IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, al fine del tempestivo avvio dei corsi, di emanare disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione medico-chirurgiche dei laureati in medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative graduatorie, in attesa del conseguimento da parte dei medesimi dell'abilitazione all'esercizio professionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. In attesa del riordino del tirocinio post-laurea previsto dalla vigente tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica indice, ogni anno, una sessione straordinaria degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane per il raccordo con i cicli di espletamento degli esami di laurea, di completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei corsi delle scuole di specializzazione. 2. Limitatamente all'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche in deroga alla dotazione di diritto di ciascuna scuola di specializzazione e con salvezza degli eventuali posti aggiuntivi, i laureati in medicina e chirurgia, collocati utilmente nelle graduatorie relative all'ammissione a tali scuole per l'anno accademico 1995-1996, previo scorrimento, sono ammessi in soprannumero alle scuole predette anche se sprovvisti del titolo di abilitazione all'esercizio professionale, purche' conseguano tale titolo entro il primo semestre del primo anno di corso. In tale periodo svolgono esclusivamente formazione teorica e attivita' propedeutiche a quelle pratiche rivolte all'assistenza. Il mancato conseguimento dell'abilitazione, entro tale termine, comporta l'automatica esclusione dalla scuola di specializzazione. 3. I posti in soprannumero di cui al comma 2, assegnati alle singole scuole di specializzazione, sono riassorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime nell'anno accademico 1996-1997. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si provvede con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo vincolate.