C.C.N.L. 1994-1997 Articolato SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI EX L. 12.06.1990, N. 146 Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12.06.1990, n. 146, i servizi pubblici essenziali, inerenti l'assistenza al volo, sono definiti nel protocollo sulle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 10 aprile 1995 tra 1'AAAVTAG e l'ASDA CIDA, di cui all'allegato "A". Nel suddetto protocollo sono altresi' definite le tipologie di traffico aereo da assistere in caso di sciopero, nonche' i contingenti di personale dirigente necessario a garantire i minimi e le prestazioni indispensabili a tutela del diritto alla mobilita' dei cittadini, costituzionalmente riconosciuto. Antecedentemente alle azioni programrnate, l'Azienda attuera' le procedure di raffreddamento quale azione di composizione dei conflitti. Nel caso in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, l'Azienda, oltre ad emanare il relativo NOTAM con almeno cinque giorni di anticipo rispetto all'effettuazione dello sciopero, e' tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione i tempi, le modalita' e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Il termine minimo di preavviso di sciopero e' fissato, ex lege, in giorni dieci esclusa la giornata di effettuazione. Art. 1 Contratto 1. Il presente contratto disciplina i rapporti fra l'Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale e il personale con qualifica dirigenziale: Direttori e Dirigenti. 2. Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalita' e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, programmare, coordinare e gestire con decisioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi assunti dagli organi istituzionali, le attivita' aziendali perseguendo la completa realizzazione degli obiettivi prefissati. 3. Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base a disposizioni di legge o regolamentari sono disciplinate dal presente contratto, restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.