Il   testo   unico  in  materia  bancaria  e  creditizia  (decreto
legislativo n. 385/1993) ha consentito a tutte le banche  l'emissione
di  obbligazioni demandando alla Banca d'Italia il compito di emanare
la normativa regolamentare, in conformita' delle  determinazioni  del
CICR.
   Con  il  decreto  n. 242631, assunto in via d'urgenza il 22 giugno
1993, il Ministro del tesoro ha impartito  le  direttive  riguardanti
l'emissione  di  obbligazioni,  di certificati di deposito nonche' le
altre forme di raccolta delle banche; le istruzioni di  vigilanza  in
attuazione di tale decreto sono state emanate nel gennaio del 1994.
   In  materia  di  raccolta obbligazionaria, la normativa perseguiva
molteplici  obiettivi:  stabilire  una  sostanziale   parita'   delle
opportunita'  operative  per  tutte  le banche, favorendo lo sviluppo
della concorrenza; incentivare la  formazione  di  un  mercato  delle
obbligazioni   bancarie   piu'   spesso   ed  efficiente;  assicurare
essenziali livelli di tutela per la clientela.
   A  quasi  tre   anni   dall'emanazione   della   disciplina,   pur
osservandosi  un crescente ricorso allo strumento obbligazionario per
la raccolta del risparmio a medio e  lungo  termine  da  parte  degli
operatori bancari, lo sviluppo del mercato dei titoli in questione e'
ancora  insufficiente.  Le  presenti  modifiche  alle  istruzioni  di
vigilanza  sono  dirette  a  semplificare  i  vincoli  operativi  per
favorire  l'ampliamento  del mercato obbligazionario rafforzando, nel
contempo, la  parita'  delle  condizioni  competitive  tra  operatori
bancari.
   Le principali modifiche introdotte concernono:
    la  riduzione  da  100  a  20  milioni  del  taglio minimo per le
emissioni di obbligazioni  che  non  presentano  "caratteristiche  di
mercato";
    la  possibilita' per tutte le banche di emettere obbligazioni con
taglio minimo pari  a  5  milioni  purche'  le  emissioni  presentino
"caratteristiche  di  mercato",  siano cioe' di importo almeno pari a
300 miliardi di lire ovvero destinate alla negoziazione  nei  mercati
regolamentati.
   Le  emissioni  che soddisfano tutti i requisiti, relativi sia agli
emittenti sia ai titoli, previsti dalla Commissione nazionale per  le
societa'   e   la   borsa  per  l'ammissione  alla  quotazione  delle
obbligazioni    bancarie    vengono    comunque    considerate    con
"caratteristiche di mercato";
    la  possibilita'  di  emettere obbligazioni con durata originaria
anche inferiore a 3 anni, purche' la durata media non  scenda  al  di
sotto dei 24 mesi;
    la  facolta'  di  emettere  obbligazioni  anche senza la consegna
materiale dei titoli, purche' al cliente sia rilasciata una  ricevuta
non  cedibile  a  terzi  e  venga sempre garantita la possibilita' di
ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi.
   Le accluse  istruzioni  danno  luogo  a  una  nuova  versione  del
capitolo  LVII  (parte  riservata  agli  enti  creditizi).  Attesa la
rilevanza che assumono  anche  per  i  soggetti  esterni  al  sistema
bancario,  le  nuove  disposizioni  saranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                Il Governatore: FAZIO
                            ____________
                 RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (1)
                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
          ____________
             (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
1. Premessa.
   Le presenti disposizioni disciplinano le diverse forme di raccolta
bancaria  che comportano l'emissione di titoli, favorendo altresi' la
trasparenza nei rapporti tra gli intermediari e la clientela.
   Per  le  obbligazioni,  i  certificati  di  deposito  e  i   buoni
fruttiferi  vengono  indicate  caratteristiche  tipiche  minimali: il
pubblico deve essere  posto  in  grado  di  associare  a  tali  forme
negoziali posizioni giuridiche certe e determinate nei loro contenuti
essenziali.  La "tipizzazione" dei menzionati strumenti non preclude,
ovviamente, l'emissione di altri titoli di raccolta.
