CONTRATTO QUADRO IN MATERIA DI CONTRIBUTI SINDACALI Art. 1. Principi 1. I contratti collettivi nazionali in corso di stipulazione, relativi ai comparti delle aziende, dell'Universita', della ricerca, nonche' quelli relativi a tutte le separate aree di contrattazione della dirigenza, disciplinano la materia dei contributi sindacali sulla base dei seguenti principi: a) I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessati. b) La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. c) Il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. (Seguiva un periodo non ammesso al visto della Corte dei conti). d) Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalita' concordate con l'amministrazione. e) Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.