Ai prefetti della Repubblica
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
  La legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica  le
competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica.
  In  particolare,  ai  sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della
citata legge, i comuni provvedono alla fornitura ed alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di scuole
materne elementari e medie. Alle province,  invece,  in  forza  dello
stesso articolo, comma 1, lettera b), compete la fornitura e relativa
manutenzione  degli  edifici da destinare a sede di istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e  gli
istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie, gli istituti
superiori  per  le  industrie  artistiche,  nonche'  i  convitti e le
istituzioni educative statali.
  Inoltre, ai sensi del comma 2 del citato art.  3,  i  comuni  e  le
province  sono  tenuti a provvedere, in ordine alle competenze di cui
sopra, alle spese varie d'ufficio, all'arredamento,  alle  spese  per
utenze  elettriche e telefoniche, alle spese per provvista di acqua e
gas, al riscaldamento ed ai relativi impianti.
  La ridefinizione delle competenze tra gli  enti  locali  in  ordine
alla  materia  in questione comporta un cambiamento nella titolarita'
della gestione degli edifici  scolastici  destinati  alla  istruzione
secondaria superiore.
  In  ordine a tale problematica la legge n. 23 del 1996 si fa carico
di disciplinare il passaggio della  gestione  degli  edifici  a  cio'
destinati   alle  province  ed  il  connesso  aspetto  delle  risorse
finanziarie di cui  le  stesse  province  necessitano  per  le  nuove
competenze.
  A  tale  riguardo mentre l'art. 8 della citata legge n. 23 del 1996
disciplina dettagliatamente il passaggio  in  proprieta'  od  in  uso
gratuito  degli  immobili  dei  comuni  e dello Stato in favore delle
province, al fine di  permettere  a  queste  ultime  di  svolgere  le
proprie  competenze  prima  evidenziate,  il  successivo  art.  9  si
preoccupa di reperire in favore delle stesse province i finanziamenti
necessari  alla  gestione  degli  edifici  che   verranno   ad   esse
trasferiti.
  In  particolare  l'art.  9,  comma  2,  della  legge n. 23 del 1996
prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con  i
Ministri  del  tesoro  e della pubblica istruzione, siano determinati
gli oneri di parte corrente, con esclusione di quelli  relativi  alla
manutenzione  straordinaria,  comunque sostenuti da ciascun comune in
media  nell'arco  del  triennio  finanziario   precedente,   per   il
funzionamento   degli   edifici   scolastici,  la  cui  competenza  a
provvedere spetta alle  province  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera b), della citata legge. A tal fine devono essere precisamente
individuati  i  criteri  e le modalita' di determinazione degli oneri
stessi, da effettuare sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.
  Secondo il disposto del successivo comma  4  del  sopra  richiamato
art.  9 le somme cosi' determinate saranno trasferite dai comuni alle
province mediante apposita convenzione  da  stipulare  tra  gli  enti
interessati.
  Al  fine di poter ottemperare alle disposizioni ora citate, tutti i
comuni che alla data di entrata in vigore della legge n. 23 del  1996
hanno  la gestione degli edifici destinati alla istruzione secondaria
superiore dovranno indicare nell'apposito modello di cui all'allegato
A della presente circolare le spese correnti sostenute  per  ciascuno
degli  anni  1993,  1994  e  1995  per  la predetta gestione, secondo
l'analisi ivi indicata, tenuto conto delle seguenti direttive.
  Per  avere  un  quadro  esatto  cui   fare   riferimento   per   la
determinazione  degli  oneri sostenuti nel triennio 1993, 1994 e 1995
va premesso che il trasferimento degli immobili comprende  anche  gli
arredi,  le  attrezzature  e  tutte  le  pertinenze  aventi specifica
destinazione scolastica. E' inoltre inteso che le province subentrano
negli eventuali contratti in essere, ad  esempio  quelli  relativi  a
pertinenze  esterne all'edificio scolastico, utilizzate per finalita'
didattiche (es. palestre esterne di terzi).
  Venendo quindi alle voci degli oneri sostenuti  gli  enti  dovranno
tenere conto delle seguenti indicazioni.
  Innanzi  tutto  per  "spese  correnti  sostenute" devono intendersi
"tutte le spese correnti liquidate" in relazione agli impegni assunti
per il triennio 1993/1/995 e come tali  devono  essere  indicate  nel
modello di cui all'allegato A.
