All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  A.I.M.A.
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressione frodi
                                  Ai commissari di Governo
                                  Al  commissario  di  Stato  per  la
                                  regione siciliana
                                  Agli   assessori    all'agricoltura
                                  delle regioni
                                  Agli    assessori   all'agricoltura
                                  delle  province  di  Trento  e   di
                                  Bolzano
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto - Direzione  generale  di
                                  P.S.
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento dogane -  Dipartimento
                                  delle  entrate  - Dir. centrale per
                                  la  fiscalita'  locale  -   Comando
                                  generale della Guardia di finanza -
                                  Ufficio operativo
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio  e   dell'artigianato   -
                                  Direzione    generale    produzione
                                  industriale
                                  Al  Ministero  del  commercio   con
                                  l'estero   -   Direzione   generale
                                  accordi commerciali
                                  Al Comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri - N.A.S.
                                  Al Comando Carabinieri tutela norme
                                  comunitarie e agroalimentari
                                  Alla  Corte  dei conti - Ufficio di
                                  controllo per l'A.I.M.A.
                                  Alla   rappresentanza    permanente
                                  d'Italia presso la U.E.
                                  Alla  Commissione  U.E. - Direzione
                                  generale  agricoltura  -  divisione
                                  vino
                                  Alla   Direzione   generale   delle
                                  politiche        agricole        ed
                                  agroindustriali nazionali
                                  Alla   Direzione  generale  risorse
                                  forestali, idriche e montane
                                  Alle organizzazioni di categoria
                                  All'Istituto regionale della vite e
                                  del vino
                                  Alla Divisione IX
  Con il regolamento CE della Commissione n. 2177/96 del 13  novembre
1996  e'  stata  attivata  per  la campagna 1996-97 la "distillazione
preventiva" di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87. Con  la
presente  circolare  si  forniscono  le  indicazioni  ed  i necessari
chiarimenti  per  la  corretta  applicazione  della  distillazione in
oggetto.
 1.  Soggetti  che  hanno  titolo   per   concludere   contratti   di
distillazione preventiva.
  Possono   accedere   alla   distillazione   preventiva  soltanto  i
produttori di vino da tavola e  cioe',  qualsiasi  persona  fisica  o
giuridica  o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da
tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente
fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.
  I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte  dei
produttori  o assimilati ai produttori, soltanto con "distillatori" o
"assimilati al distillatore"  o  "elaboratori  di  vino  alcolizzato"
riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero.
2. Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.
  Possono  formare  oggetto  della distillazione preventiva i vini da
tavola  rossi,  rosati  e  bianchi  aventi  un  titolo  alcolometrico
volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonche' i vini atti a dare
vini  da tavola, della campagna 1996-97, aventi le caratteristiche di
cui ai punti 12 e 13 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87.
  Dalla distillazione dei predetti vini  possono  essere  ottenuti  i
seguenti prodotti:
   alcole  neutro  rispondente alla definizione di cui all'allegato 1
al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;
   acquavite di vino  rispondente  alle  caratteristiche  qualitative
previste  dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n.
1576/89;
   alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o  superiore  a
52% vol.
3. Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.
  A norma del predetto regolamento n. 2177/96 ciascun produttore puo'
far distillare un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino
da  tavola  che  non  puo'  eccedere  i  15  ettolitri  per ettaro di
superficie a vite coltivata per  la  produzione  di  vino  da  tavola
(compresi dunque anche i vini I.G.T.).
  Come e' noto, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive
modifiche,  la  superficie  che  a  tal  fine  deve  essere  presa in
considerazione e' quella indicata nel quadro g)  della  dichiarazione
di  produzione  in  vigore  nella  campagna 1996-97 in corrispondenza
delle voci relative ai vini  da  tavola  da  cui  e'  stato  ottenuto
effettivamente tale prodotto.
  In  proposito  si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera
circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste  n.  F/428  del  2
marzo 1992 in ordine alla esclusione delle superfici vitate destinate
alla  produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati
ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile.
4. Prezzi  minimi  di  cessione  dei  vini  ed  importi  degli  aiuti
comunitari.
