AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
    A  seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  26  febbraio
1996,  con  il  quale  l'ARAN e' stata autorizzata a sottoscrivere il
testo del Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
Aziende, gia' concordato in data 15 dicembre 1995, come adeguato - in
data  28  marzo  1996,  al rilievo della Corte dei conti del 22 marzo
1996 -, il giorno 5 aprile 1996 alle ore 10 presso la sede  dell'ARAN
ha  avuto  luogo  l'incontro  tra  l'Agenzia  per  la  rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),  rappresentata  dai
componenti   del   comitato   direttivo   e   le   confederazioni   e
organizzazioni, sindacali di categoria:
CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CISAL - CISNAL  -  CONFEDIR  -  CIDA  -
RDB/CUB  -  USPPI  -  UNIONQUADRI  -  CGIL/Aziende  -  CISL/Aziende -
UIL/Aziende  -  CISAL/Aziende  -  CISNAL/Aziende  -   RDB/Aziende   -
RSB/Vigili del fuoco - FABI/SADCADEP - SAD/AIMA.
    Al   termine  della  riunione  le  parti  hanno  sottoscritto  il
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i  dipendenti  del
comparto Aziende.
    Del  predetto  CCNL,  fa  parte  integrante l'allegato Protocollo
d'intesa sui servizi pubblici essenziali.
    Si allega, altresi', il "Codice di comportamento  dei  dipendenti
delle pubbliche amministrazioni" definito, ai sensi dell'art.  58-bis
del  decreto legislativo n. 29 del 1993, dal Ministro per la funzione
pubblica con decreto del 31 marzo  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994.
                          COMPARTO AZIENDE
      ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO
                               Art. 1
                    (Servizi pubblici essenziali)
Ai  sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146, i servizi da considerare
essenziali  nel  comparto  del  personale  delle  aziende   e   delle
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sono i seguenti:
a) il soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;
b)  il  servizio  antincendi  aeroportuale  reso  dal Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco;
c) i depositi cauzionali relativi a  procedimenti  giudiziari  penali
atti a garantire la liberta' della persona in attesa di giudizio, per
la Cassa Depositi e Prestiti.
Il  riferimento  a  ciascuna azienda o amministrazione autonoma dello
Stato  e'   riportato   nel   resto   del   presente   accordo   come
amministrazione.