IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che la soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise con nota n. 5138 del 9 marzo 1995 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939 per l'intero territorio comunale di Pesche in provincia di Isernia; Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come tale territorio si configuri quale complesso unitario di cose immobili, contraddistinto da singolarita' geologica con prevalenza di dolomie e di calcari dolomitici del trias superiore e lias inferiore, con una fitta serie di faglie e fratture e dalla presenza di un antico borgo e di un castello recinto; Considerato che il territorio in questione presenta un notevole interesse architettonico e paesaggistico per la singolare posizione del paese su due costoni del Monte S. Marco, separati da un canalone, organizzato in due semipiramidi gradonate adagiate sulle pendici del colle e culminanti una con la cattedrale ed una con il castello, ove le abitazioni si presentano assembrate una sul tetto dell'altra ininterrottamente, senza vuoti ed il borgo e' in stretto rapporto con la fortificazione; Rilevato che tutto il complesso cosi' come sopra descritto e' parte integrante del paesaggio e ad esso si e' uniformato in una sintesi di profonda fusione fra elementi naturali ed architettonici; Considerato che il suddetto complesso degrada verso l'estesa valle sottostante che, nonostante l'errata pianificazione urbanistica, evidenzia tuttora lembi di essenze arboree autoctone ed aree destinate alla coltivazione caratterizzate da antichi uliveti, frutteti, vigneti, con presenza di manufatti rurali e di muri di pietra a secco, che tali presenze, il loro orientamento e la suddivisione dei campi, le loro estensioni, le modalita' di connessione, sono tutti elementi da tenere in considerazione ai fini della tutela in quanto trattasi di matrici ispiratrici di eventuali nuovi insediamenti; Rilevato che tale territorio ha gia' subito notevoli danni causati da interventi non idonei (una scala ai margini del centro storico di enormi proporzioni, finalizzata ad accorciare il percorso di un tornante e rivestita con paramento di mattoncini rossi; edifici dissonanti con il paesaggio a valle; interventi incompatibili con la forma e i materiali costituenti il centro antico); Ritenuto che l'area in questione riveste caratteristiche di eccezionale pregio sia per la posizione che per la presenza dell'importante centro storico; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre tale territorio ad un idoneo provvedimento di tutela che lo preservi da interventi edilizi che potrebbero modificarne i pregevoli tratti caratteristici; Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise; Decreta: L'intero territorio del comune di Pesche in provincia di Isernia e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 17 ottobre 1996 Per delega del Ministro Il Sottosegretario di Stato: BORDON Registrato dalla Corte dei conti il 26 novembre 1996 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 376