  Inoltre,  in ordine alle singole voci di spesa corrente da indicare
secondo il suddetto modello si sottolinea che:
   nella voce "affitto dei locali" vanno indicate le spese  sostenute
nel  triennio  1993/1995  per i locali il cui godimento sia ancora in
essere alla  data  del  1  gennaio  1997.  A  tale  riguardo  occorre
sottolineare che devono essere presi in considerazione tutti i locali
adibiti   allo   svolgimento   dell'attivita'  scolastica  secondo  i
programmi vigenti alla data suddetta anche se non  annessi  al  corpo
dell'edificio scolastico (palestre, etc.);
   alla  voce  "energia elettrica" vanno indicate, comunque, tutte le
spese  relative  al  consumo  di   elettricita'   nelle   istituzioni
scolastiche interessate;
   nella  voce  "manutenzione ordinaria" vanno incluse anche le spese
per manutenzione degli arredi, esclusa la sostituzione degli stessi;
   nella  voce  "spese   di   pulizia"   vanno   incluse   le   spese
effettivamente  sostenute attraverso contratti di appalto o con altra
simile forma, indipendentemente dal fatto  che  per  alcuni  tipi  di
scuola il comune non vi fosse tenuto;
   nella  voce  "spese  varie d'ufficio" vanno incluse anche le spese
relative all'assicurazione degli edifici, alla vigilanza degli stessi
ed agli interventi di disinfestazione.
  Una volta pervenute le richieste dichiarazioni sara' cura di questo
Ministero  procedere  alla   determinazione,   per   ciascun   comune
interessato, della media delle spese sostenute nel triennio indicato.
  Le  medie  delle  spese  correnti,  cosi'  determinate, saranno poi
riportate nel decreto interministeriale di cui all'art. 9,  comma  2,
della  legge  n.  23  del  1996 e sulla base di detto provvedimento i
comuni e le province interessati stabiliranno,  mediante  convenzione
da  stipulare  ai sensi del comma 2 del predetto art. 9, le modalita'
del trasferimento dei fondi.
  Separatamente verra' esaminato il diverso caso degli immobili delle
province  utilizzati  come  sede  di  istituzioni  scolastiche di cui
all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 23 del 1996, qui  non
considerato,  ma  per  il  quale  la  stessa legge (art. 8, comma 10)
consente analoga  operazione  a  cui  si  dara'  luogo  in  relazione
all'entita' dei casi che verranno segnalati.
  La  convenzione  stabilira'  le  modalita' per il trasferimento dai
comuni alle province delle somme relative agli  oneri  sostenuti.  Si
precisa che nello stipulare le singole convenzioni, le parti terranno
conto  della  quota  di  spese per pulizie per le quali il comune non
fosse tenuto a sostenere l'onere. Inoltre,  premesso  che  gli  oneri
relativi al personale comunale degli uffici che ha curato la gestione
degli  edifici  scolastici  non sono stati presi in considerazione ai
fini della quantificazione delle  spese  correnti,  e'  rimessa  alla
determinazione  delle  parti  la  possibilita'  di tenere conto degli
oneri relativi al suddetto personale, in considerazione delle diverse
entita' dell'impegno  sostenuto.  A  tale  titolo,  inoltre,  con  la
medesima convenzione si potra' sostituire il trasferimento dei fondi,
in  tutto  o  in  parte, con accordi sull'utilizzazione del personale
interessato, attraverso le forme previste dalla vigente normativa.
  La disciplina dettata dalle convenzioni  ha  carattere  transitorio
perche' limitata all'anno 1997.
  A  regime  le risorse per fronteggiare gli oneri saranno oggetto di
trasferimento erariale alle province; con la successiva normativa  si
provvedera'  a  disciplinare le modalita' di corresponsione agli enti
di tali somme, anche eventualmente mediante forme compensative.
  Le Prefetture dovranno provvedere in via immediata alla  diffusione
della  presente  circolare  a  tutti  i  comuni  ed alle province. Il
modello di cui all'allegato A attraverso cui operare la  ricognizione
delle  spese  correnti  sostenute negli anni 1993, 1994 e 1995 dovra'
essere trasmesso dai  comuni  alle  competenti  Prefetture  entro  20
giorni dalla comunicazione della presente circolare.
  I  comuni  che  non sono interessati al trasferimento di competenze
operato dalla legge n. 23 del 1996 sono  tenuti  ugualmente  a  darne
atto entro il medesimo termine di venti giorni utilizzando l'apposito
modello di cui all'allegato B.
  Le  province non devono procedere ad alcun adempimento in quanto la
presente circolare e' diretta ad esse solo a fini conoscitivi.
  Entro il termine di dieci giorni a  decorrere  dalla  scadenza  del
termine  a  disposizione dei comuni per l'invio dei modelli richiesti
le Prefetture dovranno  trasmettere  a  questo  Ministero  i  modelli
debitamente  redatti  al seguente indirizzo: Ministero dell'interno -
Direzione generale dell'amministrazione civile -  Direzione  centrale
per  la  finanza  locale e per i servizi finanziari - Ufficio studi -
Settore scientifico, via Cesare Balbo n. 39 - 00184 Roma.
                                             Il direttore generale
                                          dell'Amministrazione civile
                                                     GELATI