IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992; Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria; Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che la societa' cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996; Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; Decreta: La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: societa' cooperativa "Agric. ortofrut. Medmea", societa' cooperativa a responsabilita' limitata, con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio Brucculeri in data 3 agosto 1961, rep. 51450, reg. soc. 152, tribunale di Palmi. Reggio Calabria, 19 dicembre 1996 Il direttore: LAGANA'