La specialita' medicinali classificate nelle classi a) e b) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono rimborsabili totalmente (classe a) o parzialmente (classe b) da parte del Servizio sanitario nazionale al prezzo indicato nei provvedimenti del Ministero della sanita' di autorizzazione all'immissione in commercio o nei provvedimenti di riclassificazione adottati dalla Commissione unica del farmaco, fermo restando quanto previsto in materia di prezzo medio europeo dall'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalla delibera CIPE del 25 febbraio 1994 e successive modificazioni. Non sono, invece, rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale prezzi superiori a quelli menzionati in precedenza ancorche' pubblicati dalle aziende farmaceutiche ai sensi della delibera CIPE 25 febbraio 1994 e successive modificazioni. Infatti, ai sensi della vigente normativa, la pubblicazione da parte delle aziende di un prezzo superiore a quello ammesso alla rimborsabilita' non puo' di per se' intendersi quale richiesta di trasferimento del medicinale nella classe c). Le aziende che avessero un tale intento sono tenute preliminarmente a darne espressa comunicazione al Ministero della sanita' il quale, previo parere della C.U.F., delibera nel merito del trasferimento del medicinale in questione dalla classe a) o b) alla classe c). Soltanto dopo l'emanazione del citato provvedimento ministeriale, saranno applicabili i prezzi pubblicati dalle aziende che, comunque, non sono rimborsabili.