  Ai  sensi dell'art. 38, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/87,
il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini
da tavola e dei vini atti a dare  vini  da  tavola  e'  pari  ad  ECU
2,487/% vol/hl.
  Tale  prezzo,  che  si  applica  a  merce  nuda  franco azienda del
produttore, deve essere corrisposto dal  distillatore  al  produttore
entro  tre  mesi  dall'entrata  in distilleria di ciascuna partita di
vino.
  L'obbligo del rispetto del termine di pagamento e' subordinato alla
condizione che il produttore abbia presentato entro  due  mesi  dalla
consegna  del  vino  in  distilleria la prova dell'assolvimento degli
obblighi previsti dall'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87  per  la
campagna precedente.
  Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il
predetto   termine,   il  pagamento  del  prezzo  di  acquisto  sara'
effettuato dal distillatore entro un mese dalla  presentazione  della
prova medesima.
  Gli  importi  degli  aiuti  sono  stati  fissati  per  grado  e per
ettolitro di prodotto ottenuto  dalla  distillazione  nella  seguente
misura:
    a)   ECU  1,884  se  si  ottiene  alcole  neutro,  come  definito
all'allegato 1 del regolamento CEE n. 2046/89;
    b) ECU 1,751  se  si  ottiene  alcole  grezzo  avente  un  titolo
alcolometrico  di  almeno  52% vol. o se si ottiene acquavite di vino
rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.
  L'aiuto comunitario e' corrisposto  dall'A.I.M.A.  al  distillatore
entro  tre  mesi  a  partire  dalla data in cui lo stesso fornisce le
prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo  totale  del  vino
indicato  nei  contratti  o  nelle  dichiarazioni  sostitutive  e del
pagamento del prezzo minimo di acquisto.
  Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo su cauzione e' tenuto
a  fornire  all'A.I.M.A.  entro  il  31  dicembre   1997   le   prove
dell'avvenuta distillazione nonche' la prova dell'avvenuto pagamento,
entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino
distillato.
  Se  si  constata che il distillatore non ha pagato al produttore il
prezzo minimo di acquisto, l'A.I.M.A. versa al produttore prima del 1
giugno 1998 un importo pari all'aiuto.
  E'   prevista   la   possibilita'   che   il   distillatore,   dopo
l'approvazione  del  contratto di distillazione o delle dichiarazioni
sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli
sia versato  in  anticipo  a  condizione  che  costituisca  a  favore
dell'A.I.M.A.  stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come
stabilito con regolamento CEE  n.  2046/89  e  secondo  le  modalita'
previste  dal  decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20 settembre 1983.
  L'anticipo di  cui  sopra  puo'  essere  corrisposto  nella  misura
massima  dell'importo  dell'aiuto  previsto  per la distillazione del
vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base  del
volume  di  alcole  indicato  per  il  vino iscritto nel contratto di
distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.
  Nel caso  di  richiesta  di  pagamento  anticipato  dell'aiuto,  il
relativo  importo  sara'  corrisposto  dall'A.I.M.A.  al distillatore
entro tre mesi dalla presentazione della cauzione  e  della  relativa
documentazione.
  Ai  fini  dello  svincolo  della cauzione, i beneficiari dell'aiuto
devono fornire all'A.I.M.A. - entro e non oltre il 31 gennaio 1998  -
la prova che:
   il  quantitativo  totale  del  vino oggetto del contratto e' stato
distillato;
   il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di
acquisto entro i termini prescritti.
  Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare  per  convertire
in  moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la
distillazione  nonche'  l'importo  della  riduzione  del  prezzo   di
acquisto di cui al successivo punto 8, il tasso applicabile e' quello
in  vigore  il  primo  giorno  del  mese  in cui e' avvenuta la prima
consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.
5. Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
sostitutive ai fini della loro approvazione.
  I produttori  di  vini  da  tavola  che  intendono  procedere  alla
distillazione  di  cui  trattasi,  devono  presentare una domanda per
l'approvazione  dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle
dichiarazioni  sostitutive,  entro  e  non  oltre il 25 gennaio 1997,
corredata da una copia della  dichiarazione  di  produzione  relativa
alla campagna 1996-97.
