Con decreto ministeriale 16 dicembre 1996 sono stati individuati i seguenti eventi, esclusi nel settore edile dall'imponibile contributivo, di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341: 1) permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue; 2) eventuali anticipazioni effettuate dal datore di lavoro di somme corrispondenti agli importi della cassa integrazione guadagni per i periodi per i quali e' stata richiesta ed in pendenza di istanza di concessione; 3) periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive, per i lavoratori che non le hanno maturate; 4) periodi di assenza per la frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore di lavoro e svolti presso gli enti scuola edili, anche se indennizzati dagli enti medesimi. Nella ipotesi di cui al punto 2), la contribuzione dovra' essere assolta successivamente, nel caso di mancata concessione dell'intervento della cassa integrazione guadagni, fatta salva l'avvenuta integrazione della quota della retribuzione non corrisposta da parte del datore di lavoro.