Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Castel del Monte", ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la seguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Castel del Monte" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.