La specialita' medicinali classificate nelle classi a) e b) di cui
all'art. 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993  n.  537,  sono
rimborsabili totalmente (classe a) o parzialmente (classe b) da parte
del Servizio sanitario nazionale al prezzo indicato nei provvedimenti
del  Ministero  della  sanita'  di  autorizzazione  all'immissione in
commercio o nei provvedimenti  di  riclassificazione  adottati  dalla
Commissione  unica  del  farmaco,  fermo  restando quanto previsto in
materia di prezzo medio europeo dall'art. 8, comma 12, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e dalla delibera CIPE del 25 febbraio  1994  e
successive modificazioni.
   Non  sono,  invece,  rimborsabili  a carico del Servizio sanitario
nazionale  prezzi  superiori  a  quelli  menzionati   in   precedenza
ancorche'  pubblicati  dalle  aziende  farmaceutiche  ai  sensi della
delibera CIPE 25 febbraio 1994 e successive modificazioni.
   Infatti, ai sensi della vigente  normativa,  la  pubblicazione  da
parte  delle  aziende  di  un  prezzo superiore a quello ammesso alla
rimborsabilita' non puo' di per se'  intendersi  quale  richiesta  di
trasferimento del medicinale nella classe c). Le aziende che avessero
un   tale  intento  sono  tenute  preliminarmente  a  darne  espressa
comunicazione al Ministero della  sanita'  il  quale,  previo  parere
della C.U.F., delibera nel merito del trasferimento del medicinale in
questione  dalla  classe  a)  o  b)  alla  classe  c).  Soltanto dopo
l'emanazione   del   citato   provvedimento   ministeriale,   saranno
applicabili i prezzi pubblicati dalle aziende che, comunque, non sono
rimborsabili.