AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   I  commi  2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto
cosi' recitano:
   "2. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n.  718,  25  febbraio
1995,  n.  47,  29  aprile  1995,  n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28
agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23  dicembre  1995,  n.
541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996,
n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441.
   3.  Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'art. 10 del decreto-legge 10  giugno  1995,  n.  224,
dell'art.  10  del  decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'art. 10
del  decreto-legge  2  ottobre  1995,  n.  414,  dell'art.   12   del
decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'art. 12 del decreto-legge
31 gennaio 1996, n. 38, dell'art. 12 del decreto-legge 4 aprile 1996,
n.  188,  dell'art.  12  del  decreto-legge  3  giugno  1996, n. 309,
dell'art. 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e  dell'art.  9
del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516.
   4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ".
 
                               Art. 1.
                       Sezioni giurisdizionali
 
  1.  Il  comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  gennaio  1994,
n. 19, e' sostituito dai seguenti:
  "  5.  Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali,
salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo  23  dello  statuto
della   regione   Sicilia,   e'   ammesso   l'appello   alle  sezioni
giurisdizionali centrali che giudicano con cinque  magistrati  e  con
competenza  in  tutte  le materie attribuite alla giurisdizione della
Corte dei conti. Nei giudizi in materia  di  pensioni,  l'appello  e'
consentito  per  soli  motivi  di diritto; costituiscono questioni di
fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o  morte
da  causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o
all'aggravamento di infermita' o lesioni.
(( 5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore    ))
(( regionale competente per territorio o dal procuratore generale, ))
(( entro sessanta giorni dalla notificazione o,                    ))
(( comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta     ))
(( giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria  ))
(( del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche,    ))
(( unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si ))
(( applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21  ))
(( marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita all'amministrazione  ))
(( dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di        ))
(( appello in materia pensionistica e comprende il potere di       ))
(( proposizione del gravame.                                       ))
(( 5-ter. I l ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali        ))
(( sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione      ))
(( giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore  ))
(( regionale territorialmente competente o del procuratore         ))
(( generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente     ))
(( motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le      ))
(( parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I        ))
(( procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali         ))
(( centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi    ))
(( alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei     ))
(( giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il       ))
(( patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori       ))
(( legali iscritti nei relativi albi professionali.                ))
(( 5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4,    ))
(( secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948,           ))
(( n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione      ))
(( giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle  ))
(( sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello      ))
(( stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente ))
(( sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione       ))
(( siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale          ))
(( d'appello )) ".                                                 ))
  2.  Le  sezioni  riunite  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge   15   novembre   1993,   n.   453,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio  1994,  n.  19,  giudicano  con
sette magistrati.
(( 2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata ))
(( in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono            ))
(( riconoscere, per quanto concerne le modalita' di presentazione  ))
(( dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in    ))
(( termini. ))                                                     ))
  3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge
15  novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 1994, n. 19, e' inserito il
seguente:
  " 8-bis. E' istituita una terza sezione  giurisdizionale  centrale.
Per  le  esigenze  delle  funzioni  giurisdizionali,  di  controllo e
referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui  carico  di
lavoro  sia  ritenuto  particolarmente  consistente,  possono  essere
assegnati, con  delibera  del  consiglio  di  presidenza,  presidenti
aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti
e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.".
((    3-bis.    Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15    ))
(( novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla     ))
(( legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dal seguente:       ))
(( "1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il       ))
(( procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno ))
(( a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni    ))
(( dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie      ))
(( deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il       ))
(( presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito           ))
(( personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di        ))
(( citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza    ))
(( del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del   ))
(( presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di          ))
(( quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione             ))
(( giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal     ))
(( fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il            ))
(( procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre   ))
(( l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni".      ))
((    3-ter.    Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge  ))
(( 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla  ))
(( legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente:          ))
(( "4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari        ))
(( regionali e' disposta d'intesa con il presidente della regione  ))
(( o della provincia autonoma".                                    ))