IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  al  fine del
tempestivo  avvio  dei  corsi,  di emanare disposizioni in materia di
ammissione  alle  scuole  di  specializzazione medico-chirurgiche dei
laureati  in  medicina e chirurgia collocati utilmente nelle relative
graduatorie,  in  attesa  del  conseguimento  da  parte  dei medesimi
dell'abilitazione all'esercizio professionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dell'universita' e della ricerca
  scientifica e tecnologica, di   concerto   con  il  Ministro  della
                              sanita'; E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  In attesa del riordino del tirocinio post-laurea previsto dalla
vigente  tabella  XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938,
n.  1652,  il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica indice, ogni anno, una sessione straordinaria degli esami
di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio professionale di medico
chirurgo,   sentita  la  Conferenza  dei  rettori  delle  universita'
italiane  per  il raccordo con i cicli di espletamento degli esami di
laurea,  di  completamento di tale tirocinio e con l'inizio dei corsi
delle scuole di specializzazione.
  2.  Limitatamente  all'anno  accademico  1995-1996, nell'ambito dei
posti  risultanti  dalla  programmazione  di  cui  all'articolo 2 del
decreto  legislativo  8  agosto  1991,  n.  257, anche in deroga alla
dotazione  di  diritto  di  ciascuna scuola di specializzazione e con
salvezza  degli  eventuali posti aggiuntivi, i laureati in medicina e
chirurgia,    collocati    utilmente   nelle   graduatorie   relative
all'ammissione  a tali scuole per l'anno accademico 1995-1996, previo
scorrimento,  sono ammessi in soprannumero alle scuole predette anche
se sprovvisti del titolo di abilitazione all'esercizio professionale,
purche' conseguano tale titolo entro il primo semestre del primo anno
di  corso. In tale periodo svolgono esclusivamente formazione teorica
e  attivita'  propedeutiche a quelle pratiche rivolte all'assistenza.
Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione,  entro  tale  termine,
comporta l'automatica esclusione dalla scuola di specializzazione.
  3.  I  posti  in  soprannumero  di  cui  al comma 2, assegnati alle
singole  scuole  di  specializzazione,  sono riassorbiti e portati in
detrazione   dalla   ripartizione   alle  scuole  medesime  nell'anno
accademico   1996-1997.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del
presente  articolo,  valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1996, si
provvede  con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo
vincolate.