AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione cosi' recitano: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 ottobre 1995 n. 446, 23 dicembre 1995, n. 547, 26 febbraio 1996, n. 78, 26 aprile 1996, n. 214, 22 giugno 1996, n. 332, e 8 agosto 1996, n. 440. 3. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 7, dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, e dell'articolo 4, comma 6, dei decreti-legge 25 giugno 1996, n. 335, e 8 agosto 1996, n. 443". Nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Interventi nel campo della ricerca 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996. 2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.