IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1996, tabella XL; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 1996, relativo alla soppressione del diploma universitario in giornalismo; Viste le delibere degli organi competenti della Libera Universita' Maria SS. Assunta; Visto il parere favorevole del C.U.N. del 10 ottobre 1996; Decreta: Lo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come segue: Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 22 concernente la facolta' di lettere e filosofia, e' soppresso il "diploma universitario in giornalismo". Nello stesso capo III, ordinamento degli studi, art. 25 riguardante il corso di laurea in scienze della comunicazione, il terzo comma e' cosi' modificato: "Il corso degli studi si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in tre indirizzi destinati ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore" e il quinto comma e' cosi' modificato: "Gli indirizzi sono i seguenti: a) Comunicazioni di massa; b) Comunicazione istituzionale e d'impresa; c) Giornalismo". All'art. 26, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: "Per essere ammesso alla prova di composizione testi, lo studente dovra' frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che saranno indicate dalla struttura didattica, anche istituendo specifici lettorati o attivando corsi di teoria e tecnica della scrittura". All'art. 27, dopo il comma 8, va aggiunto il seguente comma 9: "INDIRIZZO IN GIORNALISMO Insegnamenti costitutivi (1): 1) storia del giornalismo (M04X); 2) diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X); 3) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B), oppure: teoria del linguaggio radiotelevisivo (Q05B); 4) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B); 5) economia della comunicazione (P02B), oppure: economia e gestione delle imprese di comunicazione (P02B), oppure: teoria e politica dello sviluppo (P01H); 6) relazioni internazionali (Q02X), oppure: storia delle istituzioni politiche (Q01C); 7) metodologia e tecniche della ricerca sociale (Q05A); 8) etica e deontologia della comunicazione (H07C); 9) lingua italiana" (2). All'art. 29: alla lista degli "Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio" vanno aggiornati i seguenti insegnamenti, anche semestrali: criminologia (Q05G); diritto costituzionale (N08X); diritto del lavoro (N07X); diritto dell'ambiente (N10X); diritto della sicurezza sociale (N07X); diritto internazionale (N14X); diritto parlamentare (N08X); economia industriale (P04I); editoria multimediale (Q05B); geografia politica ed economica (M06B); istituzioni di diritto e procedura penale (N17X); istituzioni giuridiche e mutamento sociale (Q05F); metodi e tecniche della legislazione (N11X); metodi e tecniche di produzione grafica (K05A); organizzazione internazionale (N14X); politica dell'ambiente (M06B); politica economica internazionale (P01G); politica sociale (Q05A); psicologia delle tossicodipendenze (M11E); storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X); storia del movimento sindacale (M04X); ------------ (1) Le prime tre discipline sono obbligatorie per tutte le sedi. (2) I contenuti didattici del corso saranno specificatamente rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo. storia della radio e della televisione (L26B e Q05B); storia delle dottrine politiche (Q01B); storia e istituzioni di un'area geografica (M04X, Q03X, Q06A, Q06B); storia delle relazioni internazionali (Q04X); storia e critica del cinema (L26B); storia e tecnica della fotografia (L26B). All'art. 30 dopo il secondo comma vanno aggiunti i seguenti: "Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea e' subordinato alla frequenza delle attivita' di laboratorio e di esercitazione (inclusi seminari professionali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica. Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra il corso di laurea e l'ente ospitante, potranno articolarsi in piu' periodi per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante. Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici. Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attivita' di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, ecc.) debbono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione. Le strutture didattiche a regime dovranno indicare le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili: una testata interna (stampata, radiofonica, televisiva, multimediale) con effettiva diffusione; un'agenzia o un mezzo d'informazione rivolto all'esterno e/o collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali; 1. un sistema editoriale integrato (rete locale di personal computer dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una struttura di produzione radiotelevisiva in grado di produrre e montare prodotti radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda (non inclusa). Per quanto riguarda i collegamenti con le realta' professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, le strutture didattiche potranno stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali dei giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stages (periodi di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.); le strutture didattiche potranno stabilire specifiche convocazioni - opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica - con gli IFG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali e l'organizzazione dei laboratori professionali e dei seminari. Le strutture didattiche dovranno necessariamente dotarsi di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi". Norma transitoria Gli studenti che alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana siano gia' iscritti a un anno del corso di diploma universitario in giornalismo potranno completare gli studi secondo l'ordinamento didattico previsto. Gli articoli da 34 a 38, relativi all'ordinamento didattico del diploma universitario in giornalismo, sono soppressi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 novembre 1996 Il rettore: SANGUINETTO