IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica; Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che disciplina il trasferimento in proprieta' o in uso gratuito degli immobili dei comuni e dello Stato alle province al fine di consentire a queste ultime di poter adempiere alle competenze assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge; Visto in particolare il comma 4, dell'art. 8, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che demanda ad appositi decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentite l'ANCI e l'UPI, la definizione delle condizioni sulla base delle quali devono essere definiti i rapporti intercorrenti tra comuni e province in ordine agli immobili di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della citata legge e destinati a sede di istruzione scolastica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), sempre della richiamata legge; Sentite l'ANCI e l'UPI; Decreta: Art. 1. 1. Gli immobili di nuova costruzione di proprieta' dei comuni non ultimati alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 1996, n. 23, destinati agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge sono trasferiti alle province in uso gratuito con le modalita' di cui all'art. 2 o, in caso di accordo tra gli enti interessati, in proprieta' con le modalita' di cui all'art. 3. 2. Oggetto del trasferimento sono, unitamente agli immobili, gli arredi e le pertinenze degli stessi.