IL DIRETTORE GENERALE
             DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI
                           E PAESAGGISTICI
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto  il  decreto-legge  27  giugno  1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n.  495,  recante  il
"Regolamento  concernente disposizioni in attuazione degli articoli 2
e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  riguardanti  i  termini  e  i
responsabili dei procedimenti";
  Visto  il  decreto-legge  14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  1975,
n. 805;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994,
n. 760, recante il "Regolamento  concernente  l'individuazione  degli
uffici  di  livello  dirigenziale  dell'amministrazione  centrale del
Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  e  delle  relative
funzioni",  in  particolare  l'art.  1,  comma  1, lettera a), che ha
istituito l'Ufficio centrale per i beni ambientali  e  paesaggistici,
registrato  alla  Corte dei conti il 31 gennaio 1995, registro n. 95,
foglio n. 13;
  Visto il decreto ministeriale  22  febbraio  1995,  concernente  il
trasferimento  delle  funzioni, del personale e dei beni dall'Ufficio
centrale  per  i  beni  ambientali,   architettonici,   archeologici,
artistici  e  storici  all'Ufficio  centrale  per i beni ambientali e
paesaggistici, registrato alla Corte  dei  conti  il  7  marzo  1995,
registro n. 1, foglio n. 15;
  Visto  il decreto ministeriale 9 giugno 1995, con il quale il dott.
Giuseppe Proietti e' stato preposto all'Ufficio centrale per  i  beni
ambientali e paesaggistici;
  Visto   il   decreto   ministeriale  19  giugno  1995,  concernente
l'organizzazione,in via transitoria, dell'Ufficio centrale per i beni
ambientali e paesaggistici, registrato alla Corte  dei  conti  il  22
giugno 1995, registro n. 336;
  Vista  la  legge  14  gennaio  1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  il  parere  n.  247/96  del  Consiglio  di  Stato,  espresso
nell'adunanza  della  sezione  II  il  28  febbraio 1996, in ordine a
competenze e deleghe per provvedimenti ex legge  1089  del  1  giugno
1939 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Considerata  l'esigenza  di  rendere  piu'  tempestiva  ed efficace
l'azione di tutela ambientale e paesaggistica;
  Considerato che l'attivita' amministrativa, a  norma  dell'art.  1,
comma  1,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e' retta da criteri di
economicita', di efficacia e di pubblicita';
  Considerato  che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto
legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  le  amministrazioni  pubbliche
assumono  ogni  determinazione  per  l'organizzazione degli uffici al
fine di assicurare  la  economicita',  speditezza  e  rispondenza  al
pubblico interesse dell'azione amministrativa;
  Valutata  l'opportunita'  di  provvedere,  in  prima  istanza, alla
semplificazione e alla  razionalizzazione  dei  procedimenti  per  le
autorizzazioni   in   via   surrogatoria   e  di  annullamento  delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29  giugno
1939,  n.  1497,  previsti  dall'art. 82, comma nono, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Ritenuto  che  una  delega  di  attribuzioni  proprie, a favore dei
soprintendenti,  possa  assolvere   ai   criteri   di   legittimita',
economicita',  speditezza  e  rispondenza al pubblico interesse delle
attivita' dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici
e sia funzionale ad una rideterminazione dei  termini  procedimentali
di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495;
  Ritenuto,  altresi', che l'adozione di detta delega sia strumentale
e funzionale all'attuazione del disposto di cui agli articoli 3, 15 e
16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il parere favorevole espresso al riguardo, ai sensi dell'art.
14 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  748/1972,  dal
consiglio  di  amministrazione  del  Ministero per i beni culturali e
ambientali nella seduta del 17 dicembre 1996;
                               Delega:
                               Art. 1.
  Ai  soprintendenti  pro-tempore  territorialmente   competenti   le
attribuzioni  inerenti  all'adozione  ed  all'emanazione  degli  atti
preliminari e dei provvedimenti finali in  ordine  all'esercizio  dei
poteri,  limitatamente  agli interventi interessanti il territorio di
un unico comune, ad esclusione degli  interventi  relativi  ad  opere
statali,  di  autorizzazione  in  via  surrogatoria e di annullamento
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della  legge  29
giugno  1939, n. 1497, previsti dall'art. 82, comma nono, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  come
modificato  dall'art.  1  del  decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.