CONTRATTO QUADRO
                 IN MATERIA DI CONTRIBUTI SINDACALI
                               Art. 1.
                              Principi
  1.  I  contratti  collettivi  nazionali  in  corso di stipulazione,
relativi ai comparti delle aziende, dell'Universita', della  ricerca,
nonche'  quelli  relativi  a tutte le separate aree di contrattazione
della dirigenza, disciplinano la  materia  dei  contributi  sindacali
sulla base dei seguenti principi:
    a)  I  dipendenti  hanno  facolta' di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per  la  riscossione
di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.  La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione
a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessati.
    b)  La  delega  ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
    c) Il dipendente puo' revocare in  qualsiasi  momento  la  delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza  e  all'organizzazione  sindacale
interessata. (Seguiva un periodo non ammesso al visto della Corte dei
conti).
    d)   Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle  singole
amministrazioni  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  in  base  alle
deleghe  ricevute  e  sono  versate  mensilmente  alle organizzazioni
sindacali    interessate    secondo    modalita'    concordate    con
l'amministrazione.
    e)  Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
segretezza sui nominativi del personale delegante  e  sui  versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.