IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
           E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA
  Visto l'art. 2544 del codice civile integrato  dall'art.  18  della
legge n. 59/1992;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  il provvedimento di scioglimento non comporta una
fase liquidatoria;
  Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale  risulta  che  la
societa'  cooperativa  si  trova nelle condizioni previste dal citato
art. 2544;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro  e
della previdenza sociale del 6 marzo 1996;
  Sentito  il parere della commissione centrale per le cooperative di
cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
                              Decreta:
  La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544
del codice civile,  senza  far  luogo  alla  nomina  del  commissario
liquidatore,  in  virtu'  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1975, n.
400:
   societa'  cooperativa  "Alba   Nova",   societa'   cooperativa   a
responsabilita'  limitata,  con  sede  in Caulonia (Reggio Calabria),
costituita per rogito notaio Santacroce in data 31 ottobre 1989, rep.
19333, reg. soc. 2242, tribunale di Locri.
   Reggio Calabria, 19 dicembre 1996
                                                Il direttore: LAGANA'