   L'opportunita  di  raccogliere  risparmio  mediante  lo  strumento
obbligazionario   viene   offerta  a  tutti  gli  intermediari.  Sono
agevolate,  sul  piano  delle  modalita',  le  emissioni  di  importo
rilevante ovvero destinate a essere quotate in mercati regolamentati.
   La  disciplina  dei certificati di deposito e dei buoni fruttiferi
e' volta a individuare caratteristiche tipiche minime che  consentano
di  distinguere  tali  strumenti  di raccolta da altri potenzialmente
fungibili.
   Per quel che concerne la raccolta mediante  titoli  diversi  dalle
obbligazioni,  dai  certificati  e  dai  buoni,  sussistono  esigenze
informative della Banca d'Italia con riferimento  alle  emissioni  di
importo   rilevante   o   che   rappresentino   comunque   una  quota
significativa delle passivita' della banca.
   La Banca d'Italia puo' prevedere limiti specifici alla raccolta in
titoli delle banche nel  caso  in  cui  le  relative  caratteristiche
contrastino con la sana e prudente gestione delle banche stesse.
   Si  rammenta  inoltre  che, ai sensi dell'art. 129 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, la Banca d'Italia  puo'
differire  o  vietare  l'emissione  e  il  collocamento di titoli che
possano compromettere la stabilita' e l'efficienza  del  mercato  dei
valori mobiliari.
2. Fonti normative.
   La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 385
del  1  settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di seguito denominato "T.U."):
    - art. 10, comma 1, in base al quale la raccolta di risparmio tra
il pubblico  e  l'esercizio  del  credito  costituiscono  l'attivita'
bancaria;
    -  art.  11,  comma  1, ove la raccolta del risparmio e' definita
come l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma
di depositi, sia sotto altra forma;
    - art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2,  i  quali  prevedono  che
l'esercizio dell'attivita' bancaria, con particolare riferimento alla
raccolta del risparmio tra il pubblico, e' riservata alle banche;
    -  art.  12,  che  tra  l'altro  riconosce  a tutte le banche, in
qualunque forma costituite, la possibilita' di emettere  obbligazioni
rimettendo  alla  Banca d'Italia, in conformita' delle determinazioni
del CICR, il compito di disciplinare l'emissione  delle  obbligazioni
non convertibili o convertibili in titoli di altre societa';
   - art. 53, comma 3, lettera d), ove e' prevista la facolta' per la
Banca   d'Italia   di   adottare,  ove  la  situazione  lo  richieda,
provvedimenti specifici nei confronti  di  singole  banche  anche  in
materia di contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
    - articoli di cui al titolo VI, capo I, in materia di trasparenza
delle condizioni contrattuali e in particolare art. 117, comma 8, che
riconosce   alla   Banca   d'Italia  il  potere  di  prescrivere  che
determinati  contratti   o   titoli,   individuati   attraverso   una
particolare   denominazione   o   sulla  base  di  specifici  criteri
qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinto,
e inoltre:
    - dal decreto n. 436659 emanato dal Ministro  del  tesoro  il  28
dicembre  1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili
dalla Banca d'Italia sulle succursali di  enti  creditizi  comunitari
insediate in Italia;
    -  dal  decreto  n.  242631 emanato dal Ministro del tesoro il 22
giugno  1993,  che  detta  direttive   riguardanti   l'emissione   di
obbligazioni, di certificati di deposito e le altre forme di raccolta
delle banche.
 3. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
    -  "banche  autorizzate  in  Italia",  le  banche  italiane  e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie;
    -  "banche  comunitarie",  le  banche  aventi   sede   legale   e
amministrazione  centrale  in  uno  Stato dell'Unione Europea diverso
dall'Italia;
    - "obbligazioni", titoli di credito con le caratteristiche di cui
all'art. 2413 del codice civile, emessi per la raccolta di  risparmio
a  medio  e lungo termine. Essi sono tipicamente "titoli di massa": i
titoli di una stessa emissione sono frazioni uguali  di  un  prestito
unitario, fungibili tra loro. Possono essere offerti in tranches e il
relativo  periodo  di  collocamento  puo'  essere anche protratto nel
tempo. Vengono rimborsati a  scadenza  ovvero  secondo  un  piano  di
ammortamento; possono anche essere irredimibili (1);
          __________
             (1)   Ai  fini  della  presente  disciplina  il  termine
          "obbligazioni" indica le obbligazioni  non  convertibili  e
          quelle convertibili in titoli di altre societa'.
