IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con la legge 29 ottobre 1987, n. 441, cosi' come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1996, n. 462, che ha istituito l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi ed, in particolare, il secondo comma che dispone per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti la prestazione di garanzie finanziarie a favore dello Stato, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, cosi' come integrato e modificato con decreto interministeriale 26 luglio 1993, n. 392, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanita' e dell'interno, recante il regolamento delle modalita' organizzative e di funzionamento del citato Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, nonche' dei requisiti, dei termini, delle modalita' e dei diritti di iscrizione; Rilevato che ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con "reale e valida cauzione", con "fideiussione bancaria", ovvero con "polizza fideiussoria assicurativa"; Considerata la necessita' di garantire una copertura finanziaria ai rischi commessi al trasporto dei rifiuti finalizzata ad eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino ambientale delle installazioni e delle aree contaminate, nonche' al risarcimento dei danni derivanti all'ambiente; Ravvisata l'opportunita' di differenziare l'importo delle garanzie finanziarie in funzione delle diverse tipologie di rifiuti con riferimento alle categorie e classi di attivita' di trasporto individuate all'art. 2 e all'art. 14 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324; Ritenuto necessario dover sostituire il proprio decreto 10 maggio 1994 concernente le modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato per le imprese esercenti l'attivita' di trasporto dei rifiuti; Decreta: Art. 1. Garanzia finanziaria 1. L'attivita' delle imprese esercenti trasporto dei rifiuti e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di riduzione in pristino stato, di trasporto e smaltimento rifiuti nonche' del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attivita' svolta.