IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175,  recante  attuazione  della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai
rischi di incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  provvedere  ad
una   sollecita   applicazione   delle   disposizioni  relative  alla
prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto
rischio ed alla limitazione delle conseguenze per  la  popolazione  e
per l'ambiente di eventuali incidenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 gennaio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e, ad interim,  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e  del
Ministro  dei  lavori  pubblici  e  dell'ambiente,  di concerto con i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
della sanita' e dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e
del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 4 (Obbligo di notifica). - 1. Fermo il disposto dell'articolo
3, sono  tenuti  a  notificare  l'oggetto  della  loro  attivita'  al
Ministero    dell'ambiente,   al   comitato   tecnico   regionale   o
interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla  provincia
autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:
    a)  esercitino  un'attivita'  industriale  che  comporti  o possa
comportare l'uso di una o piu' sostanze  pericolose  riportate  nelle
quantita' indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', in
data  20  maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 1991, come:
    1)  sostanze  immagazzinate  o  utilizzate   in   relazione   con
l'attivita' industriale interessata;
    2) prodotti della fabbricazione;
    3) sottoprodotti;
    4) residui;
    5) prodotti di reazioni accidentali;
    b)  immagazzinino  una  o  piu'  sostanze  o preparati pericolosi
riportati  nell'allegato  II,  come  sostituito  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita',  in  data 20 maggio 1991, nelle quantita' ivi indicate nella
seconda colonna;
    c) posseggano piu' stabilimenti, distanti tra loro  meno  di  500
metri,  ove  le  quantita'  delle  sostanze  pericolose,  di cui alle
lettere a) e b), siano complessivamente raggiunte o superate;
    d)  nel  caso  di  aree  ad  elevata  concentrazione di attivita'
industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  lettera
c),  operino  in  stabilimenti,  appartenenti  a  distinti  titolari,
distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantita' delle  sostanze
pericolose, di cui alle lettere a)
e b), siano complessivamente raggiunte o superate.
   2. Sono altresi' tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano
una  attivita' industriale rientrante nell'ambito di applicazione del
comma  1,  ovvero  che  apportino   modifiche   che   possono   avere
implicazioni  per  i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri
stabiliti con i decreti previsti  dall'articolo  12,  comma  2.  Fino
all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste
dall'allegato  A,  parte  3, del decreto del Ministro dell'interno in
data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del  6
settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno
in  data  11  giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 26 giugno 1986.
   3. Per le modifiche di  attivita'  esistenti  che  non  comportano
implicazioni  per i rischi di incidenti rilevanti, il fabbricante non
e' tenuto  alla  presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  purche'
fornisca  documentata  dichiarazione  che la modifica non costituisce
aggravio del preesistente livello di rischio. Il  fabbricante  terra'
conto   della   suddetta  modifica  in  occasione  dell'aggiornamento
triennale del rapporto di sicurezza.".