Nel disciplinare di produzione dei vini a denominazione di  origine
controllata "Colli di Rimini" allegato al decreto citato in epigrafe,
riportato  nella  suindicata  Gazzetta  Ufficiale, a pag. 22, seconda
colonna, art. 6, alla voce: "'Colli di Rimini'  Biancame:",  in  fine
deve  intendersi  aggiunta  la  seguente frase: "estratto secco netto
minimo: 15 grammi per litro.".