  Detti  contratti  e  le  dichiarazioni  sostitutive dovranno essere
presentati   sulla   base   di   apposita   modulistica   predisposta
dall'A.I.M.A.
  Nella domanda il produttore richiedente deve dichiarare di non aver
presentato   ad  uffici  di  altre  province  precedenti  domande  di
approvazione di contratti  di  distillazione  specificando,  in  caso
contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato le altre domande e
le  quantita'  di vino oggetto dei contratti approvati od in corso di
approvazione.
  Gli uffici periferici preposti  all'approvazione  dei  contratti  e
delle  dichiarazioni  sostitutive  di distillazione devono comunicare
telegraficamente al Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali   -   Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  e
internazionali - Divisione VI - via XX Settembre, 20  -  00187  Roma,
entro  e non oltre la data del 31 gennaio 1997 il quantitativo totale
del  vino  che  ha  formato  oggetto  degli  anzidetti  contratti   e
dichiarazioni  sostitutive presentati entro e non oltre il 25 gennaio
1997.
  Il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva, per i
quali si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto del
vino da parte del distillatore e contenere l'impegno di  quest'ultimo
di  corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo
non inferiore al prezzo minimo di  cessione  indicato  al  precedente
punto  4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 44 del regolamento
CEE n. 882/87 che, per la misura in questione, e' pari a  0,1811  ECU
per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.
  Oltre  i  predetti  elementi,  nei  contratti  di  distillazione  o
dichiarazioni sostitutive vanno indicati:
    a) le generalita' e l'indirizzo del produttore;
    b)  la  quantita',  il  colore  e  la  gradazione   alcolometrica
effettiva  del  vino  che  si  vuole far distillare e che deve essere
conforme alle disposizioni comunitarie in  materia  di  qualita'  dei
prodotti destinati alla distillazione.
  Tale  volume,  come  piu'  volte  precisato, non puo' superare i 15
ettolitri di vino da tavola per ogni ettaro di vigneto dal  quale  e'
stato  ottenuto  questo  prodotto.  Dovra' precisare, altresi', se si
tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;
    c) il luogo ove e' immagazzinato il vino;
    d)   il   nome  del  distillatore  o  la  ragione  sociale  della
distilleria;
    e) l'indirizzo della distilleria.
  Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo  la
quale il produttore, sotto la propria responsabilita':
     attesti di aver soddisfatto per la scorsa campagna agli obblighi
delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del
regolamento CEE n. 822/87;
     si  impegni  ad  addizionare al vino da tavola cloruro di litio,
nella  misura  compresa  tra  i  5  ed  i  10  grammi  per  quintale,
conformemente a quanto previsto al seguente punto 9);
     attesti  di  non  aver  presentato  in  altre province contratti
relativi alla stessa distillazione, specificando, in caso  contrario,
l'ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantita'
di  vino  oggetto  dei  contratti  medesimi  approvati  o in corso di
approvazione.
  Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui  agli  articoli   dinanzi   indicati,   rilasciato   dall'ufficio
periferico  dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi competente,
deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A.  entro
il  termine  del  31  maggio  1997  mediante lettera raccomandata, da
inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a  un  copia
del certificato medesimo.
  Si  ricorda,  infine,  che  in virtu' delle disposizioni tendenti a
rendere  obbligatoria  l'esecuzione  del  contratto   stipulato,   il
contratto  di  distillazione  o la dichiarazione sostitutiva dovranno
essere corredati dalla  prova  che  e'  stata  costituita,  a  favore
dell'A.I.M.A.,  una  cauzione  pari  a  6  ECU  per ettolitro di vino
oggetto del contratto stesso.
  Detta cauzione dovra' essere conforme al modello predisposto  dalla
A.I.M.A.  ed  avere  validita'  fino  al  31  marzo 1997 e rinnovarsi
automaticamente di tre mesi in tre mesi  fino  ad  autorizzazione  di
totale svincolo da parte dell'A.I.M.A.
