IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'articolo 43, primo comma, della legge  7  agosto  1982,  n.
526,  in  virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in
ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento  nel
limite  annualmente  risultante  nel  quadro generale riassuntivo del
bilancio di competenza, anche attraverso  l'emissione  di  buoni  del
Tesoro  poliennali,  con  l'osservanza delle norme di cui al medesimo
articolo;
  Visto l'articolo 9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito  nella  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e'
stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro  sono
determinate  ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di cui all'articolo 2 della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge, in corso di pubblicazione,  recante  l'approvazione
del  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997,
con cui si e' stabilito il limite massimo  di  emissione  dei  titoli
pubblici per l'anno 1997;
  Considerato  che  il 1 gennaio 1997 verranno a scadenza i buoni del
Tesoro  poliennali  12%  1  gennaio  1992/1997  emessi  con   decreto
ministeriale   del   18  dicembre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991, e 8,50%  1  gennaio  1994/1997
emessi  con  decreto  ministeriale  del  30 dicembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994;
  Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 12  e  25  novembre,  12
dicembre  1996, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime
otto tranches dei buoni del Tesoro  poliennali  7,75%  -  1  novembre
1996/2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  nona  tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro  poliennali,  da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per
quanto occorra, al  rinnovo  dei  menzionati  BTP  12%  -  1  gennaio
1992/1997 - e 8,50% - 1 gennaio 1994/1997, nominativi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per gli effetti dell'articolo 43 della legge 7 agosto
1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una nona tranche  dei  buoni
del  Tesoro poliennali 7,75% - 1 novembre 1996/2006, fino all'importo
massimo  di  nominali  lire  4.000  miliardi,  di  cui   al   decreto
ministeriale  del  25  ottobre  1996,  citato nelle premesse, recante
l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  L'importo  indicato  nel  primo  comma  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  lire  70.341.700.000, da destinare al rinnovo dei
B.T.P. 12% e 8,50% di scadenza 1 gennaio 1997, nominativi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25
ottobre 1996 ed, in particolare, quelle di cui all'articolo 1, quinto
comma, e all'articolo 20, riguardanti le operazioni di  reimpiego  di
titoli  nominativi  rimborsabili o di investimenti di capitali di cui
alle premesse, che avranno inizio il 2 gennaio 1997 e termineranno il
giorno precedente la data di iscrizione nel  Gran  libro  del  debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.
  In   ottemperanza   al   disposto   dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la provvigione di collocamento  di
cui  all'articolo  6  del  citato decreto ministeriale del 25 ottobre
1996, riconosciuta alla Banca d'Italia a  titolo  di  rimborso  delle
spese  sostenute  e di compenso per il servizio reso, viene stabilita
nella misura dello 0,40 per cento.