IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994, n. 33; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale del 7 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1995, n. 40, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV, relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario tra cui quelle in "Acquacoltura" e "Biotecnologie vegetali"; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine, per la scuola di specializzazione in "Acquacoltura", rispettivamente in data: Consiglio della facolta' di agraria del 13 dicembre 1995; Consiglio di amministrazione del 24 aprile 1996; Senato accademico dell'8 maggio 1996; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine, per la scuola di specializzazione in "Biotecnologie vegetali", rispettivamente in data: Senato accademico del 20 maggio 1996; Consiglio della facolta' di agraria del 22 maggio 1996; Consiglio di amministrazione del 29 maggio 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 19 luglio 1996 per la scuola di specializzazione in "Biotecnologie vegetali"; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 13 settembre 1996 per la scuola di specializzazione in "Acquacoltura"; Visto il decreto ministeriale del 24 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1996, n. 234, con il quale e' stata autorizzata l'istituzione di alcune scuole di specializzazione, tra cui quella di "Biotecnologie vegetali", Decreta: Articolo unico Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) e' modificato come segue: Gli articoli dal 73 al 79 di cui al capo II del decreto rettorale n. 815/91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1991, n. 166, vengono soppressi e sostituiti dai seguenti con scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Capo II Scuole di specializzazione del settore agrario Norme comuni Art. 73 (Istituzione, finalita', titolo conseguibile). - 1. Nella facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Udine sono istituite le scuole di specializzazione in acquacoltura e biotecnologie vegetali. 2. Il conseguimento dei suddetti diplomi di specializzazione consente l'assunzione della qualifica di "Specialista". Art. 74 (Organizzazione delle scuole). - 1. I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. 2. ll numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal Senato accademico su proposta del consiglio della scuola, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' di eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Art. 75 (Piano di studi di addestramento professionale). - 1. Il Consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. 2. Il Consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 76 (Consiglio delle scuole). - 1. Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'art. 75, il Consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area, i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. 2. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il Consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolta sotto la guida di un responsabile nominato dal Consiglio della scuola. 3. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche, il Consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero, in laboratori universitari o extrauniversitari. 4. L'Universita' degli Studi di Udine, su proposta del Consiglio della Scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 5. La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti e' stata individuata dal Consiglio universitario nazionale nel modo seguente: Tipologie precedenti: Acquacoltura; Biotecnologie vegetali. Tipologie attuali: Acquacoltura; Biotecnologie vegetali. Norme relative alle singole scuole di specializzazione Art. 77 (Scuola di specializzazione in acquacoltura). - Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari. 1. Il corso di specializzazione in acquacoltura e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 73, 74, 75 e 76. 2. Le aree didattiche che caratterizzano il corso di specializzazione in acquacoltura ed alle quali devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti: Area 1 Anatomia, fisiologia e patologia delle specie ittiche. Settori: V30A; V30B; V31A; G09D. Area 2 Tecnologie di riproduzione, di allevamento, di alimentazione, di igiene e profilassi. Settori: V31B; V32A; V32B; V34B; G09A; G09B; G09D. Area 3 Impiantistica. Settori: GO5A; GO5B; GO5C. Area 4 Economia ed organizzazione aziendale. Settori: G01X; P02A; P02B; P02D. 3. Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in acquacoltura i laureati dei corsi di laurea in: Medicina veterinaria; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze agrarie tropicali e subtropicali; Scienze biologiche; Scienze delle produzioni animali; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze forestali ed ambientali; Scienze naturali. 4. Sono, altresi', ammessi alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola. Art. 78 (Scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali). - Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari. 1. Il corso di specializzazione in biotecnologie vegetali e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 73, 74, 75 e 76. 2. Le aree didattiche che caratterizzano il corso di specializzazione in biotecnologie vegetali ed alle quali devono essere dedicate almeno 350 ore, sono le seguenti: Area 1. Complementi di biochimica vegetale. Settori: G07A; E01E; E05A. Area 2. Genetica dei microrganismi e delle piante. Settori: G04X; G08B; E11X. Area 3. Miglioramento genetico e tecniche di ingegneria genetica. Settori: G04X. Area 4. Resistenza alle malattie. Settori: G06A; G06B; G07A. Area 5. Diritto e legislazione. Settori: N01X; N05X. 3. Sono ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in biotecnologie vegetali i laureati dei corsi di laurea in: Biotecnologie agro-industriali; Scienze e tecnologie agrarie; Scienze agrarie tropicali e subtropicali; Scienze biologiche; Scienze forestali e ambientali; Scienze naturali. 4. Sono, altresi', ammessi alla scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studio, conseguito presso Universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell'iscrizione a detta scuola. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 3 dicembre 1996 Il rettore: STRASSOLDO