IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n.  322,  recante:  "Norme  sul  sistema statistico nazionale e sulla
organizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica",  ai  sensi
dell'art.  24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 novembre 1996, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  Programma
statistico   nazionale   per   il   triennio  1997-1999,  predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica;
  Preso atto che il Programma statistico nazionale, per  il  triennio
1997-1999,  comprende  le rilevazioni statistiche ritenute essenziali
per il sistema informativo nazionale;
  Ritenuto necessario, ai  fini  del  buon  esito  delle  rilevazioni
anzidette,   sottoporre  i  soggetti  privati,  destinatari  di  tali
rilevazioni,  all'obbligo  di  fornire  i  dati  e  le  notizie  loro
richieste;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 novembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Decreta:
  E'  approvato  l'allegato  elenco  delle  rilevazioni  statistiche,
rientranti   nel  Programma  statistico  nazionale  per  il  triennio
1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei  soggetti  privati  di
fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 4 dicembre 1996
                              SCALFARO
                         PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                         BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
                           e gli affari regionali
Registrato alla Corte del conti il 19 dicembre 1996
               Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 183