    -  emissioni  obbligazionarie  con  "caratteristiche di mercato",
emissioni che hanno le caratteristiche per una sufficiente diffusione
tra il  pubblico,  destinate  cioe'  alla  negoziazione  nei  mercati
regolamentati ovvero di importo almeno pari a 300 miliardi di lire.
   Vengono   comunque   considerate   emissioni  obbligazionarie  con
"caratteristiche di mercato" le  emissioni  che  soddisfano  tutti  i
requisiti,  relativi sia agli emittenti sia ai titoli, previsti dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (2) per l'ammissione
alla quotazione;
          __________
             (2) Cfr. Regolamenti Consob n. 4088 del  1989,  n.  4530
          del 1990, n.  5208 del 1991, n. 6281 del 1992 e n. 7456 del
          1993.
    -  "durata  media  delle  obbligazioni", la media ponderata delle
scadenze delle quote capitale di ciascun titolo con  pesi  pari  alle
quote capitale medesime;
    -  "certificati  di  deposito"  e  "buoni  fruttiferi", titoli di
credito emessi per la raccolta di risparmio a breve e medio  termine.
Essi  costituiscono  "titoli  individuali"  in  quanto  ogni  titolo,
rappresentando una specifica  operazione  di  prestito,  puo'  essere
emesso su richiesta del singolo cliente delle cui specifiche esigenze
puo'  quindi  tener  conto  (3);  sono  emessi generalmente "a flusso
continuo";
          __________
             (3) Cio' non toglie,  ovviamente,  che  la  banca  possa
          offrire,   in   blocco,  certificati  (o  buoni)  tra  loro
          identici.
    -  "altri  titoli",  strumenti   di   raccolta   che   comportano
l'emissione  da parte delle banche di titoli di credito diversi dalle
obbligazioni, dai certificati di deposito e dai buoni fruttiferi;
    - "prestiti subordinati", passivita'  il  cui  contratto  prevede
che,  in  caso  di  liquidazione dell'ente emittente, il debito possa
essere rimborsato solo dopo che siano  stati  soddisfatti  tutti  gli
altri creditori non egualmente subordinati;
    -    "prestiti    irredimibili    ovvero    rimborsabili   previa
autorizzazione della Banca d'Italia",  passivita'  il  cui  contratto
prevede le seguenti condizioni:
      a)  in  caso  di perdite di bilancio, le somme rivenienti dalle
suddette  passivita'  e  dagli  interessi  maturati  possono   essere
utilizzate  per  far  fronte  alle  perdite,  al  fine  di consentire
all'ente emittente di continuare l'attivita';
      b) in caso di andamenti negativi della  gestione,  puo'  essere
sospeso  il  diritto  alla  remunerazione  nella  misura necessaria a
evitare o a limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite;
      c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito  puo'
essere  rimborsato  solo  dopo  che siano stati soddistatti tutti gli
altri creditori non egualmente subordinati;
    - "patrimonio di vigilanza",  l'aggregato  definito  al  capitolo
XII, parte prima, sezione II, delle istruzioni di vigilanza;
    - "raccolta complessiva", il totale dei depositi a risparmio, c/c
passivi,  buoni  fruttiferi,  certificati di deposito, obbligazioni e
pronti contro termine passivi con clientela.
 4. Destinatari della disciplina.
   Le presenti istruzioni sono indirizzate alle banche autorizzate in
Italia e alle banche comunitarie. Le disposizioni di cui alle sezioni
IV e V si applicano esclusivamente alle banche autorizzate in Italia.
                             SEZIONE II
                            OBBLIGAZIONI
1. Banche emittenti.
   L'emissione di obbligazioni e' consentita a tutte le banche.
   Per emissioni non aventi "caratteristiche di  mercato"  il  taglio
minimo non deve essere inferiore a 20 milioni di lire (1).
   Per  le emissioni obbligazionarie con "caratteristiche di mercato"
il taglio minimo non deve essere inferiore a 5 milioni di lire (1).
   Nell'allegato A si riporta il quadro riepilogativo  delle  diverse
possibilita' concernenti le modalita' di emissione.
2. Caratteristiche dei titoli.
   Le obbligazioni devono indicare (2) (3):
    -  la  denominazione,  l'oggetto  e  la  sede  della  banca,  con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale
essa e' iscritta;
    - il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento
dell'emissione;
    - l'ammontare complessivo delle obbligazioni  emesse,  il  valore
nominale di ciascuna, il saggio di interesse e il modo di pagamento e
di rimborso;
    - le eventuali garanzie da cui sono assistite.
   Le  obbligazioni  bancarie  devono  avere durata originaria minima
pari ad almeno trentasei  mesi  ovvero  inferiore  a  trentasei  mesi
purche' la durata media non risulti inferiore a ventiquattro mesi. In
nessun   caso   la  durata  media  puo'  scendere  al  di  sotto  dei
ventiquattro mesi.
   In caso di riapertura delle emissioni o  in  caso  di  periodo  di
collocamento  prolungato,  la  durata  media  dell'emissione  nel suo
complesso non  puo'  scendere  al  di  sotto  del  limite  minimo  di
ventiquattro  mesi;  i  titoli  emessi  non  possono avere una durata
residua inferiore a diciotto mesi.
   Il rimborso anticipato  delle  obbligazioni  su  iniziativa  della
banca non puo' avvenire prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla
data  di  chiusura  del  periodo  di  offerta dell'ultima tranche. Il
rimborso   anticipato   delle   obbligazioni   su    richiesta    del
sottoscrittore  non  puo'  avvenire  prima che siano trascorsi almeno
ventiquattro mesi dalla chiusura del periodo di  offerta  dell'ultima
tranche.
   Resta  ferma  la  possibilita'  per  le  banche  di  procedere  al
riacquisto, sul mercato, delle obbligazioni emesse.
   Non e' consentita l'emissione di titoli denominati  "obbligazioni"
che  possiedano  caratteristiche  diverse  da  quelle  indicate nelle
presenti istruzioni. E' del pari vietata l'emissione di titoli dotati
delle carateristiche indicate per  le  obbligazioni  ma  diversamente
denominati (4).
   Nel  caso  in  cui  l'emissione  di  obbligazioni avvenga senza la
consegna materiale dei titoli, va rilasciata al cliente una  ricevuta
non  cedibile  a  terzi  e  deve essere garantita la possibili'ta' di
ottenere il titolo senza oneri aggiuntivi (5).
          ____________
             (1) Tagli piu' elevati, anche nell'ambito di una  stessa
          emissione, sono consentiti per importi comunque multipli di
          5 milioni di lire.
             (2) Secondo quanto previsto dall'art. 2413, comma 1, del
          codice civile.
             (3)  Nel caso di banche extracomunitarie, le indicazioni
          da riportare sui titoli devono riferirsi  alla  succursale;
          nel  caso  di  banche  comunitarie, le informazioni possono
          riferirsi alla casa madre.
             (4) Tale divieto non si  applica  nel  caso  in  cui  il
          titolo  sia  altrimenti "tipizzato" dall'ordinamento ovvero
          qualora l'emissione sia  destinata  a  mercati  diversi  da
          quello  italiano.  In  tali  casi,  trovano applicazione le
          disposizioni di cui alla sezione IV del presente capitolo.
             (5)   Alla   circostanza   che   il   titolo  non  venga
          cartolarizzato  non  conseguono  ulteriori   obblighi   ne'
          l'automatico   instaurarsi  di  un  contratto  di  deposito
          titoli,  salva  diversa  espressa  volonta'  delle   parti.
          Inoltre,   alla   mera   sottoscrizione   di   titoli   non
          cartolarizzati   non   si   applicano   gli   obblighi   di
          comunicazione   periodica  alla  clientela  previsti  dalla
          normativa  in  materia  di  trasparenza  delle   condizioni
          contrattuali.
                             SEZIONE III
             CERTIFICATI DI DEPOSITO E BUONI FRUTTIFERI
1. Banche emittenti.
   L'emissione  di  certificati  di  deposito  e  buoni fruttiferi e'
consentita a tutte le banche.
2. Caratteristiche dei titoli.
   I certificati e i buoni sono titoli destinati alla circolazione  e
come   tali   devono   possedere  caratteristiche  che  ne  agevolino
l'individuazione da parte del pubblico.
   I certificati e i buoni devono indicare (1):
    -  la  denominazione,  l'oggetto  e  la  sede  della  banca,  con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale
essa e' iscritta;
    - il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento
dell'emissione;
    -   il   valore   nominale,   gli   elementi   necessari  per  la
determinazione della remunerazione  del  prestito,  le  modalita'  di
rimborso, le eventuali garanzie.
   I  certificati  e  i buoni hanno durata non inferiore a tre mesi e
non superiore a cinque anni.
   Per le emissioni a tasso variabile  e'  consentito  esclusivamente
l'utilizzo  di  parametri  finanziari. Gli emittenti possono adottare
sia parametri a breve termine, sia a medio e lungo termine,  sia  una
combinazione  di piu' indicatori. I parametri devono essere calcolati
con criteri di oggettivita' e rilevati su mercati ampi e trasparenti.
Deve  trattarsi  di  indicatori  del  mercato  monetario   (ad   es.,
rendimento  dei  Bot,  Ribor,  Libor),  di  indicatori  a medio-lungo
termine (ad es., Rendistato) e di indici di borsa (2).
   Non e' consentita l'emissione di titoli denominati "certificati di
deposito"  (o  "buoni  fruttiferi")  che  possiedano  caratteristiche
diverse  da  quelle  indicate  nelle presenti istruzioni. E' del pari
vietata l'emissione di titoli dotati delle  caratteristiche  indicate
per i certificati (o i buoni) ma diversamente denominati (3).
   Nel  caso in cui l'emissione di certificati di deposito e di buoni
fruttiferi  avvenga  senza  la  consegna  materiale  dei  titoli,  va
rilasciata al cliente una ricevuta non cedibile a terzi e deve essere
garantita   la   possibilita'  di  ottenere  il  titolo  senza  oneri
aggiuntivi (4).
          ____________
             (1)  Le  indicazioni  da  riportare  sui  titoli  devono
          riferirsi    alla    succursale    nel   caso   di   banche
          extracomunitarie;  nel  caso  di  banche  comunitarie,   le
          informazioni possono riferirsi alla casa madre.
             (2)  Si  rammenta  che per i certificati di deposito non
          aventi le caratteristiche standard  sussiste  l'obbligo  di
          comunicazione  ai  sensi dell'art. 129 T.U. (cfr. cap. XIII
          delle istruzioni di vigilanza).
             (3)  Tale  divieto  non  si  applica  nel caso in cui il
          titolo sia altrimenti "tipizzato"  dall'ordinamento  ovvero
          l'emissione  sia  destinata  a  mercati  diversi  da quello
          italiano.   In   tali   casi,   trovano   applicazione   le
          disposizioni di cui alla sezione IV del presente capitolo.
             (4)   Alla   circostanza   che   il   titolo  non  venga
          cartolarizzato  non  conseguono  ulteriori   obblighi   ne'
          l'automatico   instaurarsi  di  un  contratto  di  deposito
          titoli,  salva  diversa  compressa  volonta'  delle  parti.
          Inoltre,   alla   mera   sottoscrizione   di   titoli   non
          cartolarizati   non   si   applicano   gli   obblighi    di
          comunicazione   periodica  alla  clientela  previsti  dalla
          normativa  in  materia  di  trasparenza  delle   condizioni
          contrattuali.
                             SEZIONE IV
                            ALTRI TITOLI
1. Premessa.
   Le  banche  raccolgono  risparmio  anche attraverso l'emissione di
titoli aventi  caratteristiche  diverse  da  quelle  fissate  per  le
obbligazioni e per i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.
   Sussistono  esigenze  conoscitive della Banca d'Italia nei casi in
cui  tali  emissioni  rappresentino  una  quota  significativa  delle
passivita  della  banca.  In tali ipotesi le banche si attengono alla
procedura di segnalazione indicata nel successivo paragrafo 3 (1).
2. Caratteristiche dei titoli.
   I titoli devono indicare (2):
    -  la  denominazione,  l'oggetto  e  la  sede  della  banca,  con
l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale
essa e' iscritta;
    - il capitale sociale della banca versato ed esistente al momento
dell'emissione;
    -   il   valore   nominale,   gli   elementi   necessari  per  la
determinazione della remunerazione  del  prestito,  le  modalita'  di
rimborso, le eventuali garanzie.
3. Procedura di segnalazione.
   Le banche provvedono a segnalare alla filiale della Banca d'Italia
competente per territorio le emissioni gia' effettuate (che non siano
state  oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 129 del T.U.; cfr.
cap. XIII delle istruzioni di vigilanza) il cui ammontare rappresenti
almeno l'1 per cento della raccolta complessiva.
          ____________
             (1) I libretti di deposito, in quanto non  qualificabili
          come  titoli,  sono  ovviamente  esclusi  dall'applicazione
          della presente disciplina.
             (2)  Le  indicazioni  da  riportare  sui  titoli  devono
          riferirsi    alla    succursale    nel   caso   di   banche
          extracomunitarie.
                              SEZIONE V
                 PRESTITI SUBORDINATI O IRREDIMIBILI
   I  prestiti  subordinati  (1),  irredimibili  ovvero  rimborsabili
previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia, possono essere emessi
sotto  forma  di  obbligazioni,  certificati   di   deposito,   buoni
fruttiferi o altri titoli.
   Le  clausole  che  regolano  il  rimborso  di tali prestiti devono
essere richiamate con chiarezza sui titoli e approvate  per  iscritto
dal cliente.
   La  computabilita'  dei prestiti subordinti o irredimibili ai fini
della determinazione del patrimonio di vigilanza e  disciplinata  nel
capitolo XII, parte prima, delle istruzioni di vigilanza.
          ____________
             (1) Resta fermo, per i prestiti subordinati emessi sotto
          forma  di obbligazioni, quanto previsto nei paragrafi 1 e 2
          della sezione II del  presente  capitolo;  per  i  prestiti
          subordinati  emessi sotto forma di certificati di deposito,
          buoni  fruttiferi  o  altri  titoli,  quanto  previsto  nei
          paragrafi 2 delle sezioni III e IV del presente capitolo.
                             SEZIONE VI
              TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
   Per  tutte  le  operazioni  di  raccolta  le  banche si attengono,
ovviamente, a quanto previsto  dalle  norme  vigenti  in  materia  di
trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  (cfr.  cap.  LIV  delle
istruzioni di vigilanza).
   Esse  adottano  altresi'  tutte  le  misure  idonee  ad  agevolare
l'individuazione  da  parte  del  pubblico  dei  diversi strumenti di
raccolta. Inoltre:
    - informano la clientela della circostanza che  lo  strumento  di
raccolta  utilizzato  sia  o  meno coperto (ed eventualmente in quale
misura) dalla garanzia, a favore della  banca  emittente,  del  Fondo
interbancario  di  tutela  dei  depositi ovvero del Fondo centrale di
garanzia delle banche di credito cooperativo.  La  non  esistenza  di
tale  garanzia  va  evidenziata per iscritto nel contratto e stampata
sul titolo;
    - provvedono a riportare sul  regolamento  l'eventuale  esistenza
della  facolta',  su  iniziativa  della  banca  emittente  ovvero  su
richiesta del sottoscrittore, di rimborso anticipato  e  le  relative
condizioni;
    -  ove  necessario,  provvedono  a  riportare sul regolamento che
l'emissione avviene senza la consegna materiale dei titoli.