Il testo unico in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) ha consentito a tutte le banche l'emissione di obbligazioni demandando alla Banca d'Italia il compito di emanare la normativa regolamentare, in conformita' delle determinazioni del CICR. Con il decreto n. 242631, assunto in via d'urgenza il 22 giugno 1993, il Ministro del tesoro ha impartito le direttive riguardanti l'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito nonche' le altre forme di raccolta delle banche; le istruzioni di vigilanza in attuazione di tale decreto sono state emanate nel gennaio del 1994. In materia di raccolta obbligazionaria, la normativa perseguiva molteplici obiettivi: stabilire una sostanziale parita' delle opportunita' operative per tutte le banche, favorendo lo sviluppo della concorrenza; incentivare la formazione di un mercato delle obbligazioni bancarie piu' spesso ed efficiente; assicurare essenziali livelli di tutela per la clientela. A quasi tre anni dall'emanazione della disciplina, pur osservandosi un crescente ricorso allo strumento obbligazionario per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine da parte degli operatori bancari, lo sviluppo del mercato dei titoli in questione e' ancora insufficiente. Le presenti modifiche alle istruzioni di vigilanza sono dirette a semplificare i vincoli operativi per favorire l'ampliamento del mercato obbligazionario rafforzando, nel contempo, la parita' delle condizioni competitive tra operatori bancari. Le principali modifiche introdotte concernono: la riduzione da 100 a 20 milioni del taglio minimo per le emissioni di obbligazioni che non presentano "caratteristiche di mercato"; la possibilita' per tutte le banche di emettere obbligazioni con taglio minimo pari a 5 milioni purche' le emissioni presentino "caratteristiche di mercato", siano cioe' di importo almeno pari a 300 miliardi di lire ovvero destinate alla negoziazione nei mercati regolamentati. Le emissioni che soddisfano tutti i requisiti, relativi sia agli emittenti sia ai titoli, previsti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa per l'ammissione alla quotazione delle obbligazioni bancarie vengono comunque considerate con "caratteristiche di mercato"; la possibilita' di emettere obbligazioni con durata originaria anche inferiore a 3 anni, purche' la durata media non scenda al di sotto dei 24 mesi; la facolta' di emettere obbligazioni anche senza la consegna materiale dei titoli, purche' al cliente sia rilasciata una ricevuta non cedibile a terzi e venga sempre garantita la possibilita' di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi. Le accluse istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo LVII (parte riservata agli enti creditizi). Attesa la rilevanza che assumono anche per i soggetti esterni al sistema bancario, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Governatore: FAZIO ____________ RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ____________ (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 1. Premessa. Le presenti disposizioni disciplinano le diverse forme di raccolta bancaria che comportano l'emissione di titoli, favorendo altresi' la trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela. Per le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni fruttiferi vengono indicate caratteristiche tipiche minimali: il pubblico deve essere posto in grado di associare a tali forme negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti essenziali. La "tipizzazione" dei menzionati strumenti non preclude, ovviamente, l'emissione di altri titoli di raccolta. L'opportunita di raccogliere risparmio mediante lo strumento obbligazionario viene offerta a tutti gli intermediari. Sono agevolate, sul piano delle modalita', le emissioni di importo rilevante ovvero destinate a essere quotate in mercati regolamentati. La disciplina dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi e' volta a individuare caratteristiche tipiche minime che consentano di distinguere tali strumenti di raccolta da altri potenzialmente fungibili. Per quel che concerne la raccolta mediante titoli diversi dalle obbligazioni, dai certificati e dai buoni, sussistono esigenze informative della Banca d'Italia con riferimento alle emissioni di importo rilevante o che rappresentino comunque una quota significativa delle passivita' della banca. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti specifici alla raccolta in titoli delle banche nel caso in cui le relative caratteristiche contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse. Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la Banca d'Italia puo' differire o vietare l'emissione e il collocamento di titoli che possano compromettere la stabilita' e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari. 2. Fonti normative. La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."): - art. 10, comma 1, in base al quale la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria; - art. 11, comma 1, ove la raccolta del risparmio e' definita come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma; - art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, i quali prevedono che l'esercizio dell'attivita' bancaria, con particolare riferimento alla raccolta del risparmio tra il pubblico, e' riservata alle banche; - art. 12, che tra l'altro riconosce a tutte le banche, in qualunque forma costituite, la possibilita' di emettere obbligazioni rimettendo alla Banca d'Italia, in conformita' delle determinazioni del CICR, il compito di disciplinare l'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre societa'; - art. 53, comma 3, lettera d), ove e' prevista la facolta' per la Banca d'Italia di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche anche in materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; - articoli di cui al titolo VI, capo I, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e in particolare art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinto, e inoltre: - dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di enti creditizi comunitari insediate in Italia; - dal decreto n. 242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993, che detta direttive riguardanti l'emissione di obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta delle banche. 3. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie; - "banche comunitarie", le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia; - "obbligazioni", titoli di credito con le caratteristiche di cui all'art. 2413 del codice civile, emessi per la raccolta di risparmio a medio e lungo termine. Essi sono tipicamente "titoli di massa": i titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali di un prestito unitario, fungibili tra loro. Possono essere offerti in tranches e il relativo periodo di collocamento puo' essere anche protratto nel tempo. Vengono rimborsati a scadenza ovvero secondo un piano di ammortamento; possono anche essere irredimibili (1); __________ (1) Ai fini della presente disciplina il termine "obbligazioni" indica le obbligazioni non convertibili e quelle convertibili in titoli di altre societa'. - emissioni obbligazionarie con "caratteristiche di mercato", emissioni che hanno le caratteristiche per una sufficiente diffusione tra il pubblico, destinate cioe' alla negoziazione nei mercati regolamentati ovvero di importo almeno pari a 300 miliardi di lire. Vengono comunque considerate emissioni obbligazionarie con "caratteristiche di mercato" le emissioni che soddisfano tutti i requisiti, relativi sia agli emittenti sia ai titoli, previsti dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (2) per l'ammissione alla quotazione; __________ (2) Cfr. Regolamenti Consob n. 4088 del 1989, n. 4530 del 1990, n. 5208 del 1991, n. 6281 del 1992 e n. 7456 del 1993. - "durata media delle obbligazioni", la media ponderata delle scadenze delle quote capitale di ciascun titolo con pesi pari alle quote capitale medesime; - "certificati di deposito" e "buoni fruttiferi", titoli di credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio termine. Essi costituiscono "titoli individuali" in quanto ogni titolo, rappresentando una specifica operazione di prestito, puo' essere emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze puo' quindi tener conto (3); sono emessi generalmente "a flusso continuo"; __________ (3) Cio' non toglie, ovviamente, che la banca possa offrire, in blocco, certificati (o buoni) tra loro identici. - "altri titoli", strumenti di raccolta che comportano l'emissione da parte delle banche di titoli di credito diversi dalle obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi; - "prestiti subordinati", passivita' il cui contratto prevede che, in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito possa essere rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati; - "prestiti irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia", passivita' il cui contratto prevede le seguenti condizioni: a) in caso di perdite di bilancio, le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, puo' essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o a limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito puo' essere rimborsato solo dopo che siano stati soddistatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati; - "patrimonio di vigilanza", l'aggregato definito al capitolo XII, parte prima, sezione II, delle istruzioni di vigilanza; - "raccolta complessiva", il totale dei depositi a risparmio, c/c passivi, buoni fruttiferi, certificati di deposito, obbligazioni e pronti contro termine passivi con clientela. 4. Destinatari della disciplina. Le presenti istruzioni sono indirizzate alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie. Le disposizioni di cui alle sezioni IV e V si applicano esclusivamente alle banche autorizzate in Italia. SEZIONE II OBBLIGAZIONI 1. Banche emittenti. L'emissione di obbligazioni e' consentita a tutte le banche. Per emissioni non aventi "caratteristiche di mercato" il taglio minimo non deve essere inferiore a 20 milioni di lire (1). Per le emissioni obbligazionarie con "caratteristiche di mercato" il taglio minimo non deve essere inferiore a 5 milioni di lire (1). Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo delle diverse possibilita' concernenti le modalita' di emissione. 2. Caratteristiche dei titoli. Le obbligazioni devono indicare (2) (3): - la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta; - il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione; - l'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il saggio di interesse e il modo di pagamento e di rimborso; - le eventuali garanzie da cui sono assistite. Le obbligazioni bancarie devono avere durata originaria minima pari ad almeno trentasei mesi ovvero inferiore a trentasei mesi purche' la durata media non risulti inferiore a ventiquattro mesi. In nessun caso la durata media puo' scendere al di sotto dei ventiquattro mesi. In caso di riapertura delle emissioni o in caso di periodo di collocamento prolungato, la durata media dell'emissione nel suo complesso non puo' scendere al di sotto del limite minimo di ventiquattro mesi; i titoli emessi non possono avere una durata residua inferiore a diciotto mesi. Il rimborso anticipato delle obbligazioni su iniziativa della banca non puo' avvenire prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Il rimborso anticipato delle obbligazioni su richiesta del sottoscrittore non puo' avvenire prima che siano trascorsi almeno ventiquattro mesi dalla chiusura del periodo di offerta dell'ultima tranche. Resta ferma la possibilita' per le banche di procedere al riacquisto, sul mercato, delle obbligazioni emesse. Non e' consentita l'emissione di titoli denominati "obbligazioni" che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti istruzioni. E' del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle carateristiche indicate per le obbligazioni ma diversamente denominati (4). Nel caso in cui l'emissione di obbligazioni avvenga senza la consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile a terzi e deve essere garantita la possibili'ta' di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi (5). ____________ (1) Tagli piu' elevati, anche nell'ambito di una stessa emissione, sono consentiti per importi comunque multipli di 5 milioni di lire. (2) Secondo quanto previsto dall'art. 2413, comma 1, del codice civile. (3) Nel caso di banche extracomunitarie, le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale; nel caso di banche comunitarie, le informazioni possono riferirsi alla casa madre. (4) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo sia altrimenti "tipizzato" dall'ordinamento ovvero qualora l'emissione sia destinata a mercati diversi da quello italiano. In tali casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla sezione IV del presente capitolo. (5) Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato non conseguono ulteriori obblighi ne' l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa espressa volonta' delle parti. Inoltre, alla mera sottoscrizione di titoli non cartolarizzati non si applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla clientela previsti dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. SEZIONE III CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI 1. Banche emittenti. L'emissione di certificati di deposito e buoni fruttiferi e' consentita a tutte le banche. 2. Caratteristiche dei titoli. I certificati e i buoni sono titoli destinati alla circolazione e come tali devono possedere caratteristiche che ne agevolino l'individuazione da parte del pubblico. I certificati e i buoni devono indicare (1): - la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta; - il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione; - il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalita' di rimborso, le eventuali garanzie. I certificati e i buoni hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni. Per le emissioni a tasso variabile e' consentito esclusivamente l'utilizzo di parametri finanziari. Gli emittenti possono adottare sia parametri a breve termine, sia a medio e lungo termine, sia una combinazione di piu' indicatori. I parametri devono essere calcolati con criteri di oggettivita' e rilevati su mercati ampi e trasparenti. Deve trattarsi di indicatori del mercato monetario (ad es., rendimento dei Bot, Ribor, Libor), di indicatori a medio-lungo termine (ad es., Rendistato) e di indici di borsa (2). Non e' consentita l'emissione di titoli denominati "certificati di deposito" (o "buoni fruttiferi") che possiedano caratteristiche diverse da quelle indicate nelle presenti istruzioni. E' del pari vietata l'emissione di titoli dotati delle caratteristiche indicate per i certificati (o i buoni) ma diversamente denominati (3). Nel caso in cui l'emissione di certificati di deposito e di buoni fruttiferi avvenga senza la consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile a terzi e deve essere garantita la possibilita' di ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi (4). ____________ (1) Le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale nel caso di banche extracomunitarie; nel caso di banche comunitarie, le informazioni possono riferirsi alla casa madre. (2) Si rammenta che per i certificati di deposito non aventi le caratteristiche standard sussiste l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 129 T.U. (cfr. cap. XIII delle istruzioni di vigilanza). (3) Tale divieto non si applica nel caso in cui il titolo sia altrimenti "tipizzato" dall'ordinamento ovvero l'emissione sia destinata a mercati diversi da quello italiano. In tali casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla sezione IV del presente capitolo. (4) Alla circostanza che il titolo non venga cartolarizzato non conseguono ulteriori obblighi ne' l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa compressa volonta' delle parti. Inoltre, alla mera sottoscrizione di titoli non cartolarizati non si applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla clientela previsti dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali. SEZIONE IV ALTRI TITOLI 1. Premessa. Le banche raccolgono risparmio anche attraverso l'emissione di titoli aventi caratteristiche diverse da quelle fissate per le obbligazioni e per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Sussistono esigenze conoscitive della Banca d'Italia nei casi in cui tali emissioni rappresentino una quota significativa delle passivita della banca. In tali ipotesi le banche si attengono alla procedura di segnalazione indicata nel successivo paragrafo 3 (1). 2. Caratteristiche dei titoli. I titoli devono indicare (2): - la denominazione, l'oggetto e la sede della banca, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa e' iscritta; - il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento dell'emissione; - il valore nominale, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito, le modalita' di rimborso, le eventuali garanzie. 3. Procedura di segnalazione. Le banche provvedono a segnalare alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio le emissioni gia' effettuate (che non siano state oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 129 del T.U.; cfr. cap. XIII delle istruzioni di vigilanza) il cui ammontare rappresenti almeno l'1 per cento della raccolta complessiva. ____________ (1) I libretti di deposito, in quanto non qualificabili come titoli, sono ovviamente esclusi dall'applicazione della presente disciplina. (2) Le indicazioni da riportare sui titoli devono riferirsi alla succursale nel caso di banche extracomunitarie. SEZIONE V PRESTITI SUBORDINATI O IRREDIMIBILI I prestiti subordinati (1), irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono essere emessi sotto forma di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli. Le clausole che regolano il rimborso di tali prestiti devono essere richiamate con chiarezza sui titoli e approvate per iscritto dal cliente. La computabilita' dei prestiti subordinti o irredimibili ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza e disciplinata nel capitolo XII, parte prima, delle istruzioni di vigilanza. ____________ (1) Resta fermo, per i prestiti subordinati emessi sotto forma di obbligazioni, quanto previsto nei paragrafi 1 e 2 della sezione II del presente capitolo; per i prestiti subordinati emessi sotto forma di certificati di deposito, buoni fruttiferi o altri titoli, quanto previsto nei paragrafi 2 delle sezioni III e IV del presente capitolo. SEZIONE VI TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI Per tutte le operazioni di raccolta le banche si attengono, ovviamente, a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. cap. LIV delle istruzioni di vigilanza). Esse adottano altresi' tutte le misure idonee ad agevolare l'individuazione da parte del pubblico dei diversi strumenti di raccolta. Inoltre: - informano la clientela della circostanza che lo strumento di raccolta utilizzato sia o meno coperto (ed eventualmente in quale misura) dalla garanzia, a favore della banca emittente, del Fondo interbancario di tutela dei depositi ovvero del Fondo centrale di garanzia delle banche di credito cooperativo. La non esistenza di tale garanzia va evidenziata per iscritto nel contratto e stampata sul titolo; - provvedono a riportare sul regolamento l'eventuale esistenza della facolta', su iniziativa della banca emittente ovvero su richiesta del sottoscrittore, di rimborso anticipato e le relative condizioni; - ove necessario, provvedono a riportare sul regolamento che l'emissione avviene senza la consegna materiale dei titoli.