IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.   361,
convertito  con  la  legge  29  ottobre  1987,  n.  441,  cosi'  come
modificato dal  decreto-legge  6  settembre  1996,  n.  462,  che  ha
istituito   l'Albo  nazionale  delle  imprese  esercenti  servizi  di
smaltimento dei rifiuti nelle  varie  fasi  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  che  dispone  per le imprese esercenti l'attivita' di
trasporto dei rifiuti la prestazione di garanzie finanziarie a favore
dello Stato, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
dell'ambiente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Visto  il  decreto  21  giugno 1991, n. 324, cosi' come integrato e
modificato con decreto interministeriale 26 luglio 1993, n. 392,  del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,  dei  trasporti,  della  sanita'  e
dell'interno, recante il regolamento delle modalita' organizzative  e
di  funzionamento  del  citato Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di  smaltimento  dei  rifiuti,  nonche'  dei  requisiti,  dei
termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione;
  Rilevato  che  ai  sensi  della  legge  10  giugno 1982, n. 348, le
garanzie finanziarie a favore  dello  Stato  o  altri  enti  pubblici
possono   essere   prestate   con  "reale  e  valida  cauzione",  con
"fideiussione   bancaria",   ovvero   con    "polizza    fideiussoria
assicurativa";
  Considerata la necessita' di garantire una copertura finanziaria ai
rischi  commessi  al  trasporto  dei rifiuti finalizzata ad eventuali
operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti,  bonifica   e   ripristino
ambientale  delle  installazioni e delle aree contaminate, nonche' al
risarcimento dei danni derivanti all'ambiente;
  Ravvisata l'opportunita' di differenziare l'importo delle  garanzie
finanziarie  in  funzione  delle  diverse  tipologie  di  rifiuti con
riferimento  alle  categorie  e  classi  di  attivita'  di  trasporto
individuate  all'art.  2  e  all'art. 14 del citato decreto 21 giugno
1991, n. 324;
  Ritenuto necessario dover sostituire il proprio decreto  10  maggio
1994   concernente   le   modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti l'attivita'
di trasporto dei rifiuti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Garanzia finanziaria
  1. L'attivita' delle imprese esercenti  trasporto  dei  rifiuti  e'
subordinata  alla  presentazione  di  idonea  garanzia  finanziaria a
copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di
riduzione in pristino  stato,  di  trasporto  e  smaltimento  rifiuti
nonche'    del   risarcimento   degli   ulteriori   danni   derivanti
all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge  8  luglio  1986,  n.
349, in dipendenza dell'attivita' svolta.