IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata  dalla  legge  25
agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante  regolamento  per  l'esecuzione  della legge 14 luglio
1965, n. 963;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla  legge  10
febbraio  1992, n. 165, concernente il piano per la razionalizzazione
e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491,  recante  il  riordinamento
delle  competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
ed istituzione del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Considerato  che  l'art.  30,  comma 2, del decreto ministeriale 26
luglio 1995 prevede la possibilita'  di  revisione  degli  oneri  per
pesche speciali;
  Considerate  le esigenze socio-economiche dei pescatori dediti alla
cattura del novellame da consumo con traino che, come segnalato dalle
associazioni di categoria, da tale attivita' non sempre  traggono  un
profitto proporzionato all'entita' dell'onere da corrispondere;
  Sentiti  il  comitato  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse biologiche del mare  e  la  commissione  consultiva  centrale
della  pesca marittima che, nella riunione del 5 novembre 1996, hanno
reso all'unanimita' parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dal 1997 l'onere annuale  di  cui  all'art.  30  del
decreto   ministeriale   26   luglio   1995,   da  corrispondere  per
l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con  traino,  e'
determinato in lire un milione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 12 novembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO