IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  a  favore  delle  attivita' produttive, con particolare
riferimento    alla   realizzazione   dei   mercati   agro-alimentari
all'ingrosso,  alla  attivita'  delle camere di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura  ed  al  finanziamento  dello  sviluppo
tecnologico nel settore aeronautico;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di accelerare la
procedura  liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta  e  di  realizzare un programma satellitare di osservazione, al
fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle
catastrofi,  dovute  a  fenomeni  meteorologici,  di  controllo delle
coste, nonche' dell'inquinamento dei mari;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per
trattamenti  pensionistici  ed  i  crediti  per  IVA  della  societa'
Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo
aerospaziale  promosse  dal Centro italiano di ricerche aerospaziali,
d'intesa  con l'Agenzia spaziale italiana, nonche' per la rilevazione
automatica  della  radioattivita'  dei  metalli  presso  i valichi di
frontiera;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 febbraio 1996;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del   tesoro   e   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  del  commercio  con l'estero, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Agevolazioni finanziarie per la realizzazione
              dei mercati agro-alimentari all'ingrosso
  1.  Il  Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517,  e'  incrementato  di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la
concessione  alle  societa' consortili a partecipazione maggioritaria
di   capitale   pubblico   che   realizzano  mercati  agro-alimentari
all'ingrosso  delle  agevolazioni  finanziarie  previste dal comma 16
dell'articolo  11  della  legge  28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo
onere  si  provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo
9001  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2.  Le disponibilita' dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire
48.500  milioni,  del  capitolo  8045  dello  stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le somme
che   affluiranno   sugli   stessi   capitoli   in  attuazione  della
disposizione  di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991,  n. 421, come integrate dal comma 2 del presente articolo, sono
utilizzate,   anche   in   deroga   alla  riserva  di  fondi  per  la
realizzazione  di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione
delle  agevolazioni  finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16,
della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41, alle societa' consortili a
partecipazione  maggioritaria  di  capitale  pubblico  che realizzano
mercati  agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei
mercati   agro-alimentari   all'ingrosso   approvato   dal   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato con decreto in data
21  dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle societa'
promotrici    di   centri   commerciali   all'ingrosso   riconosciute
ammissibili  alle  agevolazioni  alla  data  di entrata in vigore del
presente decreto.