IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e, in particolare, le disposizioni del capo V concernenti i consorzi di garanzia collettiva fidi; Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1994, n. 693 (di seguito denominato "decreto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1994, n. 286 con il quale, ai sensi dell'art. 32 della predetta legge n. 317, e' stato adottato il regolamento recante i limiti e le modalita' di concessione del contributo statale per il reintegro delle perdite subite dai fondi di garanzia monetari costituiti da consorzi, cooperative e societa' consortili fra imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modificazioni ed integrazioni al predetto decreto, al fine di agevolare l'attuazione dell'intervento pubblico; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio in data 9 gennaio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 1, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto dopo la parola "domanda" e' aggiunta la seguente locuzione: "al lordo delle perdite subite".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 32 della legge n. 317/1991 e' il seguente: "Art. 32 (Concessione di contributi). - 1. I contributi di cui all'art. 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita' dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo art. 31. 2. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 693/1994, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 1 (Soggetti beneficiari). - 1. Possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 31 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, che abbiano come scopi sociali e svolgano le attivita' di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge. L'attivita' di cui alla lettera a) e' necessaria ai fini dell'ammissione ai benefici. Tali soggetti devono: a) essere costituiti ai sensi dell'art. 30 della legge n. 317 da almeno cinquanta piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e da imprese artigiane, anche a carattere intersettoriale, che rispondano ai requisiti indicati nel decreto del Ministro del tesoro in data 12 ottobre 1993 o da imprese industriali secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, della legge medesima e dal predetto decreto ministeriale; b) disporre di fondi di garanzia monetari (fondi rischi) specificamente destinati alla copertura dei rischi connessi agli interventi di garanzia, costituiti da versamenti effettuati a qualsiasi titolo dalle imprese consorziate, compresi i ristorni, di importo complessivo non inferiore a lire 50 milioni. Tale importo si determina sottraendo dall'ammontare complessivo del fondo rischi esistente all'atto della presentazione della domanda al lordo delle perdite subite l'insieme degli eventuali contributi ad esso versati da terzi non consorziati, compresi gli enti sostenitori, nonche' la quota parte delle perdite definitive determinata applicando la medesima percentuale risultante dal rapporto tra tali versamenti di terzi e l'intero valore del fondo. Qualora il consorzio o la societa' di cui al comma 1 disponga di piu' fondi rischi presso una o piu' banche, essi si considerano unitariamente, con esclusione dei fondi costituiti per l'intero da contributi di terzi. 2. Sono altresi' ammessi, ai sensi dell'art. 33, commi 6 e 7, della legge n. 317, ai benefici di cui all'art. 31 della stessa legge, con i criteri e le modalita' di cui al presente regolamento, i consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado i quali: a) siano costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, composte ognuna da almeno cinquanta imprese artigiane; b) dispongano di fondi di garanzia monetari di importo non inferiore a lire 150 milioni. 3. I limiti di capitale investito delle imprese consorziate di cui al presente articolo sono adeguati per effetto dei provvedimenti eventualmente emanati ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317".