  La  cauzione  e'  svincolata  dall'A.I.M.A.  proporzionalmente alle
quantita' consegnate nel momento in cui viene fornita la prova  della
effettiva  consegna  del vino in distilleria. Se non viene effettuata
alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione  verra'  incamerata
per intero.
  Nel  caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la
distillazione negli impianti  di  un  distillatore  riconosciuto,  il
contratto  di  distillazione sara' sostituito da una dichiarazione di
consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il
produttore ed il distillatore riconosciuto.
  La dichiarazione ed il contratto di "lavorazione per conto"  devono
contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.
  La  stessa  dichiarazione deve essere presentata dal produttore che
esegue la distillazione negli impianti di cui  e'  titolare.  In  tal
caso,  deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto
il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato  ad  un  laboratorio
autorizzato  per  l'analisi  del  prodotto,  che  deve  accertare, in
particolare, la determinazione  analitica  del  titolo  alcolometrico
volumico  effettivo,  dell'acidita'  totale,  dell'acidita'  volatile
espressa  in  acido  acetico,  dell'anidride solforosa, dell'estratto
secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso  a
cura  del  produttore  all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal
pubblico ufficiale che ha presenziato al  prelevamento  del  campione
stesso.
  Il  "contratto  di  distillazione" o la "dichiarazione sostitutiva"
ed, eventualmente, il contratto  di  "lavorazione  per  conto"  vanno
presentati,    per    l'approvazione,   all'Ispettorato   provinciale
dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo  preposto  dalla  regione
nella  provincia  in  cui  e' immagazzinato il vino da distillare, in
cinque copie.
  In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai
tempi tecnici entro i quali e' possibile concludere i  contratti,  si
conferma  che  gli  enti eventualmente incaricati dalle regioni per i
rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della  vite
e  del  vino  di  Palermo  per  la  Sicilia,  avranno  il  compito di
coordinare  le  iniziative  dei  produttori  singoli   ed   associati
provvedendo,  altresi',  ove  se  ne  presenti  la  necessita',  alle
operazioni connesse alla distillazione.
6. Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni
   sostitutive.
  L'Ispettorato   provinciale   dell'agricoltura   o   altro   organo
incaricato   dalle   regioni   all'approvazione   dei   contratti  di
distillazione   procedera'   all'accertamento,   sulla   base   della
documentazione presentata:
   della  sussistenza  delle  condizioni  prescritte per l'ammissione
alla distillazione;
   della giacenza in canna di un volume di vino da tavola  o  atto  a
dare  vino  da  tavola  pari, almeno, al volume che forma oggetto del
contratto o della dichiarazione.
  Gli  uffici  preposti   all'approvazione   dei   contratti   devono
comunicare,  come sopra precisato, - a mezzo telegramma - entro e non
oltre il  31  gennaio  1997  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali - D.G.  politiche comunitarie e internazionali
-  Divisione  VI  -  via  XX  Settembre 20 - 00187 Roma, le quantita'
globali di vino da tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni
sostitutive presentate.
  Si fa presente  che  le  comunicazioni  pervenute  in  ritardo  non
saranno  prese  in  considerazione  e pertanto i relativi contratti o
dichiarazioni sostitutive  saranno  esclusi  dall'intervento  di  cui
trattasi.
  Gli  anzidetti uffici procederanno all'approvazione dei contratti o
delle dichiarazioni presentate dagli  interessati  con  l'apposizione
del  visto  "si  approva"  con  timbro, data e firma del responsabile
dell'ufficio.
  L'approvazione deve essere effettuata, comunque, entro  il  termine
del 14 marzo 1997.
  Due   copie   dei   contratti  o  dichiarazioni  approvati  saranno
restituite alle  parti  contraenti  (produttore  e  distillatore)  ed
un'altra  sara'  inviata  sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla
documentazione richiesta.
  Si ricorda, come meglio si dira' al successivo punto 7, che  per  i
volumi   di  vino  avviati  alla  distillazione  eccedenti  i  volumi
consentiti non sara' riconosciuto al distillatore alcun aiuto.
7. Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza
   maggiore.
  Il  vino  puo' essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione
dei  relativi  contratti  di  distillazione  o  delle   dichiarazioni
sostitutive e, comunque, non oltre il 15 giugno 1997.
