AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Il comma 2 dell'art. 1 della  legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225,
3  luglio  1996,  n.  349  e  30  agosto  1996,  n.  455".  I  DD.LL.
sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non
sono  stati  convertiti  in  legge,  i  primi due, per decorrenza dei
termini costituzionali, l'ultimo, perche' abrogato  dall'art.  3  del
presente  decreto,  articolo poi soppresso dalla legge di conversione
(i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1996, n.
205 del 2 settembre 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).
   Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                        Obiettivi e finalita'
  1.  Lo  Stato  assicura  il  concorso  alla   realizzazione   delle
iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con
particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.
  2.  La  commissione  di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n.  396,  definisce,  ((  sulla  base  delle  proposte
pervenute  da  parte  delle  amministrazioni  interessate,  ))  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
il  piano  degli  interventi concernenti la citta' di Roma e le altre
localita' della provincia di Roma e della regione Lazio  direttamente
interessate  al  Giubileo.  Il  piano  e'  adottato  con  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il  piano   puo'   essere
modificato  e  integrato  anche  sulla  base  ((  dei  risultati  del
monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8. ))
      2-bis. (( Per le questioni di specifico interesse delle      ))
(( rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone,  ))
(( Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni           ))
(( interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2,    ))
(( comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a    ))
(( carico del bilancio dello Stato.                                ))
  3. Il piano indica per ciascun intervento:
    a)  le  amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di
cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le  societa'
a   intero   o   prevalente   capitale   pubblico   beneficiari   del
finanziamento;
    b)  le  risorse  finanziarie  necessarie,   incluse   quelle   ((
eventualmente  )) occorrenti per le finalita' di cui al comma 6-bis e
le relative modalita' di copertura  anche  a  carico  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio;
    c)  i  termini  entro  i  quali  devono  essere  perfezionati gli
adempimenti amministrativi occorrenti;
    d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese
pienamente funzionali.
(( 3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di          ))
(( cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un ))
(( sensibile aumento dei costi preventivati per la                 ))
(( realizzazione, la commissione delibera il definanziamento       ))
(( totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di     ))
(( essi.                                                           ))
  4. Nell'ambito del  piano  di  interventi,  la  regione  Lazio,  la
provincia,  il  comune  di  Roma  e  le  amministrazioni  interessate
realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi
dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.,  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
  5.  La  commissione  puo' attribuire ai soggetti di cui al comma 3,
lettera  a),  in  aggiunta   all'intervento   principale,   ulteriori
interventi,  funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano,
di competenza di altri soggetti.
  6. Si applicano agli interventi  di  cui  al  presente  decreto  le
disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Fermo  il disposto dell'articolo 6,
comma 5, della predetta legge, cosi' come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, lettera  c),  del  decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il
piano indica, altresi',  gli  ulteriori  progetti  da  sottoporre  al
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
(( 6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui ))
(( dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a),    ))
(( per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente,  ))
(( sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.             ))
(( 7. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  8.  Il  Ministro  dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la
vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza  dello
Stato, nonche' di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  a  norma  del  comma  5
dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  e  successive
modificazioni.
  9.  I  soggetti  di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire,
mediante apposite convenzioni, le funzioni  di  stazione  appaltante,
anche   relativamente   alla   progettazione,  al  ((  provveditorato
regionale alle opere pubbliche. ))
  10.  La  commissione  stabilisce  le  modalita'  per  assicurare la
trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del
piano  e  l'informazione  della  pubblica  opinione.  La  commissione
riferisce (( ogni tre mesi )) al Parlamento sullo stato di attuazione
degli interventi.
  11.  Con  successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero
territorio nazionale saranno  assunte  le  ulteriori  iniziative  per
assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
  12.  Nell'ambito  del  piano  di  cui  al comma 2 e' determinato il
contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la  preparazione  del
Giubileo  S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati (( al comma
4. ))
  13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2,  da
realizzare (( su area ubicata almeno parzialmente su territorio della
Santa  Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa, )) sono
subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio  di  note,
tra  la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di attuazione
degli interventi.