IL MINISTRO DEL TESORO
 
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di  indebitamento,  anche  attraverso  l'emissione  di certificati di
credito del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, tra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1996,
nonche'  la  legge  8  agosto  1996, n. 419, recante disposizioni per
l'assestamento del bilancio medesimo;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 1994,  n.  307,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22  luglio  1994,  n. 457, recante, fra
l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;
  Visto, in particolare, l'art.  5,  commi  1  e  1-bis,  del  citato
decreto-legge   n.   307   del   1994,  con  cui  si  stabilisce  che
all'estinzione  dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione   delle
dichiarazioni  dei  redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul valore aggiunto e delle  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta
relative  agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai
periodi d'imposta chiusi entro  il  31  dicembre  1989,  si  provvede
mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia
fatta  richiesta  entro  il  30  settembre  1994,  con  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 26 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, con
cui, ai  sensi  della  citata  normativa,  sono  state  stabilite  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  richieste di estinzione dei
citati crediti d'imposta, si sono definite le procedure per le  rela-
tive  operazioni  di riscontro ed e' stato previsto, fra l'altro, che
il Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la riscossione,
trasmetta al Ministero del tesoro l'elenco dei contribuenti  nei  cui
confronti  puo'  procedersi  al  rimborso,  con  l'indicazione  degli
importi da estinguere aggregati secondo l'ente creditizio  mandatario
da ciascuno indicato;
  Visto,  altresi',  il secondo comma dell'art. 5 del citato decreto-
legge n. 307 del 1994,  con  cui  si  stabiliscono  le  modalita'  di
calcolo del rimborso, e si dispone che:
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995;
   l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire
10.000 miliardi;
   con   decreto   del   Ministro   del   tesoro  sono  stabilite  le
caratteristiche, le modalita' e  le  procedure  di  assegnazione  dei
titoli stessi;
  Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale,
in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994,
si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui  alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati  certificati di credito del Tesoro ottennali, con godimento
1 gennaio 1995, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le
modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove
si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi
per un importo corrispondente all'ammontare complessivo  dei  crediti
d'imposta  risultante  dagli  elenchi  dei contribuenti trasmessi dal
Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario,  al  milione
inferiore l'importo di ciascun credito;
  Viste  le  lettere  in  data  11 e 19 dicembre 1996 con le quali il
Ministero  delle  finanze,  in  attuazione  dell'art.  5  del  citato
decreto-legge  n.  307  del  1994,  ha  trasmesso un apposito elenco,
facente  parte   integrante   del   presente   decreto,   riguardante
settecentoquarantaquattro  contribuenti  creditori d'imposta ai sensi
della medesima disposizione legislativa, per  un  totale  di  crediti
ammessi al rimborso pari a L. 195.788.000.000;
  Ritenuto  che  occorre procedere all'emissione di una prima tranche
dei certificati  di  cui  sopra,  per  l'importo  di  complessive  L.
195.788.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato
verra'  versato  all'entrata  del  bilancio statale l'importo pari al
controvalore dei titoli stessi;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
 
  Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e  succes-
sive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-
legge  23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 agosto 1994,
n. 457, e' disposta l'emissione di una prima tranche  di  certificati
di  credito  del  Tesoro  al  portatore, per l'importo di nominali L.
195.788.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: otto anni;
   godimento: 1 gennaio 1995;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003;
   tasso d'interesse semestrale: 4,75 per cento  lordo  relativamente
alla  prima  cedola, di scadenza 1 luglio 1995; per le cedole succes-
sive, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto ministeriale
del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.