Nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli di Rimini" allegato al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 22, seconda colonna, art. 6, alla voce: "'Colli di Rimini' Biancame:", in fine deve intendersi aggiunta la seguente frase: "estratto secco netto minimo: 15 grammi per litro.".