All'Associazione italiana editori All'Associazione italiana piccoli editori (AIPE) All'Unigec-Confapi All'Unione stampa periodica italiana Alla Federazione italiana editori giornali Alla Federazione nazionale stampa italiana Al Sindacato nazionale scrittori Al Sindacato libero scrittori e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria Al Ministero della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Gabinetto I contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nella misura di 4 miliardi annui, sono stati posti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, in conseguenza della soppressione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali che provvedera', pertanto, ad erogarli direttamente. La domanda per la concessione dei contributi, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione editoria, via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma, accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente da spedirsi separatamente dalla domanda, e corredata dalla documentazione di cui all'allegato B. Resta confermata, con le variazioni di cui sopra, la validita' delle disposizioni previste dalla normativa vigente. Al riguardo si ribadisce la necessita' dell'esatta osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 416/81 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Si pregano le associazioni in indirizzo di voler cortesemente dare la piu' larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore sulla contabilita' di Stato, che impone all'amministrazione di esaurire l'intero iter di valutazione e assegnazione dei contributi entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento. Il direttore generale: SICILIA