AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349 e 30 agosto 1996, n. 455". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, i primi due, per decorrenza dei termini costituzionali, l'ultimo, perche' abrogato dall'art. 3 del presente decreto, articolo poi soppresso dalla legge di conversione (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 29 giugno 1996, n. 205 del 2 settembre 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996). Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Obiettivi e finalita' 1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2. 2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, (( sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, )) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la citta' di Roma e le altre localita' della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano puo' essere modificato e integrato anche sulla base (( dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8. )) 2-bis. (( Per le questioni di specifico interesse delle )) (( rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, )) (( Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni )) (( interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, )) (( comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a )) (( carico del bilancio dello Stato. )) 3. Il piano indica per ciascun intervento: a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le societa' a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento; b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle (( eventualmente )) occorrenti per le finalita' di cui al comma 6-bis e le relative modalita' di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio; c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti; d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali. (( 3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di )) (( cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un )) (( sensibile aumento dei costi preventivati per la )) (( realizzazione, la commissione delibera il definanziamento )) (( totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di )) (( essi. )) 4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. 5. La commissione puo' attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti. 6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, cosi' come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresi', gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (( 6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui )) (( dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), )) (( per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, )) (( sia quantitativo che qualitativo, degli interventi. )) (( 7. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonche' di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al (( provveditorato regionale alle opere pubbliche. )) 10. La commissione stabilisce le modalita' per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce (( ogni tre mesi )) al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi. 11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalita' di cui al comma 1. 12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 e' determinato il contributo da erogarsi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati (( al comma 4. )) 13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare (( su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa, )) sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di attuazione degli interventi.