AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1996, con il quale l'ARAN e' stata autorizzata a sottoscrivere il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende, gia' concordato in data 15 dicembre 1995, come adeguato - in data 28 marzo 1996, al rilievo della Corte dei conti del 22 marzo 1996 -, il giorno 5 aprile 1996 alle ore 10 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le confederazioni e organizzazioni, sindacali di categoria: CGIL - CISL - UIL - CONFSAL - CISAL - CISNAL - CONFEDIR - CIDA - RDB/CUB - USPPI - UNIONQUADRI - CGIL/Aziende - CISL/Aziende - UIL/Aziende - CISAL/Aziende - CISNAL/Aziende - RDB/Aziende - RSB/Vigili del fuoco - FABI/SADCADEP - SAD/AIMA. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Aziende. Del predetto CCNL, fa parte integrante l'allegato Protocollo d'intesa sui servizi pubblici essenziali. Si allega, altresi', il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" definito, ai sensi dell'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal Ministro per la funzione pubblica con decreto del 31 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1994. COMPARTO AZIENDE ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO Art. 1 (Servizi pubblici essenziali) Ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sono i seguenti: a) il soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; b) il servizio antincendi aeroportuale reso dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco; c) i depositi cauzionali relativi a procedimenti giudiziari penali atti a garantire la liberta' della persona in attesa di giudizio, per la Cassa Depositi e Prestiti. Il riferimento a ciascuna azienda o amministrazione autonoma dello Stato e' riportato nel resto del presente accordo come amministrazione.