IL RETTORE
  Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994, n. 33;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il decreto ministeriale del 7 ottobre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1995, n. 40, con il quale e' stato
modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la
tabella didattica XLV, relativamente alle scuole di  specializzazione
del settore agrario tra cui quelle in "Acquacoltura" e "Biotecnologie
vegetali";
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
di  Ateneo  formulate  dalle  autorita'  accademiche dell'Universita'
degli  studi  di  Udine,  per  la  scuola  di   specializzazione   in
"Acquacoltura", rispettivamente in data:
   Consiglio della facolta' di agraria del 13 dicembre 1995;
   Consiglio di amministrazione del 24 aprile 1996;
   Senato accademico dell'8 maggio 1996;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
di  Ateneo  formulate  dalle  autorita'  accademiche dell'Universita'
degli  studi  di  Udine,  per  la  scuola  di   specializzazione   in
"Biotecnologie vegetali", rispettivamente in data:
   Senato accademico del 20 maggio 1996;
   Consiglio della facolta' di agraria del 22 maggio 1996;
   Consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del  19  luglio  1996  per   la   scuola   di   specializzazione   in
"Biotecnologie vegetali";
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del  13  settembre  1996  per  la  scuola  di   specializzazione   in
"Acquacoltura";
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 24 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1996, n. 234, con il quale  e'
stata autorizzata l'istituzione di alcune scuole di specializzazione,
tra cui quella di "Biotecnologie vegetali",
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  regolamento  didattico provvisorio dell'Universita' degli studi
di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979,  n.
298) e' modificato come segue:
   Gli  articoli dal 73 al 79 di cui al capo II del decreto rettorale
n. 815/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1991, n.
166, vengono soppressi e  sostituiti  dai  seguenti  con  scorrimento
della numerazione degli articoli successivi.
                               Capo II
           Scuole di specializzazione del settore agrario
                            Norme comuni
  Art.  73  (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella
facolta' di  agraria  dell'Universita'  degli  studi  di  Udine  sono
istituite   le   scuole   di   specializzazione   in  acquacoltura  e
biotecnologie vegetali.
   2. Il  conseguimento  dei  suddetti  diplomi  di  specializzazione
consente l'assunzione della qualifica di "Specialista".
  Art. 74 (Organizzazione delle scuole). - 1. I corsi di studio hanno
durata  biennale  e  prevedono  almeno  600  ore di insegnamento e di
attivita' pratiche guidate.
   2. ll numero degli iscritti a ciascun anno di  corso  puo'  essere
stabilito annualmente dal Senato accademico su proposta del consiglio
della  scuola,  in base alle strutture disponibili, alle esigenze del
mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  ai  sensi
dell'art.  9,  comma  4,  della  legge  n.  341/1990. Le modalita' di
eventuali prove di ammissione  sono  stabilite  dal  consiglio  della
scuola.
  Art.  75  (Piano  di studi di addestramento professionale). - 1. Il
Consiglio  della  scuola  determina,  con  apposito  regolamento   in
conformita'  al  regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della
liberta'   di   insegnamento,   l'articolazione    del    corso    di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
   2. Il Consiglio determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori,  e  quelli eventuali
opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli
didattici;
   la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art.  76  (Consiglio  delle  scuole). - 1. Nel determinare il piano
degli studi, secondo quanto stabilito dal primo comma  dell'art.  75,
il Consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree
didattiche  specificate  nelle  norme relative alle singole scuole di
specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350  ore
di  didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna
area, i settori definiscono l'ambito scientifico e  disciplinare  nel
quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica  e verranno reperiti i
docenti.
  2.  All'inizio  di  ciascun  corso  gli   specializzandi   dovranno
concordare  con  il  Consiglio della scuola la scelta degli eventuali
corsi opzionali  che  potranno  costituire  orientamento  all'interno
della  specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di
tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato
dal Consiglio della scuola.
  3. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle  attivita'
pratiche,  il  Consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione,  svolta  in  Italia  e  all'estero,  in  laboratori
universitari o extrauniversitari.
