AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I commi 2, 3 e 4 della legge di conversione del presente decreto cosi' recitano: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25 febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995, n. 353, 27 ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79, 26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno 1996, n. 333, e 8 agosto 1996, n. 441. 3. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224, dell'art. 10 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 323, dell'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 414, dell'art. 12 del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 514, dell'art. 12 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 38, dell'art. 12 del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, dell'art. 12 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 309, dell'art. 12 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409, e dell'art. 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 516. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ". Art. 1. Sezioni giurisdizionali 1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dai seguenti: " 5. Avverso le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello statuto della regione Sicilia, e' ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali che giudicano con cinque magistrati e con competenza in tutte le materie attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello e' consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermita', lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermita' o lesioni. (( 5-bis. L'appello e' proponibile dalle parti, dal procuratore )) (( regionale competente per territorio o dal procuratore generale, )) (( entro sessanta giorni dalla notificazione o, )) (( comunque, entro un anno dalla pubblicazione. Entro i trenta )) (( giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria )) (( del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche, )) (( unitamente alla copia della sentenza appellata. Agli appelli si )) (( applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 )) (( marzo 1953, n. 161. La facolta' attribuita all'amministrazione )) (( dall'articolo 6, comma 4, si applica anche ai giudizi di )) (( appello in materia pensionistica e comprende il potere di )) (( proposizione del gravame. )) (( 5-ter. I l ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali )) (( sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. La sezione )) (( giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore )) (( regionale territorialmente competente o del procuratore )) (( generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente )) (( motivate puo' disporre, con ordinanza motivata, sentite le )) (( parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva. I )) (( procedimenti pendenti presso le sezioni giurisdizionali )) (( centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi )) (( alle sezioni giurisdizionali competenti per territorio. Nei )) (( giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali il )) (( patrocinio legale e' esercitato da avvocati o procuratori )) (( legali iscritti nei relativi albi professionali. )) (( 5-quater. Sono abrogati gli articoli 3, secondo comma, e 4, )) (( secondo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, )) (( n. 655. I giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione )) (( giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi alle )) (( sezioni riunite della Corte dei conti sono devoluti, nello )) (( stato in cui si trovano e fino all'istituzione della competente )) (( sezione giurisdizionale centrale d'appello per la regione )) (( siciliana, alla prima sezione giurisdizionale centrale )) (( d'appello )) ". )) 2. Le sezioni riunite di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, giudicano con sette magistrati. (( 2-bis. In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata )) (( in vigore del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, sino alla data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto, le sezioni giurisdizionali centrali possono )) (( riconoscere, per quanto concerne le modalita' di presentazione )) (( dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione in )) (( termini. )) )) 3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' inserito il seguente: " 8-bis. E' istituita una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento, alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto particolarmente consistente, possono essere assegnati, con delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.". (( 3-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 15 )) (( novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito dal seguente: )) (( "1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il )) (( procuratore regionale invita il presunto responsabile del danno )) (( a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni )) (( dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie )) (( deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il )) (( presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito )) (( personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di )) (( citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla scadenza )) (( del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del )) (( presunto responsabile del danno. Eventuali proroghe di )) (( quest'ultimo termine sono autorizzate dalla sezione )) (( giurisdizionale competente, nella camera di consiglio a tal )) (( fine convocata; la mancata autorizzazione obbliga il )) (( procuratore ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre )) (( l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni". )) (( 3-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge )) (( 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 14 gennaio 1994, n. 19, e' aggiunto il seguente: )) (( "4-bis. La delega di adempimenti istruttori a funzionari )) (( regionali e' disposta d'intesa con il presidente della regione )) (( o della provincia autonoma". ))