IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  effettuare   operazioni   di   indebitamento   anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  237,
con  il  quale  si  e'  stabilito,  fra  l'altro, che con decreti del
Ministro del tesoro e' determinata, anche in deroga alle norme  della
contabilita' di Stato, ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione  dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute,
nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle  controversie
derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare  il  comma 4 dell'art. 3, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con il quale si e'  stabilito
il  limite  massimo  di  emissione  dei titoli pubblici per l'anno in
corso;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  6
dicembre  1996  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  110.704
miliardi;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429,  concernente  fra
l'altro  modifiche  al  trattamento  tributario  di taluni redditi di
capitale;
  Attesa l'opportunita' di completare il programma  di  raccolta  sui
mercati  internazionali  per l'anno 1996, procedendo ad una emissione
obbligazionaria sul mercato internazionale per l'ammontare  di  1.500
milioni  di  dollari  statunitensi,  della durata di sedici anni, con
opzione di rimborso anticipato, a tasso fisso;
  Vista la proposta del 27 novembre 1996  formulata  dalla  Direzione
generale del tesoro;
  Considerato  che  l'offerta  della J P Morgan, in qualita' di banca
coordinatrice del consorzio di collocamento,  e'  risultata  la  piu'
conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti
dall'accensione e gestione di tale prestito;
  Considerato  che, sul mercato internazionale, e' possibile emettere
titoli obbligazionari a tasso fisso e  sostituire,  secondo  gli  usi
internazionali  che  regolano  i  contratti  di  "swap",  i  relativi
pagamenti a tasso fisso con  pagamenti  a  tasso  variabile  -  anche
denominati  in  altra  valuta  -  ottenendo  condizioni di costo piu'
favorevoli di quelle che si conseguirebbero  attraverso  un  prestito
contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in
quella di indebitamento finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  sui
mercati  internazionali  di  titoli  del  Tesoro,  alle condizioni di
seguito descritte:
   importo: 1.500 milioni di dollari statunitensi;
   durata: 16 anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;
   prezzo d'emissione: 100%;
   tasso di interesse da corrispondere per i primi otto  anni:  5,97%
annuo,  pagabile  in  rate  semestrali  posticipate  a partire dal 20
giugno 1997 fino al 20 dicembre 2004;
   tasso di interesse da corrispondere dal nono anno  in  poi:  6,52%
annuo pagabile in rate semestrali posticipate a partire dal 20 giugno
2005 fino al 20 dicembre 2012;
   commissione di sottoscrizione e collocamento: 0,10%;
   decorrenza: 20 dicembre 1996;
   scadenza: 20 dicembre 2012;
   netto ricavo: 1.498.500.000 dollari statunitensi.