IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n.  317,  recante:  "Interventi  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e, in particolare,
le disposizioni  del  capo  V  concernenti  i  consorzi  di  garanzia
collettiva fidi; 
  Visto il proprio decreto in data  10  febbraio  1994,  n.  693  (di
seguito denominato "decreto"), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 20 dicembre 1994, n. 286 con il  quale,  ai  sensi  dell'art.  32
della predetta legge n. 317, e' stato adottato il regolamento recante
i limiti e le modalita' di concessione del contributo statale per  il
reintegro  delle  perdite  subite  dai  fondi  di  garanzia  monetari
costituiti da consorzi, cooperative e societa' consortili fra imprese
industriali, artigiane, commerciali e di servizi; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  apportare  alcune  modificazioni   ed
integrazioni al predetto decreto, al fine di  agevolare  l'attuazione
dell'intervento pubblico; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato  nell'adunanza  del
14 dicembre 1995; 
  Vista la comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  in  data  9
gennaio 1996; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. All'art. 1, comma 1, lettera b), secondo  periodo,  del  decreto
dopo la parola "domanda" e' aggiunta la seguente locuzione: "al lordo
delle perdite subite". 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 32 della legge n. 317/1991 e' il
          seguente:
             "Art. 32 (Concessione di contributi). - 1. I  contributi
          di  cui  all'art. 31 sono concessi dal Ministro del tesoro,
          che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita'
          dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri
          di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine  cronologico
          delle  domande  e  di  ripartizione  delle  risorse  tra le
          imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di
          cui al comma 5 del medesimo art. 31.
             2.  Le  regioni  possono,  anche  attraverso le societa'
          finanziarie regionali, erogare contributi al  fondo  rischi
          consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

    
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo  dell'art.  1  del  D.M.  n.  693/1994,  come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente: 
             "Art. 1 (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Possono  essere
          ammessi ai benefici  di  cui  all'art.  31  della  legge  5
          ottobre 1991, n. 317,  le  cooperative,  i  consorzi  e  le
          societa'  consortili,  anche  in  forma  cooperativa,   che
          abbiano come scopi sociali e svolgano le attivita'  di  cui
          all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), della stessa  legge.
          L'attivita' di cui alla lettera a) e'  necessaria  ai  fini
          dell'ammissione ai benefici. Tali soggetti devono: 
               a) essere costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge
          n. 317 da almeno  cinquanta  piccole  imprese  industriali,
          commerciali, di servizi e da  imprese  artigiane,  anche  a
          carattere  intersettoriale,  che  rispondano  ai  requisiti
          indicati nel decreto del Ministro del  tesoro  in  data  12
          ottobre  1993  o  da  imprese  industriali  secondo  quanto
          previsto dall'art. 29, comma 2, della legge medesima e  dal
          predetto decreto ministeriale; 
               b) disporre  di  fondi  di  garanzia  monetari  (fondi
          rischi) specificamente destinati alla copertura dei  rischi
          connessi  agli  interventi  di  garanzia,   costituiti   da
          versamenti effettuati  a  qualsiasi  titolo  dalle  imprese
          consorziate, compresi i ristorni,  di  importo  complessivo
          non inferiore a lire 50 milioni. Tale importo si  determina
          sottraendo  dall'ammontare  complessivo  del  fondo  rischi
          esistente all'atto della  presentazione  della  domanda  al
          lordo  delle  perdite  subite  l'insieme  degli   eventuali
          contributi  ad  esso  versati  da  terzi  non  consorziati,
          compresi gli enti sostenitori, nonche' la quota parte delle
          perdite  definitive  determinata  applicando  la   medesima
          percentuale risultante dal rapporto tra tali versamenti  di
          terzi e l'intero valore del fondo. Qualora il  consorzio  o
          la societa' di cui al comma 1 disponga di piu' fondi rischi
          presso   una   o   piu'   banche,   essi   si   considerano
          unitariamente, con  esclusione  dei  fondi  costituiti  per
          l'intero da contributi di terzi. 
             2. Sono altresi' ammessi, ai sensi dell'art. 33, commi 6
          e 7, della legge n. 317, ai benefici  di  cui  all'art.  31
          della stessa legge, con i criteri e le modalita' di cui  al
          presente regolamento, i  consorzi  di  garanzia  collettiva
          fidi di secondo grado i quali: 
               a)  siano  costituiti  da  almeno  cinque  cooperative
          artigiane  di  garanzia  collettiva  fidi   iscritte   alla
          separata sezione  dell'albo  delle  imprese  artigiane,  ai
          sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 8 agosto  1985,  n.
          443, composte ognuna da almeno cinquanta imprese artigiane; 
               b) dispongano di fondi di garanzia monetari di importo
          non inferiore a lire 150 milioni. 
             3.  I  limiti  di  capitale  investito   delle   imprese
          consorziate di cui al presente articolo sono  adeguati  per
          effetto dei provvedimenti eventualmente  emanati  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".