IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visti  gli articoli 55 e 56 e il capitolo NIX del regolamento delle
radiocomunicazioni,  allegato  alla  Convenzione internazionale delle
telecomunicazioni,  adottata a Nairobi il 6 novembre 1982, ratificata
con legge 9 maggio 1986, n. 149;
  Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
  marzo  1942,  n.  327  e  il  relativo  regolamento  di esecuzione,
  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la risoluzione n. 1 della Conferenza IMO dei governi
contraenti  la  Convenzione  internazionale per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare  (SOLAS)  1974 del 9 novembre 1988, riguardante
l'entrata  in  vigore  di  emendamenti  per le radiocomunicazioni del
sistema  globale  marittimo  di  soccorso e di sicurezza, nel seguito
denominato  GMDSS,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14
marzo 1992 - supplemento ordinario - parte prima;
  Considerato  che l'art. 55 del regolamento delle radiocomunicazioni
prevede l'istituzione dei certificati di operatore per le stazioni di
nave  e per le stazioni terrene di nave che utilizzano le frequenze e
le tecniche del GMDSS;
  Vista  la  raccomandazione CEPT T/R 31-03 riguardante l'adeguamento
delle  prove  di  esame  per  il  rilascio del certificato generale e
limitato  di operatore per stazioni di navi e per stazioni terrene di
nave, che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS;
  Vista  la  necessita'  di  adeguare  i  programmi  di  esame per il
conseguimento dei certificati di operatore per stazioni di nave e per
stazioni terrene di nave a quelli vigenti in ambito CEPT;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella adunanza
generale del 9 novembre 1995;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1

  1. Ai sensi dell'art. 341, ultimo comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   marzo   1973,  n.  156,  sono  istituiti  i
sottoelencati  nuovi titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni
di  navi e di stazioni terrene di nave, che utilizzano le frequenze e
le tecniche del GMDSS:
a) certificato generale di operatore;
b) certificato limitato di operatore.
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
          -   Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

          Nota all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 341, ultimo comma, del D.P.R.
          29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e di telecomunicazioni) v. nota all'art. 3.