  Nell'esecuzione  dei  contratti  (o delle dichiarazioni) e' ammessa
una tolleranza del 5% in piu' o in meno rispetto  alle  quantita'  di
vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).
  In conseguenza nessun aiuto e' concesso:
   per   l'intero   volume   di  vino  effettivamente  consegnato  in
distilleria quando  questo  risulta  inferiore  al  95%  del  volume,
oggetto del contratto approvato;
   per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantita';
   per la quantita' di vino che eccede quella massima prevista per la
distillazione in causa (15 hl/ha).
  Nella  consegna  del  vino alla distillazione e' ammessa, altresi',
una tolleranza di 0,8 grado alcole in piu' o in meno,  rispetto  alla
gradazione  alcolica  indicata  nel  contratto  o nella dichiarazione
sostitutiva.  Detta  tolleranza  non  pregiudica  il  limite   minimo
previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di
9  nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il
titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti  (di  8  per  la
zona C/I/b, di 8,50 per la zona C/II e di 9 per la zona C/III).
  Non  appare  superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi
di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti
di distillazione per quantita'  inferiori  al  limite  di  tolleranza
comporta  l'eventuale  perdita  del  diritto  all'aiuto  comunitario,
l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. dell'intera cauzione nel  caso
sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.
  Il   volume   minimo  di  vino  che  puo'  essere  consegnato  alla
distillazione da ciascun produttore non puo' essere inferiore  ai  10
ettolitri.
8. Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla
   distillazione e dei relativi aiuti.
  Con  il  regolamento  CE  n.  1650/96  della  Commissione  e' stata
prevista, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione  dei  vini
avviati  alle  differenti  distillazioni  nel  corso  della  campagna
1996-97 da parte dei produttori che hanno effettuato  l'arricchimento
dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.
  Tale  riduzione  e'  pari  a 0,1811 ECU per ogni grado ettolitro di
vino consegnato alla distillazione.
  Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del
prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in  vigore
nelle  scorse  campagne  in  quanto  la  normativa comunitaria non ha
subito modifiche in merito.
9. Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.
  Le  disposizioni  del  citato  regolamento  CEE  del  Consiglio  n.
2046/89,  nel delegare alle autorita' competenti degli Stati membri i
compiti di controllo intesi ad evitare la  sottrazione  dei  vini  da
distillare alla loro destinazione, prevedono:
   la possibilita' di imporre l'impiego di un rivelatore;
   il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla
circolazione  del  vino  in  questione destinato alla distillazione o
alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.
  Con  decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, e' stato stabilito che  il  vino
da   tavola  oggetto  dei  contratti  di  distillazione  deve  essere
addizionato con cloruro di litio nella misura compresa  tra  5  e  10
grammi  per  quintale  di  prodotto  da  avviare  alla distillazione,
opportunamente miscelato.
  La  violazione  di  tale  obbligo  comporta,  per  i  trasgressori,
l'applicazione  delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre
1987, n. 370, convertito nella legge n. 460 del 4 gennaio 1987.
  I  produttori  debbono  comunicare   telegraficamente   all'ufficio
periferico  dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi competente,
l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme  del  decreto  20
maggio  1986  e non possono procedere alla estrazione o alla consegna
del prodotto prima che siano trascorse almeno 72 ore  dalla  predetta
comunicazione  non  computandosi  in  detto termine le ore dei giorni
festivi.
  I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non  sia
stato  denaturato  in  conformita'  a quanto prescritto dal precitato
decreto.
  Il  controllo  delle  caratteristiche  del  vino  consegnato   alla
distilleria,  in  particolare,  del  quantitativo, del colore e della
gradazione   alcolica   effettiva,   viene   effettuato   dall'U.T.F.
competente,  per  sondaggio,  secondo  le  istruzioni  impartite  dal
Ministero delle finanze d'intesa con l'A.I.M.A.
  Resta inteso  che  i  distillatori  debbono  sempre  predisporre  e
comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo
le  modalita'  indicate  al  punto  4)  della  circolare n. 20 del 16
settembre  1983,  relativa  alla  distillazione  preventiva  per   la
campagna 1983-84.
