IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1997; Considerato che il 1 gennaio 1997 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% 1 gennaio 1992/1997 emessi con decreto ministeriale del 18 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991, e 8,50% 1 gennaio 1994/1997 emessi con decreto ministeriale del 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994; Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 12 e 25 novembre, 12 dicembre 1996, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1 novembre 1996/2006; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati BTP 12% - 1 gennaio 1992/1997 - e 8,50% - 1 gennaio 1994/1997, nominativi; Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'articolo 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 7,75% - 1 novembre 1996/2006, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi. L'importo indicato nel primo comma del presente articolo e' incrementabile di lire 70.341.700.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12% e 8,50% di scadenza 1 gennaio 1997, nominativi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 ottobre 1996 ed, in particolare, quelle di cui all'articolo 1, quinto comma, e all'articolo 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 gennaio 1997 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione. In ottemperanza al disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la provvigione di collocamento di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 25 ottobre 1996, riconosciuta alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compenso per il servizio reso, viene stabilita nella misura dello 0,40 per cento.