IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che definisce le
competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;
  Visto  l'art.  8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che disciplina
il trasferimento in proprieta' o in uso gratuito degli  immobili  dei
comuni  e  dello  Stato  alle province al fine di consentire a queste
ultime di poter adempiere  alle  competenze  assegnate  dall'art.  3,
comma 1, lettera b), della citata legge;
  Visto  in  particolare  il  comma  4,  dell'art.  8, della legge 11
gennaio 1996, n. 23, che demanda ad  appositi  decreti  del  Ministro
dell'interno  di  concerto  con  il  Ministro  delle finanze, sentite
l'ANCI e l'UPI, la definizione  delle  condizioni  sulla  base  delle
quali  devono  essere  definiti i rapporti intercorrenti tra comuni e
province in ordine agli immobili di nuova costruzione o  soggetti  ad
interventi  di ristrutturazione, ampliamento o adeguamento non ancora
ultimati alla  data  di  entrata  in  vigore  della  citata  legge  e
destinati a sede di istruzione scolastica ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera b), sempre della richiamata legge;
  Sentite l'ANCI e l'UPI;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  immobili di nuova costruzione di proprieta' dei comuni non
ultimati alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio  1996,
n.  23,  destinati  agli istituti ed alle scuole di istruzione di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge  sono  trasferiti
alle  province  in uso gratuito con le modalita' di cui all'art. 2 o,
in caso di accordo tra gli enti interessati,  in  proprieta'  con  le
modalita' di cui all'art. 3.
  2.  Oggetto  del  trasferimento sono, unitamente agli immobili, gli
arredi e le pertinenze degli stessi.