10. Presentazione della documentazione relativa alla distillazione
   del vino.
  Ai  fini  della  corresponsione  dell'aiuto  comunitario secondo la
procedura  ordinaria  o  della  liquidazione  definitiva   dell'aiuto
anticipato   su   cauzione,  gli  aventi  diritto  devono  presentare
all'A.I.M.A. (via Palestro, 81 - 00185 Roma), specifica domanda, alla
quale oltre agli altri documenti che saranno previsti  dall'anzidetta
Azienda,  deve  essere allegato il certificato rilasciato dall'U.T.F.
competente per territorio  da  redigere  in  conformita'  al  modello
allegato alla presente circolare.
  Si  ricorda  che  i  termini  ultimi  per  la  presentazione  della
documentazione di cui sopra sono il 31  dicembre  1997  nei  casi  di
richiesta  di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, ed
il 31 gennaio 1998 nel caso di richiesta di  liquidazione  definitiva
dell'aiuto gia' anticipato su cauzione.
11. Elaborazione vino alcolizzato.
  Il  vino  destinato  alla  distillazione puo' essere trasformato in
vino alcolizzato.
  Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato  sono
contenute  negli  articoli  25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e,
per quanto riguarda la distillazione in  questione,  nel  regolamento
CEE n. 2721/88.
  Si  ricorda,  inoltre,  che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e
con lettera F/435 del 18  febbraio  1991  sono  state  emanate  dalla
scrivente  le  norme  applicative  relative alla elaborazione di vino
alcolizzato per la distillazione.
  Nel  caso in questione l'importo dell'aiuto e' stato fissato in ECU
1,715/% vol/hl.
12. Adempimenti dei distillatori.
  Premesso  che  le  operazioni  di   distillazione   devono   essere
effettuate  entro  e  non  oltre  il  31  agosto 1997, i distillatori
riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro
e non oltre il 10 di ogni mese, le quantita' di vino  distillato  nel
corso  del  mese  precedente  e  le  quantita'  dei prodotti ottenuti
distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.
  Si rammenta in proposito che,  ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.
2721/88  cosi'  come  modificato  dal  regolamento CEE n. 2181/91, il
tardivo  adempimento  delle  anzidette  comunicazioni  comporta   una
riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
  Se   il   ritardo  e'  superiore  ad  un  mese  l'aiuto  non  viene
corrisposto.
  Lo stesso  regolamento  prevede  anche  una  riduzione  dello  0,5%
dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a
carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:
   la   prova  del  pagamento  del  prezzo  minimo  previsto  per  la
distillazione in causa;
   la domanda per ottenere l'aiuto.
  Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
  E' previsto, altresi', che nel caso  in  cui  il  distillatore  non
rispetti  il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto
del vino l'aiuto sara' ridotto dell'1% per  ogni  giorno  di  ritardo
durante il periodo di un mese.
  Se il ritardo e' superiore ad un mese l'aiuto non sara' versato.
  Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici - preposti alla
ricezione,  all'esame  ed  alla  approvazione  dei  contratti - sulla
necessita' che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza
e  con  la  necessaria  tempestivita,  si  invitano  gli  enti  e  le
organizzazioni  delle  categorie  interessate  a  dare  alla presente
circolare la massima divulgazione possibile.
  L'Ispettorato centrale repressione  frodi  effettuera'  indagini  e
controlli   finalizzati  ad  accertare,  anche  mediante  analisi  su
campioni prelevati, l'origine e  le  caratteristiche  analitiche  del
vino avviato alla distillazione.
  Si  richiama,  altresi',  l'attenzione  sul  contenuto dell'art. 4,
comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  4  novembre  1987,  n.  460,  il  quale
stabilisce,   tra  l'altro,  che  l'inosservanza  delle  disposizioni
contenute   nella   regolamentazione   comunitaria   relativa    alla
distillazione  dei  vini,  comporta  l'applicazione della sanzione di
lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale
di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).
                                                   Il Ministro: PINTO
Registrata alla Corte dei conti il 12 dicembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 216