  4.  L'Universita'  degli  Studi di Udine, su proposta del Consiglio
della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati  con
finalita'   di  sovvenzionamento  e  di  utilizzazione  di  strutture
extrauniversitarie per lo sviluppo delle attivita'  didattiche  degli
specializzandi,  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della  Repubblica
10 marzo 1982, n. 162.
  5.  La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli
relativi fra le tipologie definite nella presente  tabella  e  quelle
precedenti e' stata individuata dal Consiglio universitario nazionale
nel modo seguente:
  Tipologie precedenti:
   Acquacoltura;
   Biotecnologie vegetali.
   Tipologie attuali:
   Acquacoltura;
   Biotecnologie vegetali.
       Norme relative alle singole scuole di specializzazione
 Art.  77 (Scuola di specializzazione in acquacoltura). - Tabella A -
Aree  di  addestramento  professionalizzante   e   relativi   settori
scientifico-disciplinari.
  1.  Il  corso  di specializzazione in acquacoltura e' disciplinato,
oltre che dal presente articolo, dagli articoli 73, 74, 75 e 76.
  2.  Le   aree   didattiche   che   caratterizzano   il   corso   di
specializzazione in acquacoltura ed alle quali devono essere dedicate
almeno 350 ore, sono le seguenti:
   Area 1 Anatomia, fisiologia e patologia delle specie ittiche.
   Settori: V30A; V30B; V31A; G09D.
   Area   2   Tecnologie   di   riproduzione,   di   allevamento,  di
alimentazione, di igiene e profilassi.
   Settori: V31B; V32A; V32B; V34B; G09A; G09B; G09D.
   Area 3 Impiantistica.
   Settori: GO5A; GO5B; GO5C.
   Area 4 Economia ed organizzazione aziendale.
   Settori: G01X; P02A; P02B; P02D.
  3. Sono  ammessi  al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola  di
specializzazione in acquacoltura i laureati dei corsi di laurea in:
   Medicina veterinaria;
   Scienze e tecnologie agrarie;
   Scienze agrarie tropicali e subtropicali;
   Scienze biologiche;
   Scienze delle produzioni animali;
   Scienze e tecnologie alimentari;
   Scienze forestali ed ambientali;
   Scienze naturali.
  4. Sono, altresi', ammessi alla scuola coloro che siano in possesso
di  un  titolo  di  studio,  conseguito presso Universita' italiane e
straniere, accettato dalle competenti autorita'  italiane  (consiglio
della  scuola  e  senato accademico) e che sia ritenuto equipollente,
anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.
  Art.  78  (Scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali). -
Tabella A - Aree  di  addestramento  professionalizzante  e  relativi
settori scientifico disciplinari.
  1.  Il  corso  di  specializzazione  in  biotecnologie  vegetali e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 73, 74,
75 e 76.
  2.  Le   aree   didattiche   che   caratterizzano   il   corso   di
specializzazione  in  biotecnologie  vegetali  ed  alle  quali devono
essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti:
   Area 1. Complementi di biochimica vegetale.
   Settori: G07A; E01E; E05A.
   Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante.
   Settori: G04X; G08B; E11X.
   Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica.
   Settori: G04X.
   Area 4. Resistenza alle malattie.
   Settori: G06A; G06B; G07A.
   Area 5. Diritto e legislazione.
   Settori: N01X; N05X.
  3. Sono  ammessi  al  concorso  per  l'ammissione  alla  scuola  di
specializzazione  in  biotecnologie  vegetali i laureati dei corsi di
laurea in:
   Biotecnologie agro-industriali;
   Scienze e tecnologie agrarie;
   Scienze agrarie tropicali e subtropicali;
   Scienze biologiche;
   Scienze forestali e ambientali;
   Scienze naturali.
  4. Sono, altresi', ammessi alla scuola coloro che siano in possesso
di un titolo di studio,  conseguito  presso  Universita'  italiane  e
straniere,  accettato  dalle competenti autorita' italiane (consiglio
della scuola e senato accademico) e che  sia  ritenuto  equipollente,
anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 3 dicembre 1996
                                               Il rettore: STRASSOLDO