La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  A  decorrere  dall'anno  1995  all'Unione  italiana  ciechi  e'
corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni. 
  2. Entro il 31 marzo  di  ciascun  anno  l'Unione  italiana  ciechi
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi  ad  essa
trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti.