La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 febbraio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO AVVERTENZA: Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15.