IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale e stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli "Enti pubblici non economici", delle "Regioni e delle autonomie locali", del "Servizio sanitario nazionale" e delle "Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", ed e' stato previsto che le "competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci"; Visti il decreto dei Ministro per la funzione pubblica del 1 dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994) e i successivi decreti correttivi del 21 febbraio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995), del 12 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1995), del 4 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1995) e del 13 luglio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1995), con i quali si e provveduto alla "Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593"; Viste le lettere prot. n. 4982 del 24 luglio 1996 (pervenuta il 25 luglio 1996) e prot. n. 5417 del 27 agosto 1996 (pervenuta il 28 agosto 1996), con le quali l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, concordato il 22 luglio tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, FED.FP./Medici - UIL/Medici - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA. - ANMDO-SNAMI), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC)-CIDA; Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, il quale e stato inviato unitamente ad una Relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visti in particolare, l'art. 2, comma 1, del predetto testo concordato, il quale prevede che "il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte economica"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che "per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali" il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, "provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"; Vista la lettera prot. n. 1337/CP6 del 1 agosto 1996, con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso la richiesta "intesa"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal l aprile 1994, con il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 390,39 miliardi ed in lire 680,09 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria, e specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale; Considerato che il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994 e dalla direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Considerato che il predetto testo concordato e' coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993, valorizzando la funzione e le responsabilita' del personale con qualifica dirigenziale; Tenuto conto che il testo concordato in questione realizza, come indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilita' finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalita' ed il maggiore impegno dei dirigenti allo scopo di migliorare la qualita del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttivita' da erogare sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati; Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce, con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici; Tenuto conto, infine, che l'art. 69, comma 2, lettera B), limitatamente alle parole "o soggetti privati" del primo periodo e le parole "e le modalita' di corresponsione dello stesso" della quarta alinea, e commi 3, 4, 5 e 6 e conseguentemente il riferimento al riguardo riportato nell'art. 67, comma 5, lettera d), segnatamente alle parole "e consulti", contengono una disciplina dell'attivita' libero-professionale della dirigenza medica e veterinaria inerente le prestazioni di consulenza e consulti che risultano in violazione della vigente disciplina legislativa in materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 settembre 1996 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le Confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ... -" e ad "esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici, concordato il 22 luglio tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAOA-SSOMED, ANPO, CISLI Medici, FED.FP./Medici - UIL/Medici - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione sindacale medici dirigenti. FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOISUMI-SEDI-Fe.ME.PA. - ANMDO-SNAMI), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI-AIPAC)-CIDA, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad espungere dall'art. 67, comma 3, lettera d), le parole "e consulti" e dall'art. 69, comma 2, lettera B), primo periodo le parole "o soggetti privati" e quarta alinea le parole "e le modalita' di corresponsione dello stesso" ed i commi 3, 4, 5 e 6 dello stesso art. 69, in contrasto con le vigenti disposizioni legislative in materia. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 12 settembre 1996. p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Ministro per la funzione pubblica: BASSANINI Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996 Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 5 con esclusione dell'art. 16, ai sensi della delibera della sezione controllo Stato in data 25 novembre 1996