AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   I commi 2 e  3  dell'art.  1  della  legge  di  conversione  cosi'
recitano:
   "2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  decreti-legge  27  ottobre 1995 n. 446, 23 dicembre
1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile  1996,  n.  214,  22
giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440.
   3. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti  sulla  base  dell'articolo  4,  comma  7, dei decreti-legge 29
aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n.  358,
27  ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996,
n. 81, 26 aprile 1996, n.  217,  e  dell'articolo  4,  comma  6,  dei
decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443".
   Nella  Gazzetta  Ufficiale  del 3 febbraio 1997 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
                 Interventi nel campo della ricerca
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3,  comma 3, della legge 29
novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996.
  2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della  legge
3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo
9,  comma  8,  della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente
differito al 31 dicembre 1997.