IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante il "Regolamento concernente disposizioni in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti"; Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760, recante il "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle relative funzioni", in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha istituito l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1995, registro n. 95, foglio n. 13; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995, concernente il trasferimento delle funzioni, del personale e dei beni dall'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1995, registro n. 1, foglio n. 15; Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1995, con il quale il dott. Giuseppe Proietti e' stato preposto all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici; Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1995, concernente l'organizzazione,in via transitoria, dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1995, registro n. 336; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il parere n. 247/96 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione II il 28 febbraio 1996, in ordine a competenze e deleghe per provvedimenti ex legge 1089 del 1 giugno 1939 e decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerata l'esigenza di rendere piu' tempestiva ed efficace l'azione di tutela ambientale e paesaggistica; Considerato che l'attivita' amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' retta da criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita'; Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; Valutata l'opportunita' di provvedere, in prima istanza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dei procedimenti per le autorizzazioni in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previsti dall'art. 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Ritenuto che una delega di attribuzioni proprie, a favore dei soprintendenti, possa assolvere ai criteri di legittimita', economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici e sia funzionale ad una rideterminazione dei termini procedimentali di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495; Ritenuto, altresi', che l'adozione di detta delega sia strumentale e funzionale all'attuazione del disposto di cui agli articoli 3, 15 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il parere favorevole espresso al riguardo, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, dal consiglio di amministrazione del Ministero per i beni culturali e ambientali nella seduta del 17 dicembre 1996; Delega: Art. 1. Ai soprintendenti pro-tempore territorialmente competenti le attribuzioni inerenti all'adozione ed all'emanazione degli atti preliminari e dei provvedimenti finali in ordine all'esercizio dei poteri, limitatamente agli interventi interessanti il territorio di un unico comune, ad esclusione degli interventi relativi ad opere statali, di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previsti dall'art. 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.