del 28 novembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996, della ditta S.p.a. Galliplac, con sede in Praticello di Gattatico (Reggio Emilia) e unita' di Praticello di Gattatico (Reggio Emilia). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Galliplac, con sede in Praticello di Gattatico (Reggio Emilia) e unita' di Praticello di Gattatico (Reggio Emilia), per il periodo dal 20 febbraio 1996 al 14 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21742 del 28 novembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 maggio 1996, della ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unita' di Messina. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rodriguez cantieri navali, con sede in Messina e unita' di Messina, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 maggio 1996. Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21743 del 28 novembre 1996, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Ies Electronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ies Electronics, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 luglio 1996 al 31 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996 con decorrenza 1 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21744 del 28 novembre 1996, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. T.D.I. Tubi Dalmine Ilva, Gruppo Ilva, con sede in Genova e unita' di Levate (Bergamo), Taranto e Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21750 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' nazionali per un massimo di duecentosessantotto dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1996 al 1 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21751 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bremach FB, con sede in Varese e unita' di Varese, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 20 novembre 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 21752 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Sarplast, con sede in Priolo Gargallo (Siracusa) e unita' di cantieri in Montalto di Castro (Viterbo) e Priolo (Siracusa), per un massimo di tredici dipendenti; Lecce, per un massimo di ventitre dipendenti; Povoletto (Udine) per un massimo di centoventuno dipendenti; S. Luce (Pisa) per un massimo di centoventi dipendenti; S. Pietro al Natisone (Udine) per un massimo di ventuno dipendenti e uffici di Milano per un massimo di trentaquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 novembre 1996 al 6 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21753 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lifegroup, con sede in Monselice (Padova) e unita' di Monselice (Padova), per un massimo di cinquantanove dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1996 al 18 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 gennaio 1997 al 18 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21754 del 28 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Lo Presti, con sede in Palermo e unita' di Milazzo (Messina), per un massimo di trentasei dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 luglio 1996 al 1 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 gennaio 1997 al 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21775 del 29 novembre 1996, e' revocato il telex di reiezione dell'8 novembre 1996, che fa parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, in favore di massimo centosette lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Apsia Med, con sede in Reggio Calabria ed unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria) e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriorimente concesso sino al 18 marzo 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 12 aprile 1996. Pagamento diretto: no. Con decreto ministeriale n. 21776 del 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AMC-Sprea, con sede in Castelseprio (Varese) e unita' in Castelseprio (Varese), per un massimo di centosei dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1996 al 7 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dall'8 gennaio 1997 al 7 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21777 del 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icot, con sede in Forli' e unita' di Ferrara, Forli', Pesaro, Ravenna e Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 dicembre 1995 al 23 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 21790 del 3 dicembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, della ditta S.r.l. 4 D, con sede in Montaquila (Isernia) e unita' di Montaquila (Isernia). Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. 4 D, con sede in Montaquila (Isernia) e unita' di Montaquila (Isernia), per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 1 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. 4 D, con sede in Montaquila (Isernia) e unita' di Montaquila (Isernia), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1996 con decorrenza 1 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21791 del 3 dicembre 1996, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 febbraio 1997, della ditta: S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forli') e unita' di Predappio (Forli'). Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. L'Arte, con sede in Predappio (Forli') e unita' di Predappio (Forli'), per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21792 del 3 dicembre 1996, e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1996 al 31 maggio 1996, della ditta: S.p.a. Supermercati PAM, con sede in Venezia e unita' di Venezia-Mestre. Parere comitato tecnico del 3 ottobre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Supermercati PAM, con sede in Venezia e unita' di Venezia-Mestre (Venezia), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 31 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21793 del 3 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1996 a 31 gennaio 1997, della ditta: S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unita' di Verrucchio, frazione Villa (Rimini). Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 1 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unita' di Verrucchio, frazione Villa (Rimini), per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 1 dicembre 1996; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Olympic, con sede in Bologna e unita' di Verrucchio, frazione Villa (Rimini), per il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1996 con decorrenza 1 agosto 1996; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta: S.p.a. Donini International, con sede in Bologna e unita' di Bologna. Parere comitato tecnico del 19 settembre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Donini International, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 5 settembre 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Donini International, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 5 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21794 del 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: La Vigilante, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento come sopra disposta, e' ulteriormente prorogata dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 delll'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 21795 del 3 dicembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.r.l. Impresa Grion, con sede in Udine e unita' di Udine, per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 novembre 1996 al 28 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21796 del 3 dicembre 1996, e' autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un lavoratore in contratto di formazione lavoro, dipendente della ditta: S.p.a. Massarenti e Ballerini, con sede in Podenzano (Piacenza) e unita' di Podenzano (Piacenza), dal 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 luglio 1996 al 5 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 21797 del 3 dicembre 1996, e' revocata, limitatamente al periodo dal 1 giugno 1996 al 10 luglio 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilita', gia' autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.M.C. Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma). E' autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di cinquantacinque lavoratori, per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 21805 del 6 dicembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 agosto 1995 al 21 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Polo Adriatico, con sede in Atessa (Chieti) e unita' di Atessa (Chieti). Parere comitato tecnico del 2 ottobre 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Polo Adriatico, con sede in Atessa (Chieti) e unita' di Atessa (Chieti), per il periodo dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1995 con decorrenza dal 22 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 22 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Polo Adriatico, con sede in Atessa (Chieti) e unita' di Atessa (Chieti), per il periodo dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza dal 22 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.