Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la seguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Leverano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Leverano" rosso e rosato e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione varietale: Negro amaro non inferiore al 50%; Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni con uve a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massnno del 30%. La denominazione di origine controllata "Leverano" Negro amaro o Negramaro rosso e "Leverano" Negro Amaro o Negramaro rosato e' riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla corrispondente varieta' di vitigno. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni con uve a bacca nera, da soli o congiuntamente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%. La denominazione di origine controllata "Leverano" bianco, "Leverano" bianco passito e "Leverano" vendemmia tardiva e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Malvasia bianca non inferiore al 50%; Bombino bianco fino ad un massimo del 40%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche altri vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%. La denominazione di origine controllata "Leverano" Malvasia Bianca e' riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dalla corrispondente varieta' di vitigno. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche altri vitigni con uve a bacca bianca, da soli o congiuntamente, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Lecce, fino ad un massimo del 15%. Il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso puo' essere prodotto anche nella tipologia Novello. Art. 3. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano, ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. La produzione di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata "Leverano" non deve essere superiore a tonnellate 15 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve conferite e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie di vino. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito del "Leverano" Negramaro rosato non deve essere superiore al 60%; la resa massima dell'uva in vino finito del "Leverano" bianco passito non deve essere superiore al 50%. Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti dai processi delle tipologie indicate nel precedente comma, fino al raggiungimento del citato limite del 75% non sono destinabili alla produzione di alcun vino a denominazione di origine controllata ma possono essere assunte in carico come vini ad indicazione geografica tipica "Salento" e/o "Puglia" nell'osservanza dei rispettivi disciplinari di produzione. La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Leverano" qualificato "Vendemmia tardiva" decorre dal 1 ottobre. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'eventuale invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata "Leverano" i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: "Leverano" bianco 10%; "Leverano" rosso 10,5%; "Leverano" rosato 10,5%; "Leverano" rosso riserva 12%; "Leverano" bianco passito 12%; "Leverano" bianco vendemmia tardiva 12%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche. Il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni che decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Leverano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Leverano" Rosso Riserva: colore: dal rosso rubino al granato, tendente ad assumere con l'invecchiamento riflessi aranciati; odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico; sapore: asciutto, armonico con delicato fondo amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%; acidita' totale minima: 5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro. "Leverano" Rosso: colore: dal rosso rubino al granato; odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico; sapore: asciutto armonico con delicato fondo amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro. "Leverano" Negramaro rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso mattone con l'invecchiamento; odore: vinoso, etereo, caratteristico; sapore: pieno, asciutto, vellutato su gradevole fondo amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%; acidita' totale minima: 5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro. "Leverano" Negramaro rosato: colore: rosato tendente al cerasuolo tenue; odore: leggermente vinoso, fruttato se giovane; sapore: asciutto, vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro. "Leverano" Rosato: colore: rosato tendente al cerasuolo tenue, talvolta con lievi riflessi arancione; odore: leggermente vinoso, con profumo di fruttato se giovane; sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro. "Leverano" Malvasia bianca: colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro. "Leverano" Bianco: colore: paglierino piu' o meno carico; odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato; sapore asciutto, morbido, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%; acidita' totale minima: 5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 16 grammi per litro. "Leverano" Novello: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, fruttato; sapore: asciutto, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; zuccheri riduttori residui: massimo 6 grammi per litro; acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro. "Leverano" Bianco Vendemmia Tardiva: colore: giallo dorato; odore: intenso, caralleristico; sapore: vellutato, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%, di cui almeno 12% svolti e un minimo da svolgere di 3% in alcol potenziale; acidita' totale minima: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro. "Leverano" Bianco Passito: colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato; odore: intenso, caratteristico; sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%; gradazione minima svolta: 12%; zuccheri riduttori residui: minimo 15 grammi per litro; acidita' totale mimma: 4,5 grammi per litro; estratto secco netto minimo: 22 grammi per litro. E' facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco minimo. Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso puo' portare in etichetta la menzione "riserva" dopo un periodo di invecchiamento di ventiquattro mesi a decorrere dal 1 novembre dell'anno della vendemmia, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia di vetro. Le uve del vino a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso possono essere impiegate anche per la produzione della tipologia Novello, purche' la vinificazione delle stesse sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica del 50%. Il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" bianco passito puo' essere ottenuto attraverso appassimento su pianta, su graticci o con disidratazione parziale mediante aria ventilata. Art. 8. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Leverano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita' delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente. Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata "Leverano" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I vini a denominazione di origine controllata "Leverano" rosso riserva, "Leverano" novello, "Leverano" rosato negramaro, "Leverano" bianco passito e "Leverano" vendemmia tardiva devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di materiali tradizionali e con una capacita' non superiore a litri 1,5. L'abbigliamento delle bottiglie di vetro e degli altri recipienti di materiali tradizionali quali ceramica o terracotta, smaltata internamente, deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualita' con l'esclusione in ogni caso del tappo a corona e del tappo a vite. Per i recipienti di capacita' di 0,350 litri e' conscnta'a la chiusura con tappo a vite.