La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norma per l'informazione del consumatore 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, e' differito al 30 giugno 1996.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126 (Norme per l'informazione del consumatore) e' il seguente: "1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".